19 Marzo 2020

Medicina Legale

Tabella delle lesioni con percentuali di invalidità permanente

Last Updated on 4 Marzo 2024 by Adism Di seguito verranno elencate le tipologie di lesione e la percentuale. LESIONI APPARATO SCHELETRICO CRANIO FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA 7,00% FRATTURA SFENOIDE 5,00% FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA 3,00% FRATTURA LEFORT l° (dístacco dell’arcata dentaria superiore dal mascellare) 4,00% FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°) 7,00% FRATTURA ETMOIDE 3,00% FRATTURA OSSO LACRIMALE 0 JOIDEO 0 VOMERE (non cumulabíle) 2,00% FRATTURA OSSA NASALI 2,50% FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) 4,00% LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA 5,00% TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE 8,00% Affidati ad Adism se hai riportato lesioni al cranio a seguito  di un incidente stradale. Adism è  garanzia di successo per indennizzi elevati e tempi di risarcimento rapidi dall’assicurazione. Nessun anticipo spese e paghi solo a risarcimento ottenuto. Chiama ora il numero nazionale 347.8743614 o scrivi  a info@adism.it COLONNA VERTEBRALE TRATTO CERVICALE FRATTURA CORPO llI°-IV°-V°-VI°-VIl°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 6,00% FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 2,00% FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II°VERTEBRA 8,00% FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO 0 PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA 10,00% TRATTO DORSALE FRATTURA DEL CORPO DALLA l°ALLA XI°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 4,00% FRATTURA DEL CORPO XlI°VERTEBRA 8,00% FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I°ALLA XlI°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 2,00% TRATTO LOMBARE FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) 8,00% FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l°ALLA V°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 2,00% Affidati ad Adism se hai riportato lesioni al tratto cervicale, dorsale, o lombare a seguito  di un incidente stradale. Adism è  garanzia di  successo per indennizzi elevati  e tempi di risarcimento rapidi dall’assicurazione. Nessun anticipo spese e paghi solo a risarcimento ottenuto. Chiama ora il numero nazionale 347.8743614 o scrivi  a info@adism.it Per affidaci la gestione del tuo incidente ed essere ricontattato compila il seguente modulo OSSO SACRO FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI 4,00% COCCIGE FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE 4,00% BACINO FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE 3,00% FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) 6,00% TORACE FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO) 4,00% FRATTURA STERNO 2,00% FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) 0,50% FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) 1,50% FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) 3,00% PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA 6,00% PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA 10,00% Affidati ad Adism se hai riportato lesioni all’osso sacro, al coccige, al bacino, o al torace a seguito  di un incidente stradale. Adism è garanzia di successo per indennizzi elevati e tempi di risarcimento rapidi dall’assicurazione. Nessun anticipo spese e paghi solo a risarcimento ottenuto. Chiama ora il numero nazionale 347.8743614 o scrivi  a info@adism.it ARTO SUPERIORE (DX o Sn) BRACCIO FRATTURA DIAFISARIA OMERALE 3,00% FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) 6,00% FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) 6,00% AVAMBRACCIO FRATTURA DIAFISARIA RADIALE 2,00% FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA’ RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) 4,00% FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) 4,00% FRATTURA DIAFISARIA ULNARE 2,00% FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) 4,00% FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) 4,00% FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA 4,00% FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA 5,00% Affidati ad Adism se hai riportato lesioni al braccio, o all’avambraccio a seguito  di un incidente stradale. Adism è garanzia di successo per indennizzi elevati e tempi di risarcimento rapidi dall’assicurazione. Nessun anticipo spese e paghi solo a risarcimento ottenuto. Chiama ora il numero nazionale 347.8743614 o scrivi  a info@adism.it POLSO E MANO FRATTURA SCAFOIDE 5,00% FRATTURA SEMILUNARE 3,00% FRATTURA PIRAMIDALE 2,00% FRATTURA PISIFORME 1,00% FRA T-TURA TRAPEZIO 2,00% FRATTURA TRAPEZOIDE 2,00% FRATTURA CAPITATO 2,00% FRATTURA UNCINATO 2,00% FRATTURA l° METACARPALE 6,00% FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE 3,00% SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) 4,00% FRATTURA PRIMA FALANGE DITA POLLICE 4,00% INDICE 3,00% MEDIO 3,00% ANULARE 2,00% MIGNOLO 3,00% FRATTURA SECONDA FALANGE DITA POLLICE 3,00% INDICE 2,50% MEDIO 2,00% ANULARE 1,00% MIGNOLO 2,00% FRATTURA TERZA FALANGE DITA INDICE 2,00% MEDIO 1,00% ANULARE 1,00% MIGNOLO 2,00% Affidati ad Adism se hai riportato lesioni al polso, o alla mano a seguito  di un incidente stradale. Adism è  garanzia di successo per indennizzi elevati e tempi di risarcimento rapidi dall’assicurazione. Nessun anticipo spese e paghi solo a risarcimento ottenuto. Chiama ora il numero nazionale 347.8743614 o scrivi  a info@adism.it ADISM è a tua completa disposizione per la gestione del tuo sinistro affidati a noi ARTO INFERIORE(DX o Sx) FRATTURA FEMORE DIAFISARIA 6,00% EPIFISI PROSSIMALE (Delímitata dal collo chirurgico) 10,00% EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) 10,00% FRATTURA ROTULA 4,00% FRATTURA TIBIA DIAFISARIA 3,00% ESTREMITA’SUPERIORE (eminenza intercondíloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) 5,00% ESTREMITA’ INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) 5,00% FRATTURA PERONE DIAFISARIA 2,00% ESTREMRTA’ SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) 3,00% ESTREMITA’ INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) 4,00% FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA 5,00% FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA 6,00% Affidati ad Adism se hai riportato la frattura del femore, della tibia, o del perone a seguito di un incidente stradale.  Adism è garanzia di successo per indennizzi elevati  e tempi di risarcimento rapidi dall’assicurazione. Nessun anticipo spese e paghi solo a risarcimento ottenuto. Chiama ora il numero nazionale 347.8743614 o scrivi  a info@adism.it PIEDE TARSO FRATTURA ASTRAGALO 6,00% FRATTURA CALCAGNO 7,00% FRATTURA SCAFOIDE 3,00% FRATTURA CUSOIDE 4,00% FRATTURA CUNEIFORME 1,00% METATARSI FRATTURA l° METATARSALE 4,00% FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE 2,00% FALANGI FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange) 2,50% FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE

Risarcimento Danni

Il risarcimento del danno

Last Updated on 24 Luglio 2024 by Gianluca Sposato Come avviene il risarcimento danni per fatto illecito? Il danno può scaturire da una condotta illecita extracontrattuale, o contrattuale. Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 2043 del codice civile. La norma prevede che: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “ . Se, invece, in seguito alla stipulazione di un contratto tra due o più soggetti la parte che è tenuta ad adempiere ad un’obbligazione, o pagare una somma pattuita, non adempie, o lo fa in ritardo, chi subisce un danno può agire in giudizio e chiedere il risarcimento invocando l’articolo 1218 del codice civile. Queste sono le due previsioni normative nel nostro ordinamento giuridico che danno luogo alla configurabilità del risarcimento per danni.  Quando il danno è risarcibile? Il danno è risarcibile quando può essere provato e quantificato economicamente, oltre che diretta conseguenza dell’autore del fatto illecito, che risponde sia civilmente che penalmente della propria condotta.  Il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Nella categoria del danno non patrimoniale si colloca il danno biologico, o danno alla salute, il danno morale, conseguente al dolore patito per avere subito un reato ed il danno esistenziale, relativo alle lesioni della sfera personale. Tali sono le lesioni che determinano una situazione nella quale la vittima non è più in grado di portare avanti attività e abitudini che avevano caratterizzato il suo precedente stile di vita. Si definisce danno patrimoniale la lesione che un soggetto subisce al proprio patrimonio, che è immediatamente e naturalmente valutabile in termini monetari. Risarcimento danni, il danno patrimoniale Quando si parla di danno patrimoniale si distingue tra: la lesione diretta del patrimonio del danneggiato ed in questo caso di parla di danno emergente; la lesione del patrimonio in prospettiva rappresentata dai minori guadagni che il danneggiato realizzerà in seguito dalla lesione della sua posizione (si pensi ai mancati guadagni del professionista costretto ad un ricovero ospedaliero per essere stato investito mentre attraversava la strada) ed in questo caso si parla di lucro cessante. Risarcimento danni per fatto illecito,  che fare? Adism – Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità è leader nazionale nel ramo risarcimento danni fisici contro le assicurazioni. Ci occupiamo da oltre 20 anni di danni per lesioni gravi, danno da perdita parentale, perdita del congiunto, danno agli eredi, gravi menomazioni per la liquidazione di tutte le poste di danno, patrimoniale e non patrimoniale. Siamo dalla parte del danneggiato e grazie ad una convenzione nazionale ci avvaliamo dei migliori professionisti del settore avvocati  e medici legali di fama nazionale per cui il nostro intervento è  sempre garanzia di successo per il danneggiato. Adism interviene per conto dei danneggiati, dei loro parenti ed eredi per la valutazione dei danni subiti e per richiedere la relativa liquidazione alla compagnia di assicurazione responsabile. Risarcimento danni e gestione del sinistro con l’assicurazione Perché non conviene mai affidarsi all’assicurazione per richiedere il risarcimento dei danni? Adism si occupa della gestione dei sinistri assicurativi per tuo conto e nel tuo interesse, per inadempienza contrattuale a termine di polizza, sia che si tratti di polizza infortuni sul lavoro, polizza sanitaria, ramo danni, ramo vita, etc. Gestiamo il tuo sinistro con l’Assicurazione per farti ottenere il miglior risarcimento possibile, grazie alla nostra esperienza decennale e comprovata professionalità, avvalendoci dei migliori avvocati e medici legali sul territorio nazionale. In tema di circolazione stradale, la legge sull’indennizzo diretto prevede la liquidazione del danno direttamente da parte dell’assicurazione che, però, mira a liquidare in maniera sbrigativa ed insoddisfacente il danno, tenuto conto che le assicurazioni devono tutelare primariamente, se non esclusivamente, i propri interessi. Risarcimento del danno: inadempimento dell’assicurazione e somme trattenute in acconto  Allo stesso modo, le varie coperture di assistenza legale ormai incluse in tutte le polizze assicurative non rispondono mai all’esigenza di tutelare in pieno i diritti dell’assicurato, essendo gestite sempre all’interno e da avvocati che operano per conto e nell’interesse delle assicurazioni. Rivolgersi ad ADISM significa tutelare i propri diritti ed i propri interessi per la migliore liquidazione del danno possibile, che ove non soddisfacente potrà essere trattenuta anche in acconto per ulteriori accertamenti ed integrazione dell’offerta risarcitoria in sede giudiziale. Rivolgersi ad Adism è garanzia di successo. Nessun anticipo spese e paghi solo, secondo accordi chiari  prestabiliti, a risarcimento ottenuto. Descrivici il tuo caso, ADISM è a tua completa disposizione!

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Tutela dei diritti di chi ha subito un danno

Last Updated on 4 Marzo 2024 by Adism La tutela dei diritti per chi ha subito un danno Ai fini della tutela delle persone danneggiate da un sinistro stradale o da un episodio di malasanità sono disponibili informazioni che consentono al cittadino di acquisire una maggiore consapevolezza del danno subito. Accertamento medico legale del danno Come riportato dall’ordinamento della scuola di specializzazione, il medico legale deve collaborare con gli operatori forensi per soddisfare le esigenze dei privati cittadini, oltre che delle società di assicurazione e delle organizzazioni previdenziali pubbliche e private. Sono diversi i servizi che deve garantire la Medicina legale, e le attività scientifiche e professionali del medico legale comprendono molteplici settori di applicazione. La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni promuove e tutela la cultura medico-legale a livello scientifico, legislativo, socio-sanitario e professionale e difende i suoi principi etici. Il settore di Medicina legale dell’Ospedale policlinico San Martino offre diverse attività e prestazioni, tra le quali quella per la gestione del contenzioso medico-legale con valutazione della sussistenza di scostamento dalle buone pratiche cliniche, con il chiarimento del rapporto causale tra l’evento e i danni conseguenti. Rivolgersi ad Adism è garanzia di successo. Nessun anticipo spese e paghi solo,  secondo  accordi  chiari  prestabiliti, a risarcimento ottenuto. Grazie alla nostra convenzione nazionale con i  migliori  medici legali  in  tutta Italia tuteliamo i  diritti  del  danneggiato  fin  dalla fase dell’accertamento del danno, per le lesioni fisiche riportate in conseguenza di un incidente, o  di un infortunio. I nostri  medici  legali vi aiuteranno a quantificare il danno  redigendo  consulenza tecnica di  parte nel  vostro  interesse ed accompagnandovi  a visita medico legale. I nostri avvocati esperti in  diritto  assicurativo  e risarcimento danni grazie alla loro  esperienza otterranno  dalla compagnia di  assicurazione la liquidazione dell’indennizzo più alta a titolo di  pagamento  risarcimento danni. Descrivici il tuo caso, ADISM è a tua completa disposizione!

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Riflessioni sul danno alla persona

Last Updated on 4 Marzo 2024 by Adism Riflessioni sulla risarcibilità del danno agli eredi a seguito di un fatto illecito Con la sentenza a Sezioni Unite n. 15350/15 la Suprema Corte conferma la non risarcibilità del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte. Le Sezioni Unite chiamate ad affrontare il quesito, a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 5056/2014, circa la risarcibilità o meno del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito optano per la tesi prevalente di segno negativo, lacerando la speranza introdotta dalla sentenza nomofilattica n. 1361/2014 (Relatore Scarano) e ribadendo che non è possibile risarcire il danno evento, neanche in via eccezionale. Cosa rivela questo punto di vista? Tale orientamento rivela le lacune di un impianto normativo non garantista su un tema che non dovrebbe consentire alcun dubbio interpretativo, come quello della perdita della vita umana e della riparazione del danno in capo agli eredi per fatto illecito altrui. Basti pensare che la risarcibilità del danno conseguenza deriva principalmente dalla lettera dell’art. 1223 c.c. laddove si parla di “conseguenza immediata e diretta” e che quando la vittima muore, a rigore, l’evento mortale coincide con la conseguenza quale la perdita della vita, con il corollario che il c.d. danno evento ed il c.d. danno conseguenza si fondono, rendendo così predicabile l’art. 1223 c.c. La Suprema Corte ricorda cosa è il danno conseguenza La Cassazione ricorda, invece, che deve ritenersi inderogabile il principio secondo cui «il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, essendo danno conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento. La sua liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata» (Cass. civ. n. 14931/2012). Inoltre, prosegue la Corte, anche quando il danno non patrimoniale «abbia determinato la lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva» (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). La pronuncia in commento considera la dibattuta questione della risarcibilità iure hereditario del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte Per introdurre la questione, assumiamo che un illecito abbia provocato la morte di un individuo: fino alla già citata sentenza “Scarano” la legittimazione ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale direttamente subito per effetto della morte veniva accordata (iure proprio) ai congiunti del defunto, mentre si escludeva che gli eredi potessero ottenere (iure hereditario) il risarcimento del pregiudizio subito dal de cuius in conseguenza del decesso. La già citata sentenza “Scarano”, in assoluta controtendenza rispetto al passato, ha invece ammesso la risarcibilità iure hereditario del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito. La necessità di risolvere il contrasto ha offerto alle Sezioni Unite la possibilità di considerare organicamente la risarcibilità di tutti i pregiudizi subiti dal defunto per effetto dell’illecito La necessità di risolvere il contrasto ha offerto alle Sezioni Unite la possibilità di considerare organicamente la risarcibilità di tutti i pregiudizi subiti dal defunto per effetto dell’illecito, siano essi anteriori o conseguenti al momento del decesso. Ferma restando la risarcibilità iure proprio del danno subito dai congiunti (danno tanatologico, o danno conseguente alla morte) i pregiudizi subiti dalla vittima suscettibili di essere risarciti iure hereditario sono: – il danno catastrofale, o danno conseguente alla sofferenza subita dalla vittima dal momento della lesione a quello della morte (purché la vittima abbia percepito l’imminenza del decesso); – il danno biologico terminale, o danno conseguente al deterioramento della salute della vittima dal momento della lesione a quello della morte (essendo tuttavia necessario che tale intervallo abbia una durata apprezzabile – di qui, l’appellativo di «cronometrico»). Per bilanciare il complesso rilievo attribuito alla durata apprezzabile della sopravvivenza è stata elaborata la figura del danno catastrofale Sulla base di essa, si ammette anche la risarcibilità della sofferenza provata dalla vittima, che a seguito della lesione percepisce come imminente la fine della propria vita: in quest’ottica non rileva la durata dell’agonia, ma la consapevolezza del danneggiato e l’intensità della sua sofferenza. Resta invece, ingiustificatamente, escluso il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla persona uccisa quando la morte si verifica immediatamente dopo la lesione, o quando l’agonia è breve e inconsapevole (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2564: «In tema di morte a seguito di lesioni derivanti da incidente stradale, se la vittima, finita in coma subito dopo l’incidente, non ha più ripreso coscienza e/o conoscenza, non è configurabile in capo alla stessa alcun danno morale in quanto quest’ultima non ha percepito, o meglio non ha avuto coscienza, di alcuna sofferenza psico-fisica. Pertanto non risulta trasmissibile, in via derivata, agli stretti congiunti il diritto al risarcimento del danno morale»). L’evoluzione giurisprudenziale sembra non tener conto di quella corrente minoritaria secondo cui, invece, la morte costituirebbe una lesione suscettibile di essere risarcita a prescindere da ciò che comporta sul piano patrimoniale e non patrimoniale, ovvero a prescindere dalle “conseguenze”, in aderenza all’orientamento che si era consolidato con la pronuncia della Corte Costituzionale n.184/86 che aveva decretato la risarcibilità del danno biologico in quanto non conseguente, ma inerente al decesso. La successiva giurisprudenza ha elaborato, per contro, un quadro ben diverso circa la risarcibilità del danno non patrimoniale introducendo il concetto di “danno conseguenza”: il risarcimento ha ad oggetto non l’evento in sé e per sé considerato, ma le conseguenze che esso comporta per la vittima. La sentenza n. 1361/2014 ha dovuto necessariamente misurarsi con tale ostacolo, e, non superandolo direttamente, ha preferito introdurre un’eccezione al principio generale della risarcibilità del solo danno conseguenza circoscritta all’evento morte. Non sorprende che tale approccio, seppur fondato sulla drammatica eccezionalità della lesione, non possa superare il vaglio delle Sezioni Unite Il tentativo di (ri)affermazione della risarcibilità del danno evento viene evidentemente interpretato come una “tentazione insostenibile” per

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Il danno da perdita del rapporto parentale

Last Updated on 4 Marzo 2024 by Gianluca Sposato La perdita di una persona cara rappresenta un evento doloroso ed irreparabile che si ripercuote nella quotidianità, traducendosi in un vuoto incolmabile e, in sostanza, in un profondo mutamento e sconvolgimento delle proprie abitudini di vita. Non esiste ristoro  economico che possa colmare tale vuoto. La vita, infatti è un bene prezioso ed irrinunciabile ed è inconcepibile pensare come la Cassazione, a sostegno  delle tesi caldeggiate dalle compagnie di  assicurazione, si sia più  volte pronunciata, in elusione al  dettato  della Corte Costituzionale, giocando sul filo del danno  evento  e danno  conseguenza per giungere a considerare  il danno da perdita parentale non “in re ipsa”,  ovvero  non risarcibile  automaticamente,   ma da dovere provare di  volta in  volta. Proprio per questo, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, negli anni recenti, la figura del danno da perdita parentale, risarcibile ai parenti di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui. Alcune delle Sentenze sul danno parentale le potrete trovare qui di seguito: Cassazione: il danno esistenziale non passa agli eredi Oneri di allegazione del danno da perdita del rapporto parentale Risarcibilità del danno agli eredi a seguito di fatto illecito Pubblichiamo il  commento  alla recente giurisprudenza dopo la sentenza Scarano e la pronuncia delle Sezioni Unite che ristabilisce il principio maggioritario del danno conseguenza a scapito  del danno  evento leggi l’articolo CLICCANDO QUI Oppure scarica il pdf cliccando QUI

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Risarcimento danni per infortuni sul lavoro

Last Updated on 4 Marzo 2024 by Adism Come chiedere un risarcimento danni per un infortunio sul lavoro Sono sempre più frequenti gli infortuni e le morti sul lavoro a causa di inadeguate misure di sicurezza, ambiente di lavoro insalubre. La responsabilità civile datoriale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova fondamento nell’art. 2087 del codice civile che eleva il datore di lavoro a garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, imponendogli di adottare le cautele generiche di diligenza e prudenza, nonché di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto uso da parte del dipendente. Affinché il lavoratore sia coperto sotto il punto di vista economico, la legge italiana obbliga il datore di lavoro a iscrivere i propri dipendenti all’INAIL e pagare il relativo contributo , che funziona da copertura assicurativa . In caso di evento traumatico quindi, é l’INAIL a a pagare l’indennizzo al lavoratore. Il dipendente può chiedere il risarcimento anche al datore di lavoro, se sussistono entrambe queste condizioni: – il danno subìto è stato causato da diretta colpa dell’azienda, per non aver rispettato gli obblighi di sicurezza previsti dalla legge (se quindi l’azienda avesse messo in atto le misure di sicurezza previste, l’infortunio si sarebbe potuto evitare); – l’entità del danno è maggiore rispetto a quanto risarcito dall’INAL (quindi non é coperto dall’assicurazione). Tuttavia, il risarcimento da parte del datore di lavoro non è automatico. Per ottenerlo il lavoratore deve provare: – che l’azienda ha violato le norme e gli obblighi di sicurezza; – che il danno non è coperto da assicurazione INAIL; – il nesso di causalità tra le mancanze dell’azienda e il danno subìto (il danno deve essere una diretta conseguenza dell’infortunio). Il datore di lavoro, dal suo canto, evita di pagare solo se prova di: – aver rispettato le norme di sicurezza e aver posto in essere tutte le accortezze per evitare il danno; – oppure, che l’incidente è accaduto per colpa del lavoratore medesimo, che non ha usato la diligenza e attenzione necessaria. Rivolgersi ad Adism è garanzia di successo. Nessun anticipo spese e paghi solo, secondo  accordi  chiari  prestabiliti, a risarcimento ottenuto. Descrivici il tuo caso, ADISM è a tua completa disposizione!

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Il danno morale e il danno esistenziale

Last Updated on 4 Marzo 2024 by Adism Il danno morale e il danno esistenziale dopo la pronuncia delle S.U. n° 26972 del 11-11-2008 Le 4 sentenze gemelle ( n. 26972-26973-26974-26975 ) delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008,chiamate a dirimere il contrasto sul danno esistenziale, confermano e consolidano quanto gió espresso nel 2003 dalla Suprema Corte con le sentenze 7281, 7283, 8827 e 8828, oltre che dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 233, delineando un nuovo quadro ermeneutico a fronte del quale assume particolare rilievo la categoria descrittiva dei pregiudizi esistenziali a fronte dello scolorirsi della figura del danno morale e del danno biologico. La Cassazione affermando che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”, ha confermato il principio secondo il quale il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in categorie variamente etichettate, riconoscendo al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva. Criteri per la liquidazione del danno esistenziale Il Vero nodo da sciogliere resta il criterio che il giudice dovrà adottare per la liquidazione del danno atteso che si dovrà “procedere ad edeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. L’affermazione che il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome, ma hanno solo una valenza descrittiva nell’ambito del danno non patrimoniale, non significa che non debbano trovare adeguata tutela e avere rilevanza giuridica ai fini risarcitori. Si legge, infatti, testualmente nella sentenza in esame: “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. Come provare il danno esistenziale? In sostanza tutto viene lasciato al potere discrezionale del giudice, ma aumentano le difficoltà per gli avvocati ai fini della formulazione della domanda e delle conclusioni. Il problema sarà se chiedere soltanto il danno non patrimoniale o anche le sottocategorie; quanto, poi, alle prove necessarie per il risarcimento dei danni non patrimoniali sarà necessaria allegazione e prova non soltanto per il danno esistenziale, ma anche per il danno morale. Senza parlare delle incertezze per le cause pendenti. Il risarcimento del danno alla persona Non possono essere trascurare le ripercussioni che la sentenza delle Sezioni Unite potrà avere sotto il profilo assicurativo, dove si assiste da tempo al tentativo di limitazione delle poste risarcitorie ad evidenti fini riduttivi del risarcimento del danno alla persona. Una sentenza che potrebbe avvantaggiare ancora una volta gli assicuratori che avrebbero buon gioco, magari facendo vedere alla vittima le pagine dei giornali a commento della sentenza, facendo credere ai danneggiati da micropermanenti, che non hanno diritto ad assistenza legale, in virtù delle norme sull’indennizzo diretto, che non esistono più né il danno morale né il danno esistenziale e che, solo per grazia ricevuta, liquidano il danno biologico. La definizione del danno esistenziale accolta dalle Sezioni Unite è quella di danno provocato al fare areddituale della persona, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendole a scelte di vita diverse quanta alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Dunque quei danni che attengono alla dignità della persona e che sono risarcibili in virtù degli art. 1,2,4 e 35 della Costituzione. La Suprema Corte, adeguandosi alle sentenze gemelle della Corte Costituzionale del 2003 che avevano salvato l’art. 2059 dalla incostituzionalità ricordando che esso ricomprende i pregiudizi esistenziali, affermando che “il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno” esprime con nettezza e con chiarezza il principio giuridico secondo cui tali pregiudizi sono risarcibili quando derivino, anche al di fuori dei casi previsti dalla legge, dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito della persona. Tali pregiudizi non costituiscono una categoria a se stante ma costituiscono una categoria descrittiva, una sottovoce della categoria codicistica dei danni non patrimoniali, ormai risarcibili al di fuori dei casi di reato. La Corte Suprema riporta il risarcimento del danno a un sistema bipolare che prevede solo due categorie, quella del danno patrimoniale il quale è atipico e trova fondamento e disciplina nell’art. 2043 c.c. e quella del danno non patrimoniale, che è invece tipico e trova le proprie basi nell’art. 2059 c.c., aderendo a quanto contenuto nelle famose “sentenze gemelle” del 2003, in cui si stabiliva che “non era proficuo ritagliare distinte categorie all’interno del danno non patrimoniale”. Secondo la Cassazione, non esistono altre categorie di danno e il danno bioloqico così come delineato dagli art. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005, quello che provoca una lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale; il danno morale, relative alla sfera interiore del sentire, ed il danno esistenziale, che comporta la compromissione delle attività realizzatrici ovvero dello svolgimento delle quotidiane attività, non costituiscono figure autonome, ma hanno semplicemente una valenza nominalistica all’interno dell’unica categoria del danno non patrimoniale. Circa i Criteri di risarcibilità si legge nella sentenza in esame che “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. Al di fuori delle micro permanenti nel codice delle assicurazioni, il  giudice può operare la personalizzazione del danno Al di fuori delle micro permanenti nel codice delle assicurazioni, il giudice può procedere alla personalizzazione delle tabelle operando una valutazione in via equitativa del danno morale all’ interno del danno biologico anche da 1/3 alla metà del biologico, ma anche oltre, in quanto non esiste alcun automatismo risarcitorio, dovendo far riferimento il giudice alla discrezionalità motivata poiché “ il danno morale è ingiusto così come il danno biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la

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