23 Aprile 2020

Infortunistica Stradale

Cosa fare se si verifica un incidente tra un veicolo e una bicicletta

Last Updated on 18 Agosto 2024 by Gianluca Sposato In questo articolo spieghiamo cosa fare se si verifica un incidente tra un veicolo e una bicicletta, quali precauzioni adottare e quale procedura di risarcimento danni si applica per i sinistri in cui il ciclista riporti lesioni stradali. La bicicletta è un mezzo di trasporto sempre più utilizzato dalle persone, non solo per puro svago, ma anche per lo spostamento ordinario nelle città, per esempio per recarsi al lavoro: è economico, rispettoso dell’ambiente, rapido e mantiene in forma. D’altro canto, tuttavia, può risultare pericoloso se guidato con troppa superficialità e a causa del comportamento pericoloso e violazione delle norme del Codice della Strada da parte degli automobilisti. Cioò può avvenire anche in incidenti senza contatto. La bicicletta è instabile su due ruote e, purtroppo, è sufficiente un piccolo scossone per causare incidenti stradali con la bici, che spesso provocano lesioni gravi al ciclista. Come si vede qui di seguito, è proprio l’urto con autoveicoli la principale causa degli incidenti con la bicicletta. Le cause degli incidenti con la bicicletta Gli incidenti ai ciclisti, purtroppo, sono frequenti e le conseguenze in termini di danni fisici incidente stradale sempre gravi. Di seguito riportiamo le casistiche più frequenti di incidenti che coinvolgono i ciclisti: 29% collisione della bicicletta con un veicolo motorizzato 17% caduta accidentale, provocata da un evento improvviso, per esempio la manovra di un’automobile, o il sopraggiungere di altri ciclisti. 13% Presenza di buche sulla strada o sulla pista ciclabile, ma anche di detriti o altri ostacoli che non sono stati rimossi 7% Scontro tra due ciclisti oppure scontro tra un ciclista e un pedone 4% Movimento non prevedibile di un animale, come un cane Sul tema invitiamo  a leggere anche l’articolo: chi ha ragione negli incidenti stradali Cosa fare se si verifica un incidente tra un veicolo e una bicicletta: la richiesta di risarcimento danni Le lesioni più comuni alle quali può andare incontro un ciclista sono causate da: un veicolo che non si accorge della presenza del ciclista e sterzando a destra gli taglia la strada; il ciclista stesso, che svoltando con troppa sicurezza a sinistra taglia la strada a un veicolo che sta sopraggiungendo; un veicolo che provoca la collisione con il ciclista mentre sta effettuando una manovra, per esempio di parcheggio; l’apertura improvvisa della portiera da parte dell’automobilista, che non ha guardato dallo specchietto retrovisore e non si è accorto quindi che il ciclista stava sorpassando la sua vettura. La ricostruzione dell’incidente stradale è determinante per scongiurare l’attribuzione di un concorso di colpa e comprendere come si sono svolti i fatti che hanno provocato la caduta in strada del ciclista causata da un automobile. La bicicletta non è un veicolo motorizzato, per cui non si può compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente stradale, in base all’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni. La norma dispone che: “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima”. In sostanza, poiché la bicicletta non ha motore, per essa non è obbligatoria la copertura assicurativa e quindi dopo il sinistro per il risarcimento non si può utilizzare il modulo CAI (ex CID), che può essere utilizzato solo tra compagnie assicurative che esercitino il ramo RC Auto. Insomma, in caso di incidente con bicicletta – ovvero un veicolo non a motore, per il quale non è prevista l’obbligatorietà della copertura assicurativa – non si potrà compilare il modulo di constatazione amichevole d’incidente. Cosa bisogna fare per essere risarciti dopo un incidente tra una bicicletta e un autoveicolo? Il ciclista deve avviare la procedura di risarcimento ordinaria, prevista dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, rivolgendosi alla compagnia assicurativa di chi ha causato il danno. In pratica, quindi, dopo un incidente con la bicicletta il ciclista deve compilare una lettera di richiesta di risarcimento danni indirizzata alla compagnia assicurativa del danneggiante. Dal momento che la legge individua il responsabile nel proprietario in solido con il conducente. Poiché è obbligatoria l’RC Auto, dovrà essere quindi la compagnia assicurativa a pagare i danni. Pertanto il modo più rapido per ottenere il risarcimento è quello di inviare la richiesta di risarcimento direttamente all’assicurazione del veicolo con il quale è avuto l’incidente. Se hai bisogno di aiuto non esitare a scriverci, ADISM è a tua completa disposizione

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Cosa fare se si verifica un incidente con un pedone

Last Updated on 11 Marzo 2024 by Gianluca Sposato Normativa nell’incidente al pedone L’incidente al pedone avviene quando un veicolo a motore investe una persona fisica. E’ una tipologia di incidente stradale, purtroppo, molto frequente e spesso con gravi conseguenze. Per questo è importante conoscere la procedura di risarcimento al pedone investito. La procedura di risarcimento per il pedone è disciplinata dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private. La norma obbliga la compagnia di assicurazione, entro 90 giorni dalla richiesta danni a formulare l’offerta di risarcimento, o a comunicare i motivi del diniego. L’offerta viene preceduta dalla visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per l’accertamento medico legale del danno. A questa visita raccomandiamo sempre di essere accompagnati dal proprio medico legale, a cui fare redigere una perizia di parte. L’importanza del medico legale di parte è fondamentale per il risarcimento delle lesioni nell’incidente stradale. Il danno alla persona potrà essere correttamente valutato solo dopo che la vittima dell’incidente ha terminato le cure e la riabilitazione. Dolo la visita medico legale, il danneggiato può accettare l’offerta della Compagnia, o trattenerla in acconto per la liquidazione di ulteriori poste di danno. Prima di fare la causa, però, è necessario avviare la negoziazione assistita, condizione di procedibilità, come introdotto dalla normativa in vigore dal 2014. Incidente a pedone, onere della prova e nesso di causalità   Il conducente del mezzo investitore deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento secondo la regola stabilita dall’art. 2054 del codice civile. La norma dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In considerazione dell’estrema difficoltà di fornire questa prova, la responsabilità del sinistro viene quasi sempre addebitata al conducente del veicolo per garantire i diritti del pedone. Questo principio si è consolidato nel tempo per l’ orientamento della Cassazione secondo cui il conducente è sempre responsabile, se non prova l’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone. Riportiamo la pronuncia che fa scuola, l’ordinanza della Corte di Cassazione III sezione civile n. 5819 del 28 febbraio 2019. “in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento; situazione ricorrente quando il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si è trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e osservarne tempestivamente i movimenti”  Si pensi pedone investito mentre attraversava una via percorrendo le strisce pedonali che vengono normalmente segnalate in anticipo dalla cartellonistica stradale. L’elevata velocità negli incidenti stradali è sempre causa di lesioni gravissime per chi si trova a camminare in strada. Il pedone investito da un automezzo subisce sempre delle lesioni fisiche, più o meno importanti a seconda della velocità del veicolo. Frequenti sono anche gli incidenti in retromarcia che coinvolgono chi cammina a piedi. E’ importante individuare i testimoni dell’incidente, a prescindere dal fatto che il conducente del mezzo investitore ammetta la propria responsabilità. Resta infatti sempre a carico del pedone la prova del fatto storico dell’avvenuto investimento e delle sue modalità. Si raccomanda ai  soccorritori di fare intervenire sul posto le autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Vigili urbani) affinché predispongano il verbale di incidente stradale. Il concorso di colpa del pedone Vi sono alcune situazioni in cui il risarcimento al pedone può essere diminuito, o addirittura negato. Ciò perché si ritiene che il suo comportamento imprudente abbia contribuito al verificarsi dell’incidente. Il concorso di colpa del pedone nell’incidente stradale non è raro ed ha come conseguenza la riduzione del risarcimento in misura proporzionale alla responsabilità attribuitagli. Come nel caso in cui attraversi lontano dalle strisce pedonali, o attraversi un incrocio in diagonale venendosi a trovare in una posizione pericolosa e se cammina distratto dall’uso del cellulare. Chi cammina in strada è responsabile nell’ incidente stradale con il semaforo rosso, quando l’investitore è passato con il semaforo verde. Se il conducente riesce a dimostrare che il pedone non si è attenuto alle regole stabilite dal Codice della Strada il pedone può non avere diritto ad alcun risarcimento del danno. Nel caso di concorso di colpa il pedone può avere una riduzione del risarcimento in proporzione all’incidenza che il suo comportamento ha avuto nel verificarsi dell’incidente Va però, precisato, che la condotta del pedone non sempre ha una incidenza reale nella dinamica del fatto anche quando viene dimostrata una sua teorica colpa. Si può pensi all‘elevata velocità negli incidenti stradali, al pedone che attraversa fuori dalle strisce un rettilineo con piena visibilità da lunghissima distanza e  viene investito da un mezzo che procede a velocità sconsiderata. Situazione in cui ben difficilmente sarà possibile ritenere che l’omissione del pedone abbia impedito, anche solo in parte, al conducente del veicolo di evitare l’impatto. Il pedone che attraversa fuori dalle strisce è corresponsabile dell’incidente (Cass. civ. sez VI n. 2241 del 28 gennaio 2019). Se hai subito un incidente stradale CONTATTACI subito al numero 347.8743614 ADISM è sempre pronta ad aiutarti in caso di necessità!

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