Covid-19: quando l’infortunio è indennizzabile?
Last Updated on 4 Marzo 2024 by Adism Polizze private: Infezione da Covid-19, quando l’infortunio è indennizzabile. Dott. Enrico Pedoja Sono ad oggi 237 i medici morti per la sindrome respiratoria acuta grave SARS-CoV-2. Adism, grazie al lavoro svolto dalla Sismla, tutela la classe medica ed il personale sanitario che hanno contratto la malattia. Con avvocati esperti in diritto assicurativo assiste medici, infermieri e personale ospedaliero anche per le polizze private che coprano il rischio di contrazione da infezioni, sia in ambito lavorativo che extra lavorativo. Per una corretta informazione a tutela dell’Assicurato si deve precisare che l’oggetto della Assicurazione di Polizza Infortuni si è sempre basato su un consolidato principio medico legale, condiviso tra Assicuratore e Contraente e, come tale, tuttora individuato nelle Condizioni Generali di qualsiasi Contratto di Polizza, ove convergono le volontà delle Parti. La Parte Assicuratrice che si assume un determinato “rischio” ed il Contraente che, a seguito del versamento di un “premio” in denaro, vuole tutelarsi da eventi avversi, non prevedibili, che originano all’esterno della propria persona e che potrebbero colpirlo, in maniera unica e violenta (cioè concentrata nel tempo), nel proprio “corpo” causando lesioni obiettivabili tali che determinino un danno alla sua capacità lavorativa o la morte. Quando l’infortunio da Covid è indennizzabile Questo – come emerge dalla quasi bisecolare, pressoché costante e condivisa letteratura medico legale Nazionale recentemente riassunta in modo esaustivo dal Presidente della SIMLA – è il principio tecnico medico legale di Infortunio indennizzabile, destinato necessariamente alla comprensione del Contraente, cioè dell’uomo comune, privo di sostanziali conoscenze e competenze medico scientifiche, ed ha il pregio della chiarezza e della semplicità interpretativa dell’”evento assicurato”: cioè una sventura, una disgrazia imprevedibile, dovuta a fattore lesivo unico e concentrato nel tempo, tale da determinare conseguenze lesive corporali e quindi un danno patrimoniale temporaneo o permanente (su parametri concordati con l’Assicuratore). In sostanza un accordo: semplice – chiaro e preciso. All’assicurato poco importa, né gli compete, dimostrare quale sia il meccanismo con cui si sia verificato l’evento: a questi spetta identificare e denunciare le lesioni corporali obiettivabili e la causa che ” acutamente ” le ha determinate. All’Assicuratore spetta la valutazione preliminare del “rischio” (con la facoltà di escludere dal Contratto- eventi “acuti” che ritenesse non bilanciati col premio richiesto) e di provare che l’evento denunciato non sia stato fortuito, ne’ dovuto a fattori patologici autonomamente intrinseci all’Assicurato e che la causa derivi da azioni lesive “non concentrate nel tempo“, quindi riconducibili – secondo indicazioni preliminarmente individuate,condivise e sottoscritte Condizioni Generali di Polizza – a definizione di “malattia” che – nello stesso Contratto viene definita esclusivamente “ciò che non è infortunio”. Elementi costituitivi di un “Atto” redatto in osservanza alle stesse previsioni del Codice Civile che esclude ipotesi di successive difformi interpretazioni mosse da una delle Parti rispetto a chiari e semplici presupposti contrattuali indirizzati al Contraente più “debole”, fanno sì che sia sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto in assicurazioni per la corretta interpretazione del contratto e, ove ricorrano le condizione a termine di polizza, gestione dell’infortunio ai fini risarcitori. Infezioni contratte in Ospedale e decesso da Covid quando chiedere il risarcimento Rientrano nel concetto di “infortunio” anche le infezioni, dovendosi sfatare il concetto, talora proposto da qualche giurista, che l’infortunio si riferisca solo alle conseguenze di lesioni di natura traumatica meccanica. Evento lesivo particolarmente rilevante oggi a seguito dei gravi effetti lesivi determinati dalla pandemia correlata all’infezione da Sars Cov 2 che trova adeguatamente riscontro contrattuale di Polizza nelle conseguenze di un fattore lesivo idoneo a determinare ” lesioni corporali obiettivabili ” secondo la definizione che corrisponde pienamente ai presupposti previsti nelle Condizioni generali di qualsiasi Polizza infortuni: quale evento conseguente a causa esterna ” fortuita e violenta “, ove col termine “violento” si intende comunemente, in ambito medico legale, un fattore unico e concentrato nel tempo di efficienza causale tale da determinare lesioni obiettivabili. Per richiedere il risarcimento a seguito di una infezione che si è contratta in Ospedale, a cui nei casi più gravi può essere seguito anche il decesso, come nei tanti casi di Covid 19, è importante la valutazione del medico legale, cui deve seguire incarico legale affidato ad un avvocato esperto in malasanità e non ai tanti millantatori privi di preparazione giuridica i cui comportamenti vengono smascherati e denunciati da adism affinchè non rechino ulteriori danni agli infortunati. Per questo, Adism mette a disposizione degli infortunati da Covid medico legale ed avvocato esperti in responsabilità medica per la corretta gestione del contratto di assicurazione infortunio o malattia in caso di morte da Covid. Effetti del Coronavirus, danni conseguenze ed infortunio indennizzabile in ambito sanitario Il Coronavirus non è certo una banale influenza che guarisce senza postumi, ma comunque anch’esso arriva dall’esterno, in modo fortuito ed esprime la sua azione in modo unico e concentrato nel tempo (quasi come un avvelenamento, o una asfissia da monossido di carbonio) determinando lesioni obiettivabili (quali la tipica polmonite da Covid e sue complicazioni, nonché’ lesioni cardiache e neurologiche) tali da determinare spesso piu’ o meno gravi menomazioni in vari organi ed apparati e sovente, indipendentemente da fattori concausali patologici coesistenti, purtroppo altrettanto spesso la morte: conseguenza che, in vero, ha colpito numerosi Colleghi che per dovere professionali di assistenza e cura di altri malati, hanno dovuto affrontare l’infezione. Va necessariamente ricordato, al riguardo, che eventuali ipotetici fattori costituzionali non patologici che possano aver condizionato il decorso della malattia (connessi a predisposizione forse su base genetica) non hanno rilevanza nell’escludere le conseguenze dell’infezione, non potendo assurgere, come tali, ad ipotesi di “concausa” di lesione contrattualmente rilevante; va dunque sottolineata la gravita’ dell’azione lesiva del Coronavirus e la conseguente rilevanza ai fini del suo inquadramento nel contesto di “infortunio indennizzabile” in contesto di Polizza Privata. Informazione necessaria per qualsiasi assicurato coinvolto dall’infezione che, di conseguenza, avra’ piena facoltà – ove permangano esiti permanenti- di denunciare l’evento lesivo alla compagnia di assicurazione con cui ha stipulato un Contratto di Polizza Infortuni di pretendere dalla Assicurazione un obbligatorio accertamento medico legale e di richiedere – in caso di contestazione – l’attivazione di un Collegio Medico, secondo le stesse previsioni del