La richiesta danni dell’incidente stradale

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La richiesta danni dell’incidente stradale

Quando  si  ha un incidente stradale entro  3 giorni,  ai  sensi  dell’articolo 1913 del  codice civile, bisogna denunciare l’incidente alla propria compagnia assicurativa; mentre ci  sono  2 anni  di  tempo per richiedere i danni al  responsabile,  secondo  le modalità  previste dagli  articoli  148  e 149  del  Codice delle Assicurazioni Private a seconda che si  applichi  la procedura di  risarcimento  diretto o meno.

Quali dati riportare nella richiesta di risarcimento danni.

Se non è  stata redatta la constatazione amichevole di incidente, l’assicurato  ha l’obbligo  di  comunicare all’impresa di  assicurazione tutti i dati necessari per  l’apertura del numero di  sinistro,  affinché l’assicurazione responsabile dia incarico  al perito ed al liquidatore. Dal momento in  cui  viene inviata la richiesta danni  decorrono i termini per l’assicuratore per procedere alla valutazione dei danni e formulare l’offerta risarcitoria.

La denuncia deve sempre contenere:

  • data, ora e luogo in cui è avvenuto l’incidente, con indicazione precisa della via,  piazza, strada e del punto esatto ( incrocio, altezza numero civico ) in  cui  si  è  verificato l’incidente;
  • dati dei veicoli coinvolti, modello, targa, numero di polizza, nome dei conducenti, dei trasportati e dell’assicurato;
  • descrizione dettagliata della della dinamica relativa all’incidente;
  •  giorni e orari in cui per il perito dell’assicurazione può ispezionare il mezzo incidentato ai fini della valutazione dei danni;
  • generalità e recapiti dei testimoni e verbale delle Forze dell’Ordine,  se presenti;
  • generalità dei feriti ed entità delle lesioni, nel caso di danno alle persone, includendo i primi  referti medici di  Pronto Soccorso.
  • Entro quanto tempo l’assicurazione risarcisce l’incidente?

    Le tempistiche per ottenere il  risarcimento  dei  danni per l’incidente stradale possono variare e dipendere da diversi  fattori: l’accertamento della colpa,  se vi  sono  dichiarazioni  contrastanti, l’entità delle lesioni tenuto conto  che,  pur potendosi  richiedere un anticipo, bisognerà  attendere l’avvenuta guarigione del danneggiato.

    Termine  è di 30  giorni per l’offerta risarcitoria

    quando non c’è  contestazione sulla responsabilità, l’assicurazione deve risarcire il danneggiato  nel termine di  30  giorni da quando è  stata effettuata la perizia sul mezzo incidentato  o è  stata disposta la visita medico legale sulla persona del danneggiato.

    Termine di  60 giorni per l’offerta di risarcimento

    Quando invece sorgono  contestazioni  sulla responsabilità i termini diventano più lunghi per l’assicurazione al  fine di  consentire maggiori indagini  ed approfondimenti ed  i termini per formulare l’offerta di  risarcimento danni, o  comunicare i motivi per cui non può essere formulata una offerta risarcitoria, raddoppiano.

    Cosa succede se l’assicurazione non paga? 

    Se l’assicurazione non  rispetta i termini  di  30  o  di  60  giorni previsti  dal Codice delle Assicurazione per effettuare l’offerta di  risarcimento. ovvero per comunicare che non può procedere all’indennizzo, incorre in  violazioni sanzionabili  da parte dell’Istituto  di  Vigilanza.

    Il danneggiato per vedere affermare i propri  diritti,  senza lasciare decorrere i termini  brevi di prescrizione,  dovrà intraprendere azione di  risarcimento  danni non  solo verso l’assicurazione ma anche nei  confronti  del  responsabile in  solido,  ai  fini  dell’integrazione del litisconsorzio necessario,  presso l’autorità  giudiziaria competente per territorio  e per valore,  Giudice di  Pace per le cause  di valore fino a 30.000,oo  euro, o Tribunale.

    Per essere risarcito dall’assicurazione chiama ora 347.8743614