Cosa fare quando si ha un incidente con un pedone.
NORMATIVA APPLICABILE
Il sinistro che coinvolge un pedone rappresenta una tipologia di incidente stradale, purtroppo, molto frequente e spesso con gravi conseguenze e avviene quando un veicolo a motore investe una persona fisica.
La procedura di risarcimento per il pedone è disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che obbliga la compagnia di assicurazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dei danni da parte dell’avvocato del danneggiato corredata da tutta la documentazione, a formulare un’offerta di risarcimento, oppure a comunicare i motivi del proprio diniego.
L’offerta viene preceduta da una visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia alla quale ADISM raccomanda sempre di essere accompagnati dal proprio medico legale cui fare redigere una perizia di parte, tenuto conto che il danno alla persona potrà essere correttamente valutato solo dopo che la vittima ha terminato le cure e la riabilitazione.
Successivamente il danneggiato potrà accettare l’offerta della Compagnia, oppure trattenerla a titolo di acconto e ricorrere al Giudice di Pace o in Tribunale per la liquidazione di ulteriori poste di danno, previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ritenuto condizione di procedibilità della domanda come introdotto dalla normativa in vigore dal 2014.
ONERE DELLA PROVA E NESSO DI CAUSALITÀ
In queste situazioni il conducente del mezzo deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento secondo la regola stabilita dall’art. 2054 del codice civile la quale dispone testualmente che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In considerazione dell’estrema difficoltà di fornire questa prova in linea di massima la responsabilità del sinistro viene quasi sempre addebitata al conducente del veicolo. Questo principio si è consolidato nel tempo per costante orientamento della Cassazione secondo cui il conducente è sempre responsabile se non prova l’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone
“in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (ordinanza della Corte di Cassazione III sezione civile n. 5819 del 28 febbraio 2019).
Si pensi al caso del pedone investito mentre attraversava una via percorrendo le strisce pedonali che vengono normalmente segnalate in anticipo dalla cartellonistica stradale.
Il pedone che venga a trovarsi investito da un automezzo subisce sempre delle lesioni fisiche, più o meno importanti a seconda della velocità del veicolo.
Sul posto è sempre opportuno individuare dei testimoni del fatto che possano successivamente riportare la dinamica dell’incidente e questo anche a prescindere dal fatto che il conducente del mezzo ammetta verbalmente la propria responsabilità.
Resta infatti sempre a carico del pedone la prova del fatto storico dell’avvenuto investimento e delle sue modalità, per questa ragione si raccomanda anche ai soccorritori di fare intervenire sul posto le autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Vigili urbani) affinché predispongano un verbale sull’accaduto in cui siano annotati tutti i dati dell’incidente.
IL CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE
Vi sono alcune situazioni in cui il risarcimento al pedone può essere diminuito, o addirittura negato, perché si ritiene che il suo comportamento imprudente abbia contribuito al verificarsi dell’incidente, come nel caso in cui attraversi lontano dalle strisce pedonali, attraversi un incrocio in diagonale venendosi a trovare in una posizione pericolosa, con il semaforo rosso, o sia distratto dall’uso del cellulare.
In questi casi, se il conducente riesce a dimostrare che il pedone non si è attenuto alle regole stabilite dal Codice della Strada può ottenere una riduzione del risarcimento del danno in proporzione all’incidenza che il comportamento del danneggiato ha avuto nel verificarsi dell’impatto. Va però, precisato, che la condotta del pedone non sempre ha una incidenza reale nella dinamica del fatto anche quando viene dimostrata una sua teorica colpa. Si può pensare al caso del pedone che attraversa fuori dalle strisce un rettilineo con piena visibilità da lunghissima distanza e che viene investito da un mezzo che procede a velocità sconsiderata, situazione in cui ben difficilmente sarà possibile ritenere che l’omissione del pedone abbia impedito (anche solo in parte) al conducente del veicolo di evitare l’impatto.
Il pedone che attraversa fuori dalle strisce è corresponsabile dell’incidente (Cass. civ, sez VI n. 2241 del 28 gennaio 2019).