Incidente tra pedone e bicicletta, chi paga?

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Chiariamo cosa succede quando vi è un incidente tra pedone e bicicletta.

Con la sentenza  n. 13591 del 5 maggio  2020 la cassazione ha ricordato che le biciclette sono considerate veri e propri veicoli, tenute a rispettare le comuni norme sulla circolazione stradale come divieti, precedenze, limiti di velocità.

Con il Decreto Rilancio, il Governo ha previsto l’ erogazione di bonus per favorire l’utilizzo  della biciletta studiando  come incrementare le piste ciclabili. Tale misura non tiene conto  dei  rischi  legati  all’utilizzo di tali mezzi di locomozione nei centri  abitati, in  strade percorse ad alta velocità da autovetture, motocicli e mezzi  articolati, che nel nostro Paese, a causa della assenza di iniziative volte alla sensibilizzazione ed educazione stradale  presenta, purtroppo, un numero  di incidenti stradali anche mortali tra i più elevati in  Europa.

È  bene ricordare che l’utilizzo di mezzi di spostamento alternativi, considerati un tempo di  svago come, appunto, la bicicletta, ma anche i monopattini  elettrici, sempre più  frequente per recarsi al lavoro o per spostamenti nei centri urbani, non esonera il  conducente da attenersi a norme di prudenza, al rispetto della segnaletica stradale e  del codice della strada, tanto più che per questi mezzi non è prevista assicurazione ed uso obbligatorio del casco, sempre raccomandabili per proteggere la testa in caso di caduta per  attenuare i danni ed evitare conseguenze peggiori, oltre che a non dovere pagare di tasca propria i  danni arrecati a terzi.

Nel caso di incidente tra pedone e bicicletta viene da chiedersi chi debba ritenersi  responsabile e risarcire i danni scaturenti  anche da compromissione dell’integrità  psicofisica e lavorativa. La cassazione, ribadendo che sia i pedoni che i ciclisti sono  considerati  utenti  deboli  della strada,  ha inteso  dare maggiore protezione a questi ultimi  in  considerazione del fatto  che debbano considerarsi  utenti  della strada più  deboli  rispetto  ai  primi e,  dunque, meritevoli di maggiore tutela. Pertanto, in caso  di incidente tra bicicletta e pedone il  conducente della bicicletta dovrà  ritenersi  presumibilmente responsabile e fornire prova liberatoria della propria responsabilità, potendosi fare riferimento anche in  questo  caso  all’art. 2054 del codice civile.

Raccomandiamo  a tutti  gli utenti  della strada di prestare massima attenzione ai pedoni  ed ai ciclisti, tenuto conto della gravità delle lesioni che scaturirebbero in caso di collisione ed invitiamo tutti gli utenti di mezzi alternativi di locomozione, come la bicicletta od il monopattino elettrico, a prestare prudenza e stipulare una copertura assicurativa perlomeno per i danni a terzi.

In caso di bisogno potete rivolgervi sempre ad Adism per ricevere assistenza legale gratuita  relativamente alla valutazione del caso.

 

Descrivici il tuo caso, ADISM è a tua completa disposizione!

     

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