Danni da reato, riflessi in ambito penale e civile

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DANNI DA REATO, AZIONE CIVILE O PENALE PER IL RISARCIMENTO?

La vittima di un reato che ha subito lesioni personali, o l’uccisione di un familiare, per richiedere il risarcimento può esercitare alternativamente l’azione civile, o quella penale.

  • l’azione penale ha la finalità di ottenere la condanna dell’autore del reato;
  • l’azione civile il risarcimento dei danni.

Rischi della costituzione di parte civile nel giudizio penale

Richiedere i danni in sede penale, con la costituzione di parte civile, è sconsigliabile perché si può correre il rischio di non ottenere alcun risarcimento o comunque un risarcimento connesso al reato in misura inferiore a quello dovuto.

  • le sorti del risarcimento in sede penale sono legate alla condanna, o meno dell’imputato e la costituzione di parte civile pregiudica, in caso di assoluzione dell’autore del reato, di potere richiedere la liquidazione di tutti i danni, in misura più ampia, nell’appropriata sede civile.
  • La vittima di un reato, a prescindere dalla condanna in sede penale dell’autore dell’imputato, se non si è costituito come parte civile ha, comunque, diritto a richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 del codice civile instaurando un giudizio ordinario ai fini dell’accertamento dei fatti e delle responsabilità.

Vantaggi dell’azione civile rispetto a quella penale per il risarcimento dei danni da reato.

La liquidazione del danno in sede civile è in misura di gran lunga superiore a quella condizionata che si può avere in sede penale.

Nonostante la durata ed i costi da sostenere per questo tipo di cause, costi che vengono anticipati dai professionisti in convenzione con Adism, che mette a disposizione dei danneggiati gratis avvocato e medico legale, la sede civile rimane la sede più appropriata per ottenere la giusta liquidazione di tutti i danni scaturiti da reato.

Il giudice civile, infatti, è l’unico ad avere una preparazione specifica in materia di danno danno patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico, danno per perdita della capacità lavorativa, danno morale dovuto al dolore per la perdita di un familiare e danno esistenziale e a potere effettuare la loro liquidazione.

Assoluzione dell’imputato posso comunque chiedere i danni?

L’assoluzione dell’imputato in sede penale non pregiudica un’eventuale proposizione di azione di risarcimento in sede civile da parte del danneggiato del reato, a meno che la vittima non abbia effettuato costituzione di parte civile, cui dovrà rinunciare per esercitare azione risarcitoria separata nella competente sede ordinaria civile.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di cinque anni dalla data della commissione del reato, la causa civile deve essere avviata entro questo termine.

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