L’accertamento della colpa medica

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SONO OLTRE 20.000 OGNI ANNO I DECESSI PER MALASANITÀ

Sono oltre 20.000 ogni anno, secondo i dati diffusi da Adism, l’Associazione Difesa Infortunati e Malasanità, i decessi ospedalieri riconducibili ad episodi di malasanità e responsabilità professionale medica, morti per malattie varie, che esulano dal coronavirus, di cui non si parla, vite che si sarebbero potute salvare se il sistema sanitario fosse stato efficiente.

Quale tutela, quali strumenti per prevenire tali catastrofi e tutelare i diritti di chi ha subìto un errore medico?

L’attività medico sanitaria oggi non coinvolge più soltanto i medici, ma tutto il personale paramedico ed ospedaliero che, con diverse funzioni, concorre al completamento dell’iter diagnostico e terapeutico del paziente: infermieri, assistenti sanitari, ostetriche, tecnici di radiologia e di riabilitazione sono tutti responsabili con la struttura medica ed ospedaliera per danni recati al paziente a causa della loro negligenza, imprudenza o imperizia.

La negligenza medica

La negligenza è comunemente definita come violazione di regole sociali e, dunque, non più o non solo la disattenzione consistente nello scarso uso dei poteri attivi dell’individuo.

L’imprudenza del  medico 

L’imprudenza consiste, invece, nella violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l’espletamento di certe attività e non più, o non solo, la mancata adozione delle necessarie cautele suggerite dall’esperienza.

L’imperizia in campo medico

L’imperizia, da ultimo, è la violazione di regole tecniche di settori determinati della vita di relazione e non più, o non solo, l’insufficiente attitudine all’esercizio di arti, o professioni.

Ai fini dell’accertamento della colpa medica, per valutare se sono stati compiuti gravi comportamenti, anche per omissione di cure o ritardata diagnosi, il comitato scientifico dei medici legali di Adism ritiene doveroso distinguere ed analizzare le seguenti fasi :

1) Primo contatto e fase dell’informazione al paziente.

2) Contatti successivi e fase della diagnostica inerente terapie e cure da somministrare.

3) Fase dell’intervento, cui deve necessariamente essere accompagnato il consenso informato del paziente.

4) Fase della terapia riabilitativa con impiego di idonei macchinari e medicinali.

Graduazione della colpa e onere della prova

La graduazione della colpa ne postula un livello lievissimo, uno lieve ed uno grave: in quest’ultima orbita si iscrivono le particolari fattispecie della colpa cosciente e del dolo eventuale; scopo di tale graduazione è quello di valutare lo scarto di comportamento rispetto al modello astratto di volta in volta richiesto ai fini di un’affermazione di responsabilità, con particolare riferimento a quelle fattispecie in cui la responsabilità stessa scatta soltanto in presenza della colpa grave.

Come fornire la prova della colpa medica?

Sul piano probatorio, regola generale in ambito extra contrattuale è quella per cui l’attore deve fornire la prova della colpa del convenuto, fornendo la dimostrazione di specifiche omissioni o specifiche insufficienze della attività da questi prestata: il principio è temperato dalla possibilità che il giudice utilizzi prove presuntive ed indiziarie, essendo la colpa non un insieme di fatti, ma la qualificazione giuridica di tale insieme.

In tema di inadempimento contrattuale, invece, normalmente spetta al debitore la prova dell’assenza di colpa nell’inadempimento, dovendo il creditore provare, per converso, il solo fatto del mancato adempimento, salvo, secondo la dottrina tradizionale, le fattispecie di inadempimento delle obbligazioni “di mezzi”, con riferimento alle quali spetterebbe, invece, al creditore provare anche la colpa del debitore.

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