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Apprezzamento da parte del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Apprezzamento da parte del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Di seguito riproponiamo la lettera che ci è stata inviata dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento ad una nostra nota inviata il 20 Ottobre 2005 con la bozza di un articolo da inserire nell’emanando decreto del Presidente della Repubblica.

Featured, Risarcimento Danni

Il danno da perdita del rapporto parentale

La perdita di una persona cara rappresenta un evento doloroso ed irreparabile che si ripercuote nella quotidianità, traducendosi in un vuoto incolmabile e, in sostanza, in un profondo mutamento e sconvolgimento delle proprie abitudini di vita. Non esiste ristoro  economico che possa colmare tale vuoto. La vita, infatti è un bene prezioso ed irrinunciabile ed è inconcepibile pensare come la Cassazione, a sostegno  delle tesi caldeggiate dalle compagnie di  assicurazione, si sia più  volte pronunciata, in elusione al  dettato  della Corte Costituzionale, giocando sul filo del danno  evento  e danno  conseguenza per giungere a considerare  il danno da perdita parentale non “in re ipsa”,  ovvero  non risarcibile  automaticamente,   ma da dovere provare di  volta in  volta. Proprio per questo, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, negli anni recenti, la figura del danno da perdita parentale, risarcibile ai parenti di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui. Alcune delle Sentenze sul danno parentale le potrete trovare qui di seguito: Cassazione: il danno esistenziale non passa agli eredi Oneri di allegazione del danno da perdita del rapporto parentale Risarcibilità del danno agli eredi a seguito di fatto illecito Pubblichiamo il  commento  alla recente giurisprudenza dopo la sentenza Scarano e la pronuncia delle Sezioni Unite che ristabilisce il principio maggioritario del danno conseguenza a scapito  del danno  evento leggi l’articolo CLICCANDO QUI Oppure scarica il pdf cliccando QUI

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Risarcimento danni per infortuni sul lavoro

Come chiedere un risarcimento danni per un infortunio sul lavoro Sono sempre più frequenti gli infortuni e le morti sul lavoro a causa di inadeguate misure di sicurezza, ambiente di lavoro insalubre. La responsabilità civile datoriale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova fondamento nell’art. 2087 del codice civile che eleva il datore di lavoro a garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, imponendogli di adottare le cautele generiche di diligenza e prudenza, nonché di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto uso da parte del dipendente. Affinché il lavoratore sia coperto sotto il punto di vista economico, la legge italiana obbliga il datore di lavoro a iscrivere i propri dipendenti all’INAIL e pagare il relativo contributo , che funziona da copertura assicurativa . In caso di evento traumatico quindi, é l’INAIL a a pagare l’indennizzo al lavoratore. Il dipendente può chiedere il risarcimento anche al datore di lavoro, se sussistono entrambe queste condizioni: – il danno subìto è stato causato da diretta colpa dell’azienda, per non aver rispettato gli obblighi di sicurezza previsti dalla legge (se quindi l’azienda avesse messo in atto le misure di sicurezza previste, l’infortunio si sarebbe potuto evitare); – l’entità del danno è maggiore rispetto a quanto risarcito dall’INAL (quindi non é coperto dall’assicurazione). Tuttavia, il risarcimento da parte del datore di lavoro non è automatico. Per ottenerlo il lavoratore deve provare: – che l’azienda ha violato le norme e gli obblighi di sicurezza; – che il danno non è coperto da assicurazione INAIL; – il nesso di causalità tra le mancanze dell’azienda e il danno subìto (il danno deve essere una diretta conseguenza dell’infortunio). Il datore di lavoro, dal suo canto, evita di pagare solo se prova di: – aver rispettato le norme di sicurezza e aver posto in essere tutte le accortezze per evitare il danno; – oppure, che l’incidente è accaduto per colpa del lavoratore medesimo, che non ha usato la diligenza e attenzione necessaria. Rivolgersi ad Adism è garanzia di successo. Nessun anticipo spese e paghi solo, secondo  accordi  chiari  prestabiliti, a risarcimento ottenuto. Descrivici il tuo caso, ADISM è a tua completa disposizione!

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