Incidente stradale con passeggero. A chi chiedere il risarcimento?

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Incidente stradale con passeggero a bordo 

Tutti gli utenti della strada, automobilisti, motociclisti, passeggeri trasportati e pedoni sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada.

Ogni utente stradale dovrà ossequiare i cartelli, i divieti e le direttive della sua nazione, al fine di non procurare danni a sé stesso, ad altri, a cose, o animali. Se dovessero verificarsi violazioni, la normativa stabilirà colpe e obblighi. Secondo la legge, ogni qualvolta una persona trasportata si trovi coinvolto in un sinistro tra due vetture, potrà avvalersi nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento dello scontro.

L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, prevede che il danno subito dal passeggero, venga risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava. Pertanto la persona lesa, dovrà rivolgersi all’assicurazione che copre il veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro.

In alternativa, secondo una recente sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, lo stesso, potrebbe però anche chiedere risarcimento all’assicurazione dell’automobile antagonista poiché le due compagnie sono, entrambe, solidamente responsabili.

Il passeggero, non dovrà dimostrare la responsabilità dell’uno o dell’altro mezzo, dovrà solo, per il tramite del proprio avvocato esperto in incidenti stradali, chiedere l’indennizzo all’assicurazione, avendo sempre diritto ad essere risarcito, sia nell’ipotesi in cui il conducente dell’auto su cui era trasportato sia dalla parte della ragione, che dalla parte del torto. La legge impone al terzo trasportato una procedura di risarcimento, identica a quella prevista in caso di indennizzo diretto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, che presume la procedura di una richiesta scritta, da inviare tramite raccomandata o Pec e che dovrà contenere, tutta una serie di dati indispensabili affinché la Compagnia possa effettuare l’offerta di risarcimento danni.

La domanda deve specificare:

  • nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
  • luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro e la relativa dinamica;
  • documenti del danneggiato;
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
  • entità delle lesioni subite, attraverso perizia medico legale di parte disposta dai medici legali  di  Adism, oppure attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;

Ai sensi dell’articolo 1678 del cod. civ. il trasportato ha, quindi, sempre diritto ad essere risarcito per i danni conseguiti a seguito di un incidente, a prescindere dalla responsabilità del conducente nella causazione dell’incidente stesso.

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a:

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.

Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il passeggero, abbia subito solo danni a cose. L’offerta, viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia, per la valutazione dei danni fisici piuttosto che da una richiesta di perizia, alla quale raccomandiamo di essere accompagnati dal medico legale di Adism.

In questo caso, il soggetto non potrà rifiutare di assentire agli accertamenti. Se non accettasse al termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resterà sospeso; ciò significa che finché il richiedente non si metterà a disposizione per la visita, non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice, previo  esperimento  della negoziazione assistita ove prevista dalla legge.

Nel caso in cui la documentazione fosse incompleta, la Compagnia assicuratrice sarà tenuta a segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta resterà sospeso, finché la documentazione non verrà integrata.

Come ottenere il risarcimento?

La scelta migliore per tutelare i propri diritti  ed ottenere il  risarcimento  dei  danni  subiti in un incidente stradale è  sempre quella di  affidarsi fin da subito  ad Adism che valuterà  gratuitamente il caso e affiderà  la gestione in  convenzione,  senza che venga  richiesto alcun  anticipo spese, ad un  avvocato  esperto  in  materia assicurativa e responsabilità  civile derivante da circolazione stradale e medico  legale.

Il passeggero dovrà dimostrare – tramite verbale emesso dalla Polizia Stradale o da altre Forze dell’Ordine, dai soccorsi del 118 o grazie al  modello CAI di  constatazione amichevole di incidente, o alla dichiarazione di terzi – di essere stato a bordo di uno dei due mezzi di trasporto al momento della collisione e provare, quindi, di aver subito datti fisici. In questo caso, il risarcimento al passeggero, verrà erogato subito dopo l’accertamento della dinamica del sinistro all’esito della visita medico legale disposta dalla compagnia di  assicurazione ad avvenuta guarigione clinica, o quando i  postumi invalidanti  saranno  ritenuti  stabilizzati.

Nel caso in cui il veicolo non sia coperto da assicurazione cosa fare?

Nel caso in cui l’automobile in cui viaggiava il passeggero non fosse stata assicurata al momento del sinistro, il terzo trasportato avrà il diritto ad essere risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime per la Strada.

Problematiche comuni: 

Nel caso in cui il trasportato non indossasse le cinture di sicurezza durante la collisione, permane comunque il diritto al rimborso, che però, potrebbe essere ridotto in relazione ai danni che potevano essere evitati.

Quando rivolgersi ad uno studio legale?

Dati i  tecnicismi fissati  dal  Codice delle Assicurazioni Private e considerato  che le compagnie di  assicurazione tendono  sempre a tutelare i propri interessi, spesso  con  liquidazioni  sbrigative ed irrisorie rispetto  la reale entità  dei  danni  riportati  a seguito  di un incidente stradale,  è  sempre bene essere assistiti  da uno  dei  legali  messi  a disposizione dallAssociazione Difesa Infortuni Stradali (Adism) per chiedere aiuto e sostegno durante la produzione delle pratiche fino  all’ottenimento  del  risarcimento  da parte dell’assicurazione.

Se hai bisogno di aiuto non esitare a contattarci, ADISM è a tua completa disposizione!

Chiama ora 347.8743614 o scrivi a info@adism.it 

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