Chiariamo cosa succede quando vi è un incidente tra pedone e bicicletta.
Con la sentenza n. 13591 del 5 maggio 2020 la cassazione ha ricordato che le biciclette sono considerate veri e propri veicoli, tenute a rispettare le comuni norme sulla circolazione stradale come divieti, precedenze, limiti di velocità.
Con il Decreto Rilancio, il Governo ha previsto l’ erogazione di bonus per favorire l’utilizzo della biciletta studiando come incrementare le piste ciclabili. Tale misura non tiene conto dei rischi legati all’utilizzo di tali mezzi di locomozione nei centri abitati, in strade percorse ad alta velocità da autovetture, motocicli e mezzi articolati, che nel nostro Paese, a causa della assenza di iniziative volte alla sensibilizzazione ed educazione stradale presenta, purtroppo, un numero di incidenti stradali anche mortali tra i più elevati in Europa.
È bene ricordare che l’utilizzo di mezzi di spostamento alternativi, considerati un tempo di svago come, appunto, la bicicletta, ma anche i monopattini elettrici, sempre più frequente per recarsi al lavoro o per spostamenti nei centri urbani, non esonera il conducente da attenersi a norme di prudenza, al rispetto della segnaletica stradale e del codice della strada, tanto più che per questi mezzi non è prevista assicurazione ed uso obbligatorio del casco, sempre raccomandabili per proteggere la testa in caso di caduta per attenuare i danni ed evitare conseguenze peggiori, oltre che a non dovere pagare di tasca propria i danni arrecati a terzi.
Nel caso di incidente tra pedone e bicicletta viene da chiedersi chi debba ritenersi responsabile e risarcire i danni scaturenti anche da compromissione dell’integrità psicofisica e lavorativa. La cassazione, ribadendo che sia i pedoni che i ciclisti sono considerati utenti deboli della strada, ha inteso dare maggiore protezione a questi ultimi in considerazione del fatto che debbano considerarsi utenti della strada più deboli rispetto ai primi e, dunque, meritevoli di maggiore tutela. Pertanto, in caso di incidente tra bicicletta e pedone il conducente della bicicletta dovrà ritenersi presumibilmente responsabile e fornire prova liberatoria della propria responsabilità, potendosi fare riferimento anche in questo caso all’art. 2054 del codice civile.
Raccomandiamo a tutti gli utenti della strada di prestare massima attenzione ai pedoni ed ai ciclisti, tenuto conto della gravità delle lesioni che scaturirebbero in caso di collisione ed invitiamo tutti gli utenti di mezzi alternativi di locomozione, come la bicicletta od il monopattino elettrico, a prestare prudenza e stipulare una copertura assicurativa perlomeno per i danni a terzi.
In caso di bisogno potete rivolgervi sempre ad Adism per ricevere assistenza legale gratuita relativamente alla valutazione del caso.
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