La richiesta danni dell’incidente stradale

Last Updated on 24 Marzo 2024 by Gianluca Sposato

La richiesta danni dell’incidente stradale

Quando si ha un incidente stradale entro 3 giorni, ai sensi dell’articolo 1913 del codice civile, bisogna fare la denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa.

Per chiedere il risarcimento danni per un infortunio stradale ci sono 2 anni di tempo, dopo questo termine, se non si aziona il proprio diritto, interviene la prescrizione e non si può fare più nulla.

Le modalità di richiesta danni dell’incidente stradale sono quelle previste dagli  articoli 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private, a seconda che si applichi  la procedura di risarcimento diretto, o quella ordinaria per lesioni di non lieve entità e gli altri casi.

Richiesta danni dell’incidente stradale  e apertura del  sinistro

Se non è stata redatta la constatazione amichevole di incidente, l’assicurato  ha l’obbligo di comunicare all’impresa di assicurazione tutti i dati necessari per  l’apertura del sinistro.

L’assicurazione provvede ad assegnare un numero al sinistro stradale ed affidare incarico ad un proprio liquidatore sinistri.

Il liquidatore, poi, incarica un perito per la valutazione del danno auto ed un medico legale della Compagnia per l’accertamento medico legale del danno, in caso di lesioni.

Dal momento in cui viene inviata la richiesta danni, completa di tutti i documenti richiesti, decorrono i termini per l’assicuratore per procedere alla valutazione dei danni e formulare l’offerta risarcitoria.

Cosa scrivere nella richiesta danni dell’incidente stradale?

La richiesta danni dell’incidente stradale è molto tecnica, per questo bisogna rivolgersi ad avvocati esperti in infortunistica stradale, che Adism mette gratuitamente a disposizione per sinistri con feriti.

La denuncia di sinistro deve contenere:

  1.  data, ora e luogo in cui è avvenuto l’incidente, con indicazione precisa della via, piazza, strada e del punto esatto ( incrocio, altezza numero civico ) in cui si è verificato l’incidente;
  2. dati dei veicoli coinvolti, modello, targa, numero di polizza, nome dei conducenti, dei trasportati e dell’assicurato;
  3. descrizione dettagliata della dinamica dell’incidente;
  4. giorni e orari in cui per il perito dell’assicurazione può ispezionare il mezzo incidentato ai fini della valutazione dei danni;
  5. generalità e recapiti dei testimoni e verbale delle Forze dell’Ordine, se presenti;
  6. generalità dei feriti ed entità delle lesioni, nel caso di danno alle persone, includendo i primi referti medici di Pronto Soccorso.

Entro quanto tempo l’assicurazione risarcisce l’incidente?

Le tempistiche per ottenere il risarcimento lesioni per incidente stradale possono variare e dipendere da diversi fattori.

L’accertamento della colpa, nel caso di incidenti stradali e concorso di colpa  allunga le tempistiche del risarcimento dall’assicurazione, soprattutto se vi sono dichiarazioni contrastanti.

Anche l’entità delle lesioni fisiche per l’accertamento del danno biologico allunga i tempi del pagamento perchè, pur potendosi richiedere un anticipo all’assicurazione, bisogna attendere l’avvenuta guarigione del danneggiato.

Sostanzialmente l’assicurazione deve rispettare due termini per corrispondere il  risarcimento  al danneggiato:

  • Termine di 30 giorni per l’offerta risarcitoria quando non c’è  contestazione sulla responsabilità

In tal caso l’assicurazione deve risarcire il danneggiato nel termine di 30 giorni da quando è  stata effettuata la perizia sul mezzo incidentato, o è  stata disposta la visita medico legale sulla persona del danneggiato.

  • Termine di 60 giorni per l’offerta di risarcimento quando sorgono contestazioni sulla responsabilità

I termini diventano più lunghi per l’assicurazione al fine di consentire maggiori indagini ed approfondimenti ed i termini per formulare l’offerta di risarcimento danni, o comunicare i motivi per cui non può essere formulata una offerta risarcitoria, raddoppiano.

Cosa fare se l’assicurazione non paga? 

Se l’assicurazione non rispetta i termini di 30 o di 60 giorni previsti dal Codice delle Assicurazione per l’offerta di risarcimento, o per comunicare che non può procedere all’indennizzo, incorre in violazioni.

Quando, a seguito del corretto inoltro della richiesta danni dell’incidente stradale, l’assicurazione non  adempie, il comportamento scorretto dell’ente assicuratore viene segnalato e possono esserci sanzioni da parte dell’Istituto di Vigilanza.

Il danneggiato in caso di mancata offerta di risarcimento danni, per vedere affermare i propri diritti, dovrà intraprendere una causa civile, senza lasciare decorrere i termini brevi di prescrizione.

La causa deve essere promossa non solo verso l’assicurazione, ma anche nei confronti dei responsabili in solido, conducente e proprietario del mezzo investitore, ai fini dell’integrazione del litisconsorzio necessario.

Questo però è possibile solo dopo che è  stata adempiuta l’ulteriore formalità della negoziazione assistita con il proprio avvocato.

L’autorità giudiziaria competente per territorio e per valore è il Giudice di Pace per le cause di valore fino a 30.000,oo euro, o Tribunale per causa di valore superiore.

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