Richiesta risarcimento danni sinistro stradale

Tu o un tuo parente avete avuto un incidente stradale con feriti o decessi? Stai cercando qualcuno che ti aiuti nelle pratiche per la richiesta risarcimento danni sinistro stradale ?

Gli incidenti stradali sono una fonte di grande stress e, oltre ai problemi di salute che possono nascere, portano anche preoccupazioni, perdite di tempo dovute alla burocrazia e risarcimenti minimi da parte dell’Assicurazione se non si viene assistiti e supportati subito da un avvocato esperto in infortunistica stradale.

Adism, Associazione Difesa Infortuni Stradali e Malasanità, da oltre 20 anni è leader nazionale nella gestione dei sinistri assicurativi per conto dei danneggiati da incidenti stradali con feriti o decessi. Offre gratuitamente assistenza e tutela legale anche in caso di incidenti mortali ai parenti ed agli eredi delle vittime che abbiano subito la perdita di un loro familiare al fine dell’accertamento della colpa e conseguimento del risarcimento di tutti i danni dovuti agli eredi.

Se stai cercando qualcuno con competenze ed esperienza che ti aiuti per la richiesta di risarcimento danni in un sinistro stradale in cui sei rimasto gravemente ferito, non esitare a contattarci. Lavoriamo in tutta Italia e, se non puoi recarti presso la nostra sede operativa più vicina, non c’è bisogno di incontrarsi di persona. Dopo un primo contatto telefonico volto ad acquisire tutte le informazioni del sinistro possiamo raggiungerti nei casi più gravi dove ti trovi, oppure raccogliere tutti i documenti necessari ad avviare la pratica di risarcimento danni da sinistro stradale a mezzo posta elettronica e gestire l’incidente in modalità telematica, come ormai avviene di prassi nel mondo assicurativo, informandoti puntualmente su tutte le attività intraprese via e mail o telefonicamente, in modo che tu possa essere sempre aggiornato su tutti gli step della tua pratica di risarcimento danni da incidente stradale.

 

Vuoi saperne di più su: richiesta risarcimento danni sinistro stradale ?

Il diritto al risarcimento danni fisici viene concesso nel momento in cui viene accertato di non essere stati la causa del sinistro.

La richiesta dovrà essere fatta alla propria compagnia di  assicurazione se si  applica la card per l’indennizzo  diretto ed in tutti i casi in cui  le lesioni  riportate non  superino il 9% di  I.P. (c.d. lesioni micro-permanenti); ovvero alla compagnia della controparte nel caso di macro-lesioni  con postumi invalidanti permanenti  accertati  superiori al 9% di I.P. o, in caso di terzi trasportati,  anche alla compagnia del conducente.

In seguito all’affidamento dell’incarico ai  legali  di Adism provvediamo a reperire e raccogliere tutta la documentazione necessaria per superare il problema del  concorso di colpa previsto dal secondo comma dell’art.  2054 c.c.; al contempo il nostro staff di medici legali fornirà tutte le spiegazioni necessarie per la raccolta della cartella clinica, consigliandogli  accertamenti  diagnostici  e cure mediche volte a migliorare le condizioni fisiche dell’infortunato che abbia riportato traumi gravi  a seguito  dell’incidente, supportando il  danneggiato per le visite mediche necessarie al fine del corretto computo  delle lesioni  che siano  conseguenza diretta dell’incidente. Quindi, verrà inoltrata, secondo le modalità previste e la tipologia di incidente,  la richiesta di risarcimento danni con relativa denuncia e messa in mora alla compagnia di assicurazione, verranno eseguite tutte le verifiche sui fatti che hanno  causato l’incidente, le modalità di collisione tra i mezzi incidentati e sulla documentazione necessaria ai fini del corretto espletamento della pratica di infortunio stradale volto  ad ottenere sempre il migliore indennizzo per l’assicurato.

All’esito  degli accertamenti  medico legali, in  cui  sarai supportato  dal miglior medico legale di parte in relazione alla tipologia di lesioni riportate, provvederemo  a quantificare il  danno relativo al trauma fisico in  tutte le sue componenti patrimoniali e non patrimoniali e a trattare il sinistro con il liquidatore incaricato, evitando di  andare in causa ove possibile, sempre con l’unico obiettivo di fare conseguire al danneggiato un’offerta in denaro più elevata possibile in relazione ai danni  fisici  accertati  per chiudere la pratica senza perdite di tempo.

Il danneggiato dovrà a questo punto decidere, supportato e consigliato dal nostro team di  esperti, se accettare la proposta, se rifiutarla, o se considerare la cifra offerta dall’assicurazione come acconto, instaurando una causa civile per richiedere al giudice un indennizzo maggiore per poste di danno non riconosciute in sede stragiudiziale e liquidate dalla compagnia di assicurazione, come il danno morale, o  il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa e perdita di  guadagno.

 

La richiesta per il risarcimento dei danni fisici deve essere presentata entro 2 anni  dall’incidente, rispettando le seguenti condizioni:

  • Bisognerà  attenersi  alle norme di cui al Codice delle Assicurazioni Private e agli  articoli 148 o 149 a seconda dei casi ivi previsti.
  • Dovranno esserci i nomi delle persone facenti parte nel sinistro e esplicitati i feriti.
  • Dovrà essere segnalato il numero della patente dei conducenti, data di rilascio e di scadenza.
  • Dovranno esserci le targhe e il modello di tutti i veicoli del sinistro, il numero della polizza della RCA (responsabilità civile), la relativa data di scadenza e il nome della compagnia assicurativa.
  • Sarà necessario segnalare gli eventuali testimoni, con nome e cognome, indirizzo e data di nascita.
  • Bisognerà indicare dove il perito dell’assicurazione potrà esaminare il mezzo, una descrizione della dinamica dell’incidente, segnalando luogo orario.
  • Al fine degli  accertamenti medico legali  sulla persona del danneggiato  bisognerà presentare il certificato di  avvenuta guarigione.

Gli eventuali dati mancanti potranno essere aggiunti successivamente, purché la denuncia sia stata presentata entro i termini di legge previsti e con le relative modalità, attesa la prescrizione breve operante nel sistema rc auto. Una richiesta di risarcimento danni per un incidente stradale con feriti ben  corredata,  cosa che avviene raramente considerato che non  tutti  coloro  che trattano  sinistri  stradali hanno le giuste competenze, rappresenta già un ottimo  biglietto  da visita per il danneggiato  che sia assistito al meglio e nella maggior parte dei  casi  consente, anche nel caso  di  concorso  di  colpa,  di ottenere una ottima offerta dalla compagnia di  assicurazione del  veicolo che ha causato l’incidente

Per raccogliere tutta la documentazione in maniera più semplice e immediata le compagnie assicurative hanno messo a disposizione un modulo c.d. di constatazione amichevole di incidente o modulo CAI/CID, che potrà essere compilato immediatamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, qualora le condizioni di salute lo permettano. Tuttavia il modello cai (constatazione amichevole incidente) non può  essere sempre compilato  come nel caso in  cui l’incidente stradale abbia coinvolto  un pedone, o un  ciclista.

La compilazione e la firma congiunta di questa documentazione permetterà un risarcimento con tempistiche più rapide solo nel caso di scontro tra mezzi a motore omologati  e sempre che le lesioni  non  superino il  9% di  I.P., non  potendo utlizzarsi il CID in caso di macro-lesioni, dovendo fare riferimento in  questi casi all’ammissione di responsabilità dell’investitore e  all’acquisizione di  dichiarazioni  testimoniali  a verbale di incidente.

Qualora ci fossero danni fisici, dovranno essere descritti nella denuncia del sinistro, inviando alla compagnia assicurativa il verbale del Pronto Soccorso in cui sono state prestate le prime visite, per poi  provvedere ad integrare la documentazione medica all’esito dello stabilizzarsi dei postumi invalidanti permanenti.

Se nel caso di danneggiamento di un oggetto si parla di danni materiali; per danni fisici, invece, si intendono tutti quelli che possono essere provocati a una persona quali  conseguenza diretta ed immediata dell’incidente.

Si può fare riferimento a:

  • danni fisici da inabilità temporanea (che corrisponde al tempo della guarigione);
  • danni fisici da invalidità permanente, ove vi è una riduzione delle capacità fisiche, più o meno grave.

Entrambe queste 2 categorie vengono ulteriormente ripartite in tre categorie:

  • Danno biologico, in cui si intende una lesione dell’integrità fisica e psichica di un soggetto.Sono esempi di danno biologico anche il danno estetico, il danno alla sfera sessuale, quello alla vita di relazione e alla riduzione della capacità lavorativa;
  • Danno patrimoniale, in cui vi è un danno di tipo economico.
  • Danno morale, inteso  come sofferenza  e rappresentato dai turbamenti di tipo psichico e dagli stati d’animo negativi derivanti dalle lesioni subite.
 

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Lavoriamo in tutta Italia e non c’è bisogno di incontrarsi di persona.
Per pratiche in cui sono presenti feriti o decessi contattaci senza impegno, la consulenza è gratuita.

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Il danno biologico si distingue in due voci:
a) l’inabilità temporanea (abbreviata I.T.) che consiste nel tempo utile per guarire e per riprendere la migliore condizione di salute, in questo periodo di tempo il soggetto  dovrà ritrovare in maniera stabile l’originario stato di salute.
Nel caso la persona subisse un infortunio da non poter compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.T.), se invece la lesione incide in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.), che verrà valutata in base al numero di giorni, ma in confronto a quello che può essere  riconosciuto a titolo di inabilità temporanea totale in una percentuale minore.
b) l’invalidità permanente (abbreviata I.P.) se la lesione ha comportato un danno fisico talmente grave da comprometterne il resto della vita. (E’ importante puntualizzare che non viene considerata la lesione, ma la sua conseguenza, che dovrà condizionare in maniera definitiva la vita quotidiana).
La misurazione dell’invalidità permanente viene calcolata in punti percentuale da 1% al 100%, dove l’1% rappresenta un forte trauma contusivo e il 100% determinerà una condizione vegetativa.

L’inabilità temporanea causata da un danno fisico verrà attestata da un certificato medico fornito dal medico curante e dal referto del pronto soccorso.

L’invalidità permanente sarà attestata tramite esami di tipo strumentale, quali risonanze magnetiche, lastre, ecografie, TAC.

Se prendiamo in considerazione il danno morale:

  • viene stanziato automaticamente quando viene eseguito un risarcimento per lesioni macropermanenti o nel caso in cui ci sono un indennizzo per danni gravi;
  • può essere stabilito attraverso testimonianze (in caso di danni micropermanenti) che confermino la problematica psico-fisica e che rendano impossibile attività che precedentemente venivano svolte normalmente.Il danno biologico si distingue in due voci:
    1. a) l’inabilità temporanea (abbreviata I.T.) che consiste nel tempo utile per guarire e per riprendere la migliore condizione di salute, in questo periodo di tempo il soggetto  dovrà ritrovare in maniera stabile l’originario stato di salute.

    Nel caso la persona subisca un infortunio da non poter compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.T.), se invece la lesione incide in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.), che verrà valutata in base al numero di giorni, ma in confronto a quello che può essere  riconosciuto a titolo di inabilità temporanea totale in una percentuale minore.

    1. b) l’invalidità permanente (abbreviata I.P.) se la lesione ha comportato un danno fisico talmente grave da comprometterne il resto della vita. (E’ importante puntualizzare che non viene considerata la lesione, ma la sua conseguenza, che dovrà condizionare in maniera definitiva la vita quotidiana). La misurazione dell’invalidità permanente viene calcolata in punti percentuale da 1% al 100%, dove l’1% rappresenta un forte trauma contusivo e il 100% determinerà una condizione vegetativa.

    L’inabilità temporanea causata da un danno fisico verrà attestata da un certificato medico fornito dal medico curante e dal referto del Pronto Soccorso.L’invalidità permanente sarà attestata tramite esami di tipo strumentale, quali risonanze magnetiche, lastre, ecografie, TAC.

    Se prendiamo in considerazione il danno morale:

    • viene stanziato automaticamente quando viene eseguito un risarcimento per lesioni macropermanenti  nel caso in cui ci sono lesioni gravi;
    • può essere stabilito attraverso documentazione (ad esempio relazione neurologica) e testimonianze, in caso di danni micropermanenti, che confermino la problematica psico-fisica  che renda impossibile attività che precedentemente venivano svolte normalmente dall’infortunato.

    Nel momento in cui il danneggiato si sarà rimesso in salute, potrà integrare la documentazione, inviando i certificati del medico base con  quello che attesta la chiusura della malattia. Nei sinistri in cui sono presenti danni fisici, dopo aver fatto la denuncia, sarà necessario aspettare la guarigione, con la conseguente chiusura della malattia, per sottoporsi  agli  accertamenti  medico legali  richiesti dalla compagnia di  assicurazione.  All’esito della quantificazione dei danni per le lesioni  riportate,  sulla scorta del punteggio ottenuto con il  supporto  del proprio  consulente medico legale di parte (CTP), provvederemo  a trattare il sinistro stradale per fare ottenere il risarcimento più elevato al danneggiato.

    Prima di inviare il certificato di avvenuta guarigione alla compagnia assicurativa, provvederemo a fare redigere una CTP consulenza medico legale di  parte al danneggiato per la migliore quantificazione dei danni; solo  a questo punto provvederemo a prenotare una visita dal medico legale nominato dall’ assicurazione, durante la quale  per ottenere il  riconoscimento  del punteggio più  alto il danneggiato viene accompagnato  dal nostro  CTP al  fine di  conseguire la migliore valutazione medico legale delle lesioni. In questa visita è necessario portare i tutti i certificati medici in ordiginale, gli esami diagnostici eseguiti e le spese sostenute.

    Il medico legale avrà il compito di stilare una breve relazione in cui procederà a valutare  il danno alla salute avuto dal paziente a seguito dell’incidente (detto anche danno permanente o biologico), quantificandolo, in base alla gravità, in punti percentuali (da 0 a 100%).

    In questo ambito verrà stabilito anche il numero di giorni in cui il danneggiato, a causa delle lesioni subite, non ha potuto svolgere la sua attività (c.d. invalidità temporanea).L’invalidità temporanea può essere assoluta (100%) oppure parziale (75%, 50%, 25% e così via) in base alla sua gravità.Sarà sempre compito del medico legale esaminare se le spese prodotte dal danneggiato per le cure siano state necessarie.Al fine di non incorrere in errori procedurali è sempre indispensabile e determinante farsi seguire da un avvocato esperto in incidenti stradali con lesioni.

    I danni fisici vengono determinati tramite delle tabelle di valutazione del danno fisico aggiornate ogni anno dal tribunale di Roma e Milano, nelle quali si trovano le somme aventi diritto dal danneggiato in base all’età e ai punti percentuali di invalidità riconosciuti dal medico legale.Il rimborso per il danneggiato, in queste tabelle diminuisce in base all’età.La presenza di queste tabelle, insieme alla conoscenza del valore del punto percentuale di invalidità fornisce la possibilità di prevedere il valore della somma indennizzata come risarcimento danni e garantisce un trattamento più equo che evita azioni giudiziarie inutili. La somma risarcita potrà subire delle variazioni che considerino l’incidenza sulla tipologia di vita del danneggiato.

    Nello specifico se a rompersi un braccio è un tennista professionista, piuttosto che un impiegato, il risarcimento non potrà essere lo stesso anche in  considerazione dell’incidenza del danno, oltre che nella sfera esistenziale o  dinamico relazionale del soggetto danneggiato, nella sfera patrimoniale.Per poter ottenere l’aumento del valore del punto percentuale e il relativo adattamento della cifra risarcita (personalizzazione del danno), il danneggiato dovrà produrre la relativa documentazione che ne attesta il relativo bisogno.Sarà considerato anche il danno morale che potrà ulteriormente aumentare il risarcimento, qualora ci fosse un danno psichico accertato, o una sofferenza a seguito del trauma riportato, che provocano turbamenti, ansie, problematiche emotive.

    Il risarcimento per invalidità temporanea nelle macrolesioni  attualmente è di 99 € al giorno, se ci fossero esigenze specifiche può raggiungere i 149 € giornalieri e non tiene conto dell’età del danneggiato.

    Se, per esempio, il medico legale riconosce al danneggiato 40 giorni di invalidità temporanea assoluta e 100 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, costui otterrà, a prescindere dall’età, un risarcimento pari a 8910 euro (99 euro x 40 = 3960 euro + 100 x 99 euro x 50% = 4950 euro).Accostate alle tabelle del tribunale di Milano troveremo le tabelle nazionali che vengono aggiornate annualmente con i decreti ministeriali, che servono per regolare i risarcimenti con lesioni di lieve entità che vanno da 1 a 9 punti percentuali di invalidità.Nelle micro lesioni in caso di invalidità temporanea la somma risarcita è di 50,79 euro giornalieri.

 

Nel momento in cui il danneggiato si sarà rimesso in salute, potrà integrare la documentazione, inviando infine i certificati del medico base con soprattutto quello che attesta la chiusura malattia.
Nei sinistri in cui sono presenti danni fisici, dopo aver fatto denuncia, sarà necessario aspettare la guarigione, con la conseguente chiusura della malattia, per richiedere il risarcimento.
Inviando il certificato di guarigione alla compagnia assicurativa, verrà prenotata una visita dal medico legale nominato dalla stessa assicurazione, in cui sarà necessario portare i tutti i certificati in nostro possesso, gli esami diagnostici eseguiti e le spese sostenute.
Il medico legale avrà il compito di stilare una breve relazione in cui quantificherà il danno alla salute avuto dal paziente a seguito dell’incidente (detto anche danno permanente o biologico), quantificandolo, in base alla gravità, in punti percentuali (da 0 a 100%).

In questo ambito verrà stabilito anche il numero di giorni in cui il danneggiato, a causa delle lesioni subite, non ha potuto svolgere la sua attività (c.d. invalidità temporanea).
L’invalidità temporanea può essere assoluta (100%) oppure parziale (75%, 50%, 25% e così via) in base alla sua gravità.
Sarà sempre compito del medico legale esaminare se le spese prodotte dal danneggiato per le cure siano state necessarie.
Al fine di non incorrere in errori procedurali può essere determinante farsi seguire da un avvocato.

I danni fisici vengono determinati tramite delle tabelle stabilite dal tribunale di Milano, nelle quali si trovano le somme aventi diritto dal danneggiato in base all’età e ai punti percentuali di invalidità riconosciuti dal medico legale.
Il rimborso per il danneggiato, in queste tabelle diminuisce in base all’età.
La presenza di queste tabelle, insieme alla conoscenza del valore del punto percentuale di invalidità fornisce la possibilità di prevedere il valore della somma indennizzata come risarcimento danni e garantisce un trattamento più equo che evita azioni giudiziarie inutili.
La somma risarcita potrà subire delle variazioni che considerino la tipologia di vita del danneggiato.
Nello specifico se a rompersi un braccio è un noto tennista piuttosto che un impiegato il risarcimento non potrà essere lo stesso.Per poter ottenere l’aumento del valore del punto percentuale e il relativo adattamento della cifra risarcita (personalizzazione del danno), il danneggiato dovrà produrre la relativa documentazione che ne attesta il relativo bisogno.
Sarà considerato anche il danno morale che potrà ulteriormente aumentare il risarcimento, qualora ci fosse un danno psichico accertato, che provochino turbamenti, ansie, problematiche emotive.
Il risarcimento per invalidità temporanea è di 99€ al giorno, se ci fossero esigenze specifiche può raggiungere i 149€ giornalieri e non tiene conto dell’età del danneggiato.
Se, per esempio, il medico legale riconosce al danneggiato 4 giorni di invalidità temporanea assoluta e 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, costui otterrà, a prescindere dall’età, un risarcimento pari a 891 euro (99 euro x 4 = 396 euro + 10 x 99 euro x 50% = 495 euro).
Accostate alle tabelle del tribunale di Milano troveremo le tabelle nazionali che vengono aggiornate annualmente con i decreti ministeriali, che servono per regolare i risarcimenti con lesioni di lieve entità che vanno da 1 a 9 punti percentuali di invalidità.
In caso di invalidità temporanea la somma risarcita è di 50,79 euro giornalieri.

1. Art.1913 codice civile.
2. Cass. civ. n.12408 del 7 giugno 2011.
3. Cass. civ. n.27523 dell’11 ottobre 2021.

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ADISM ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attività a sostegno degli infortunati stradali.

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