La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

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La responsabilità civile può scaturire da una condotta illecita, o da inadempimento.

Le conseguenze per il danneggiato sono prevalentemente di tipo processuale e riguardano l’onere della prova e la prescrizione.

Ai  fini  della liquidazione del  danno  scaturente da condotta illecita, in ambito  di  lesioni  gravi procurate in  incidenti  stradali,  per responsabilità medica e malasanità, gravi  danni scaturiti  durante l’attività lavorativa, incidenti e morti sul lavoro è importante per far valere i propri diritti distinguere tra responsabilità  contrattuale e responsabilità  extra contrattuale.

Il risarcimento da  responsabilità contrattuale  è disciplinato dall’articolo 1218 del codice civile e scaturisce dalla inesatta, incompleta, o ritardata prestazione di uno specifico adempimento.

La responsabilità extracontrattuale  è regolata, invece,  dall’art. 2043 del codice civile e nasce dalla violazione del principio di non offendere, o ledere i diritti altrui, stabilendo  che chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri  è tenuto a risarcirlo, indipendentemente dal  fatto che abbia agito volontariamente, o meno.

Responsabilità  contrattuale ed extra contrattuale e onere della prova

La differenza tra la responsabilità contrattuale ed  extracontrattuale assume particolare rilievo con riferimento all’onere della prova nel  corso  della causa promossa per richiedere il risarcimento danni: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato, per aver diritto ad un risarcimento, ha l’onere di dimostrare tutti gli elementi del fatto illecito, compresi la colpa o l’eventuale dolo del danneggiante, il danno subito e il  nesso causale  tra la condotta dell’autore dell’illecito ed il danno patito.

Nella responsabilità contrattuale, invece, si ha una  presunzione di colpa  da parte del danneggiante ed il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza dell’inadempimento e del danno patito.

I  danni risarcibili  ed i termini di prescrizione

In base a quanto previsto dall’art. 1225 del codice civile i danni risarcibili  nella responsabilità civile contrattuale, quando l’inadempimento è di natura colposa, sono solo i danni che si potevano prevedere al momento in cui si è stipulato il contratto e devono comprendere sia il lucro cessante che il danno emergente, ossia sia pregiudizi subiti dal danneggiato, che il suo mancato guadagno, quando sono dirette conseguenze dell’inadempimento.

Nella responsabilità extracontrattuale, i danni risarcibili sono invece tutti quelli subiti dal danneggiato che siano conseguenza diretta e immediata della condotta del danneggiante, compreso i  danni prevedibili  e anche quelli non prevedibili.

L’azione intesa ad ottenere il risarcimento  del danno derivante da illecito  contrattuale è soggetta di regola al termine di prescrizione di  10  anni, come previsto dall’art. 2946 codice civile; mentre  il termine in  cui  si  prescrive il diritto  al  risarcimento scaturente da illecito  extra contrattuale è  soggetto al termine di  5 anni in base al  disposto  dell’art. 2947 codice  civile.

La prescrizione breve negli incidenti  stradali

Esistono  poi  diversi  casi  di  prescrizione breve, come negli incidenti  stradali,  il cui  termine  per azionare il diritto è di  due anni,  salvo interruzioni da comunicarsi  ad ogni  effetto  di legge.

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