La responsabilità civile può scaturire da una condotta illecita, o da inadempimento.
Le conseguenze per il danneggiato sono prevalentemente di tipo processuale e riguardano l’onere della prova e la prescrizione.
Ai fini della liquidazione del danno scaturente da condotta illecita, in ambito di lesioni gravi procurate in incidenti stradali, per responsabilità medica e malasanità, gravi danni scaturiti durante l’attività lavorativa, incidenti e morti sul lavoro è importante per far valere i propri diritti distinguere tra responsabilità contrattuale e responsabilità extra contrattuale.
Il risarcimento da responsabilità contrattuale è disciplinato dall’articolo 1218 del codice civile e scaturisce dalla inesatta, incompleta, o ritardata prestazione di uno specifico adempimento.
La responsabilità extracontrattuale è regolata, invece, dall’art. 2043 del codice civile e nasce dalla violazione del principio di non offendere, o ledere i diritti altrui, stabilendo che chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri è tenuto a risarcirlo, indipendentemente dal fatto che abbia agito volontariamente, o meno.
Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e onere della prova
La differenza tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale assume particolare rilievo con riferimento all’onere della prova nel corso della causa promossa per richiedere il risarcimento danni: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato, per aver diritto ad un risarcimento, ha l’onere di dimostrare tutti gli elementi del fatto illecito, compresi la colpa o l’eventuale dolo del danneggiante, il danno subito e il nesso causale tra la condotta dell’autore dell’illecito ed il danno patito.
Nella responsabilità contrattuale, invece, si ha una presunzione di colpa da parte del danneggiante ed il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza dell’inadempimento e del danno patito.
I danni risarcibili ed i termini di prescrizione
In base a quanto previsto dall’art. 1225 del codice civile i danni risarcibili nella responsabilità civile contrattuale, quando l’inadempimento è di natura colposa, sono solo i danni che si potevano prevedere al momento in cui si è stipulato il contratto e devono comprendere sia il lucro cessante che il danno emergente, ossia sia pregiudizi subiti dal danneggiato, che il suo mancato guadagno, quando sono dirette conseguenze dell’inadempimento.
Nella responsabilità extracontrattuale, i danni risarcibili sono invece tutti quelli subiti dal danneggiato che siano conseguenza diretta e immediata della condotta del danneggiante, compreso i danni prevedibili e anche quelli non prevedibili.
L’azione intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da illecito contrattuale è soggetta di regola al termine di prescrizione di 10 anni, come previsto dall’art. 2946 codice civile; mentre il termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento scaturente da illecito extra contrattuale è soggetto al termine di 5 anni in base al disposto dell’art. 2947 codice civile.
La prescrizione breve negli incidenti stradali
Esistono poi diversi casi di prescrizione breve, come negli incidenti stradali, il cui termine per azionare il diritto è di due anni, salvo interruzioni da comunicarsi ad ogni effetto di legge.
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