Infortunistica Stradale

Incidenti in retromarcia, le regole da seguire

Incidenti in retromarcia con pedone quali sono le regole da seguire? Gli utenti della strada più vulnerabili sono i pedoni, per questo occorrono sempre prudenza e attenzione durante la manovra di retromarcia, per evitare l’investimento di un pedone. Sul punto rimandiamo  alla lettura dell’articolo: cosa fare quando  si verifica un incidente con un pedone? Sono sempre più frequenti gli incidenti dovuti alla distrazione alla guida che coinvolgono i pedoni, purtroppo spesso con fratture ossee a seguito di caduta in terra e nei casi più gravi con la perdita della vita e conseguenti problemi relativi  al danno da morte. Una casistica ricorrente è quella dell’investimento del pedone durante la manovra di retromarcia di un’autovettura, o furgone, dopo una sosta e durante una ripartenza. Ciò perché il conducente ha prestato poca attenzione agli specchietti posteriori ed il pedone, durante l’attraversamento, non si è accorto che il  veicolo parcheggiato stava ripartendo. Si può compilare il cid quando un pedone è rimasto ferito in un incidente? In questi casi non sempre si ha la prontezza di chiamare le Autorità e ciò per la necessità di potere provvedere con urgenza a prestare i soccorsi a chi è rimasto ferito. Il verbale della Polizia Stradale è l’unico documento considerato attendibile e valido al fine di provare che vi è stato l’incidente stradale. Infatti il CID, modello di constatazione amichevole di incidente, non può essere compilato quando l’incidente coinvolge un pedone, o una bicicletta. Questo perchè il modello di constatazione amichevole di incidente non ha valore nel caso di incidente  stradale in cui non siano rimasti coinvolti due veicoli a motore. Pedone investito a causa della una manovra di retromarcia di un veicolo Quando manca il verbale di incidente redatto dai Vigili occorrerà per lo meno che nel referto di Pronto Soccorso siano indicate le cause dell’incidente e, dunque, che le lesioni siano conseguenza di una manovra di retromarcia di una vettura. Il conducente dovrà denunciare l’incidente alla sua compagnia assicurativa ed il pedone rimasto danneggiato raccogliere testimonianze relative alla modalità  dell’incidente. La richiesta danni dell’incidente stradale deve essere inoltrata correttamente all’assicuratore del mezzo investitore,  con tutta la documentazione e le indicazioni elencate dal codice delle assicurazioni private. La dichiarazione di responsabilità dell’investitore, che può andare incontro anche a conseguenze penali per il reato di lesioni stradali gravi o gravissime o,  peggio ancora, per omissione di soccorso, non sempre viene messa a disposizione dalla compagnia di assicurazione. Per questo nel caso di incidenti in retromarcia le regole da seguire  devono spesso  confrontarsi con il comportamento scorretto, ai fini della trasparente gestione del rapporto assicurativo, delle compagnie di  assicurazione. la dichiarazione di responsabilità dell’investitore resta di per sé elemento  sufficiente a dimostrare le modalità dell’incidente, senza bisogno di acquisire ulteriori prove documentali, valendo come confessione giudiziale. Di chi è la colpa negli incidenti in retromarcia? Nel caso di incidente  in retromarcia vi è una presunzione di colpa a carico  del conducente che nel compiere tale manovra deve prestare una maggiore precauzione rispetto a quella adottata durante la guida normale ed ha l’obbligo di dare precedenza ad altri veicoli, o ai pedoni. Le regole da seguire negli incidenti in retromarcia prevedono il rispetto delle norme del codice stradale, con superamento della presunzione del concorso di colpa enunciato dall’articolo 2054 del codice civile. Sul punto invitiamo  a leggere l’articolo: il concorso di colpa del pedone negli incidenti stradali. La scarsa visibilità e l’assenza di sensori di parcheggio non giustificano chi fa retromarcia, che è sempre tenuto al risarcimento danni, se non prova di avere fatto tutto il possibile per avere evitato  l’incidente e, dunque, se non si riesce a dimostrare la colpa, o il concorso di colpa del pedone rimasto investito. Incidenti in retromarcia tra autovetture le regole da seguire  Diversa casistica di incidente in retromarcia è quella che coinvolge due o più  vetture e mezzi in circolazione. Dovendosi in tale fattispecie escludere il tamponamento e dimostrare che la  manovra posta in essere dal conducente che procedeva in retromarcia è stata l’unica condotta responsabile e causa dell’incidente stradale. Con la conseguenza dell’ esonero da responsabilità anche per concorso di  colpa dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente. Sul punto invitiamo a leggere l’articolo: incidenti stradali  e concorso  di colpa. Si riportano le risposte alle domande più frequenti sugli incidenti stradali pubblicate dall’ANIA – Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici FAQ-Risposte-alle-domande-piu-frequenti-sulla-RC-Auto-ed Per denunciare un incidente stradale e richiedere assistenza legale e medico legale gratuita potete scrivere a info@adism.it  o chiamare il numero nazionale 347.8743614