Responsabilità Medica e Malasanità

La responsabilità medica del Dentista

La responsabilità in campo odontoiatrico è regolata dal principio della causa efficiente La responsabilità medica del dentista, o responsabilità odontoiatrica, è regolata dal principio della causa efficiente, in base al quale in ambito contrattuale, il dentista è responsabile per i danni arrecati nei confronti del paziente se non fornisce piena prova liberatoria. L’accertamento medico legale del danno è compito della medicina legale e deve essere eseguito da un medico legale specialista in odontoiatria, il quale dovrà valutare l’esistenza dei danni causati dal dentista alla paziente, per avere eseguito cure inappropriate, o inutili. Quando si configura la responsabilità medica del dentista? La valutazione del danno odontoiatrico rientra nell’ambito  della responsabilità medica e malasanità. La responsabilità medica del dentista si configura per l’esecuzione di trattamenti scorretti, ovvero praticati con imprudenza, imperizia e negligenza, come nel caso di responsabilità medica per ritardata, od omessa diagnosi, infezioni che possano avere causato granuloma con ascesso dentale e perdita del dente, cure canalari sbagliate non eseguite correttamente ed altro. Il medico legale ha il compito di verificare eventuali patologie pregresse nel paziente, o concause, che diminuiscano la responsabilità del dentista. Riscontrando l’esistenza del nesso di causalità tra i danni accertati ed il trattamento odontoiatrico scorretto eseguito, tenuto conto sia delle spese necessarie per le ulteriori cure necessarie, che, soprattutto, dei disagi e danni morali subiti dal paziente, per cure odontoiatriche molto dolorose. La valutazione del danno odontoiatrico riguarda nel complesso l’esistenza di un danno biologico, in termini di invalidità permanente e non solo inabilità assoluta, o temporanea al lavoro. Responsabilità medica e danni causati dal dentista Per intraprendere un’ azione volta al risarcimento danni contro il proprio dentista bisogna, tener conto che l’odontoiatra risponde civilmente dei danni procurati quasi sempre per dolo, o colpa grave. In altri termini: il dentista risponde nei casi in cui la prestazione odontoiatrica è stata effettuata per far fronte a problemi di elevata difficoltà, in casi eccezionali e straordinari. La regola, infatti, è che il dentista risponde per colpa lieve soltanto per i danni causati durante l’esecuzione di prestazioni odontoiatriche ordinarie e di routine. Come nel caso di semplici otturazioni dentali e devitalizzazione del dente, dunque con procedure che avrebbe dovuto effettuare sulla base di una media preparazione e diligenza, per evitare di procurare danni. La prova della colpa del dentista nella responsabilità medica E’ importante, poi, ai fini dei termini di prescrizione dell’azione di risarcimento danni e dell’onere probatorio determinare se le cure siano state eseguite dal dentista in qualità di dipendente di clinica privata, o struttura ospedaliera. Occorre dunque esaminare se il rapporto tra medico e paziente sia configurabile di tipo extra contrattuale, o il professionista non abbia operato alle dipendenze di alcuno e, quindi, l’obbligazione assunta con il paziente sia contrattuale. Soltanto in questo ultimo caso l’azione si prescrive in dieci anni, poiché nella responsabilità extracontrattuale il termine per fare valere i propri diritti è di 5 anni. Sul tema invitiamo a leggere anche l’articolo: responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. Se hai subìto un danno dal tuo dentista, o ricevuto cure odontoiatriche particolarmente invasive e dolorose non necessarie, i nostri medici legali sono a disposizione per valutare senza impegno il tuo caso.