risarcimento del danno

Risarcimento Danni

Il risarcimento del danno tra prove e giudizio

Il risarcimento del danno tra prove e giudizio Per avere diritto al risarcimento del danno bisogna dimostrare il nesso di  causalità tra la condotta illecita subìta e il danno riportato.  La prova da fornire deve essere dettagliata e precisa per avere valore legale. Per questo il tema in materia di responsabilità civile è sempre legato al risarcimento del danno tra prove e giudizio. Il danno deve essere una diretta conseguenza dell’azione, o dell’omissione, del  soggetto responsabile. Inoltre, può derivare da un comportamento illecito, o da inadempimento contrattuale, come nel caso della responsabilità medica per errata od omessa diagnosi. Oneri del danneggiato per provare il danno Il danneggiato che ha riportato un danno biologico, o più in generale un danno patrimoniale o non patrimoniale, per ottenere il relativo risarcimento ha l’onere: di descrivere dettagliatamente il fatto illecito che ha causato le lesioni, indicando le modalità e le conseguenze sulla sula salute e sulla sua vita relazionale e lavorativa; di allegare la relativa documentazione che comprovi il danno stesso ed il nesso di causalità con la condotta del danneggiante  articolare dettagliatamente i capitoli di prova sulle circostanze che intende provare con i nominativi dei relativi testimoni. Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 691/12), non devono essere limitate alla sola prospettazione della condotta colpevole della controparte. Il risarcimento del danno tra prove e giudizio prevede che il danneggiato deve descrivere dettagliatamente le lesioni prodotte dalla condotta del responsabile civile ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale. Per questo è necessario mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. A prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Il risarcimento del danno tra prove e giudizio: quali criteri deve adottare il giudice per la valutazione del danno? Il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall’ordinamento giuridico, per la liquidazione del danno patito dalla vittima. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24469/14, ha rammentato che la vittima di una fatto illecito ha diritto alla massima tutela. Imponendo al giudicante zelo solerte nella conduzione dell’istruttoria e logica stringente nella motivazione delle proprie decisioni. In base a tale principio non ammettere le prove a sostegno della propria richiesta risarcitoria e giudicare in assenza di queste rappresenta una condizione di  impugnazione della sentenza per nullità della stessa. Infatti la Cassazione, con sentenza n. 3011/2021, ha precisato che è causa di nullità rigettare le prove che siano ammissibili e poi la domanda perché non provata. Così come è causa di nullità della sentenza ritenere una testimonianza non esaustiva senza previamente porre al testimone domande a chiarimento d’ufficio  (Cass.  17981/20). Il giudice come procede alla liquidazione del danno? Il giudice deve spiegare quali criteri ha adottato per la liquidazione del danno ed in che misura ha tenuto conto delle peculiari circostanze che sono state allegate e provate. Un problema, con riferimento ai criteri di quantificazione del danno biologico  nella medicina legale, si pone in ordine al barème medico legale. Si tratta delle tabelle che il medico legale utilizza nella sua attività quotidiana: Tabella Inail, Inps, polizza infortunio, responsabilità civile e IP da malattia. Il barème, come scala da adottare nel calcolo del danno biologico, oltre ad essere scelto dal  giudice deve essere unico per tutti i casi. Inoltre deve essere scientificamente condiviso ed aggiornato per non creare disparità di trattamento (Cass. 1174/21). Il risarcimento del danno tra prove e giudizio: valutazione del danno e barèmes medico legale I barèmes sono tabelle elaborate dalla medicina legale che esprimono in misura percentuale il livello di disfunzionalità rispetto alla sfera quotidiana di attività dell’essere umano. I principali barèmes in uso sono stati elaborati da Buzzi, Barbagna e Ronchi-Mastroroberto-Genovese. Con criteri di valutazione che non coincidono e che, pertanto, comporterebbero valutazione della stessa tipologia di danno in misura differente, ove non venga stabilito univocamente a quale barème fare riferimento. Affidati ad Adism per la corretta valutazione dei danni riportati, i nostri avvocati e medici legali esamineranno gratuitamente il tuo caso.  Descrivici il tuo caso, ADISM è a tua completa disposizione!

Responsabilità Medica e Malasanità

La responsabilità medica del Dentista

La responsabilità in campo odontoiatrico è regolata dal principio della causa efficiente La responsabilità odontoiatrica è regolata dal principio della causa efficiente, in base al quale in ambito contrattuale, il dentista è responsabile per i danni arrecati nei  confronti del paziente se non fornisce piena prova liberatoria. L’accertamento preliminare deve essere eseguito da un medico legale specialista in odontoiatria il quale dovrà valutare l’esistenza dei danni causati dal dentista al paziente, sia per avere eseguito cure inappropriate, o inutili. La valutazione del danno odontoiatrico riguarda l’esecuzione di trattamenti scorretti, ovvero praticati con imprudenza, imperizia e negligenza, come nel caso di ritardata, od omessa diagnosi, infezioni che possano avere causato granuloma con ascesso dentale e perdita del dente, cure canalari non eseguite correttamente ed altro. Il medico legale ha il compito di verificare eventuali patologie pregresse nel paziente, o concause, che diminuiscano la responsabilità del dentista. Riscontrando l’esistenza del nesso di causalità tra i danni accertati ed il trattamento odontoiatrico scorretto eseguito, tenuto conto sia delle spese necessarie per le ulteriori  cure necessarie, che, soprattutto, dei disagi e danni morali subiti dal paziente. La valutazione del danno odontoiatrico riguarda nel complesso l’esistenza di un danno biologico, in termini di invalidità permanente e non  solo inabilità assoluta, o temporanea al lavoro. Responsabilità medica e danni causati dal dentista Per intraprendere un’ azione volta al risarcimento del danno contro il proprio dentista bisogna, tener conto che l’odontoiatra risponde civilmente dei danni procurati quasi sempre per dolo, o colpa grave. Ciò quando la prestazione è stata effettuata per far fronte a problemi di elevata difficoltà, in casi eccezionali e straordinari. La regola infatti è che il dentista risponde per colpa lieve soltanto per i danni causati durante l’esecuzione di prestazioni odontoiatriche ordinarie e di routine. Come nel caso di semplici otturazioni dentali, dunque con procedure che avrebbe dovuto effettuare sulla base di una media preparazione e diligenza, per evitare di procurare danni. La prova della colpa del dentista nella responsabilità medica E’ importante, poi, ai fini dei termini di prescrizione e dell’onere probatorio determinare se le cure siano state eseguite dal dentista in qualità di dipendente di clinica privata, o struttura ospedaliera. Occorre dunque esaminare se il rapporto tra medico e paziente sia configurabile di tipo extra contrattuale, o il professionista non abbia operato alle dipendenze di alcuno e, quindi, l’obbligazione assunta con il paziente sia contrattuale. Soltanto in questo ultimo caso l’azione si prescrive in dieci anni, poiché nella responsabilità extracontrattuale il termine per fare valere i propri diritti è di 5 anni. Se hai subìto un danno dal tuo dentista i nostri medici legali sono a disposizione per valutare senza impegno il tuo caso.

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