La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità
Approvata la Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità Lo scorso 16 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209. Sorprende che a promulgare la Tabella Unica Nazionale del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità sia stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e non il Ministero della Salute, cui compete il tema del danno biologico. L’A.D.IS.M. Associazione Difesa Infortunati Stradali, osserva che lo schema prevede per i danneggiati importi risarcitori inferiori fino al 25% rispetto alle Tabelle adottate dai tribunali di Roma e di Milano, i cui valori da oltre un decennio sono confermati dalla Cassazione. Come per la normativa sul risarcimento diretto, stride la concomitante esigenza di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi del sistema assicurativo”. 1-DPR-MACROLESIONI-12.1.2024 2-REL-ILL-11.01.2024-REV I principi di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209 L’articolo 1 della norma dispone che per garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, di intervenire con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Giustizia. Il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito l’IVASS, per provvedere alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità deve tenere conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità; il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi; il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale Danno morale e danno esistenziale nella Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità Per considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per ogni punto riconosciuto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento viene considerato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Quando la menomazione accertata incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali ( danno esistenziale ) purché siano documentati e accertati, l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato fino al 30 per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Prevalgono gli interessi assicurativi, Adism esclusa dai lavori preparatori Ai lavori dello schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209 hanno partecipato associazioni vicine all’ANIA ed i diritti dei danneggiati di avere un equo risarcimento in caso di menomazioni gravi è passato in secondo ordine rispetto agli interessi assicurativi. Per tale ragione l’Avvocato Gianluca Sposato Presidente di Adism e rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati ha inviato una nota al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di non promulgare il DPR. In particolare si osserva che il valore del punto del danno biologico euro 939,78 attribuito è lo stesso per le lesioni di lieve entità, inferiore al valore riconosciuto dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile pari ad euro 1.198,76. Il Dott. Enrico Pedoja Direttore della Commissione tecnico scientifica di Adism aveva fatto pervenire delle osservazioni al Ministero della Salute richiamate nello schema del DPR di cui però non si è tenuto conto. Presidente Mattarella DPR art 138 D Lgs 209_2005 Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica della Tabella per le macrolesioni Lo schema di decreto è composto da quattro articoli e da due Allegati. Articolo 1 (Adozione della tabella unica nazionale)L’articolo 1, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale delle lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata, reca nello specifico, al comma 1, l’adozione:a) delle tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;b) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138,comma 1, lettera b), e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;c) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del