Incidente stradale con passeggero a bordo
Tutti gli utenti della strada, automobilisti, motociclisti, passeggeri trasportati e pedoni sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada.
Ogni utente stradale dovrà ossequiare i cartelli, i divieti e le direttive della sua nazione, al fine di non procurare danni a sé stesso, ad altri, a cose, o animali. Se dovessero verificarsi violazioni, la normativa stabilirà colpe e obblighi. Secondo la legge, ogni qualvolta una persona trasportata si trovi coinvolto in un sinistro tra due vetture, potrà avvalersi nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento dello scontro.
L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, prevede che il danno subito dal passeggero, venga risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava. Pertanto la persona lesa, dovrà rivolgersi all’assicurazione che copre il veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro.
In alternativa, secondo una recente sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, lo stesso, potrebbe però anche chiedere risarcimento all’assicurazione dell’automobile antagonista poiché le due compagnie sono, entrambe, solidamente responsabili.
Il passeggero, non dovrà dimostrare la responsabilità dell’uno o dell’altro mezzo, dovrà solo, per il tramite del proprio avvocato esperto in incidenti stradali, chiedere l’indennizzo all’assicurazione, avendo sempre diritto ad essere risarcito, sia nell’ipotesi in cui il conducente dell’auto su cui era trasportato sia dalla parte della ragione, che dalla parte del torto. La legge impone al terzo trasportato una procedura di risarcimento, identica a quella prevista in caso di indennizzo diretto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, che presume la procedura di una richiesta scritta, da inviare tramite raccomandata o Pec e che dovrà contenere, tutta una serie di dati indispensabili affinché la Compagnia possa effettuare l’offerta di risarcimento danni.
La domanda deve specificare:
- nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
- luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
- le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro e la relativa dinamica;
- documenti del danneggiato;
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- entità delle lesioni subite, attraverso perizia medico legale di parte disposta dai medici legali di Adism, oppure attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
Ai sensi dell’articolo 1678 del cod. civ. il trasportato ha, quindi, sempre diritto ad essere risarcito per i danni conseguiti a seguito di un incidente, a prescindere dalla responsabilità del conducente nella causazione dell’incidente stesso.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a:
- formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
- comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.
Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il passeggero, abbia subito solo danni a cose. L’offerta, viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia, per la valutazione dei danni fisici piuttosto che da una richiesta di perizia, alla quale raccomandiamo di essere accompagnati dal medico legale di Adism.
In questo caso, il soggetto non potrà rifiutare di assentire agli accertamenti. Se non accettasse al termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resterà sospeso; ciò significa che finché il richiedente non si metterà a disposizione per la visita, non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice, previo esperimento della negoziazione assistita ove prevista dalla legge.
Nel caso in cui la documentazione fosse incompleta, la Compagnia assicuratrice sarà tenuta a segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta resterà sospeso, finché la documentazione non verrà integrata.
Come ottenere il risarcimento?
La scelta migliore per tutelare i propri diritti ed ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale è sempre quella di affidarsi fin da subito ad Adism che valuterà gratuitamente il caso e affiderà la gestione in convenzione, senza che venga richiesto alcun anticipo spese, ad un avvocato esperto in materia assicurativa e responsabilità civile derivante da circolazione stradale e medico legale.
Il passeggero dovrà dimostrare – tramite verbale emesso dalla Polizia Stradale o da altre Forze dell’Ordine, dai soccorsi del 118 o grazie al modello CAI di constatazione amichevole di incidente, o alla dichiarazione di terzi – di essere stato a bordo di uno dei due mezzi di trasporto al momento della collisione e provare, quindi, di aver subito datti fisici. In questo caso, il risarcimento al passeggero, verrà erogato subito dopo l’accertamento della dinamica del sinistro all’esito della visita medico legale disposta dalla compagnia di assicurazione ad avvenuta guarigione clinica, o quando i postumi invalidanti saranno ritenuti stabilizzati.
Nel caso in cui il veicolo non sia coperto da assicurazione cosa fare?
Nel caso in cui l’automobile in cui viaggiava il passeggero non fosse stata assicurata al momento del sinistro, il terzo trasportato avrà il diritto ad essere risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime per la Strada.
Problematiche comuni:
Nel caso in cui il trasportato non indossasse le cinture di sicurezza durante la collisione, permane comunque il diritto al rimborso, che però, potrebbe essere ridotto in relazione ai danni che potevano essere evitati.
Quando rivolgersi ad uno studio legale?
Dati i tecnicismi fissati dal Codice delle Assicurazioni Private e considerato che le compagnie di assicurazione tendono sempre a tutelare i propri interessi, spesso con liquidazioni sbrigative ed irrisorie rispetto la reale entità dei danni riportati a seguito di un incidente stradale, è sempre bene essere assistiti da uno dei legali messi a disposizione dall’Associazione Difesa Infortuni Stradali (Adism) per chiedere aiuto e sostegno durante la produzione delle pratiche fino all’ottenimento del risarcimento da parte dell’assicurazione.