Incidenti in retromarcia. Regole da seguire

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Incidenti in retromarcia, regole da seguire

Gli utenti della strada più vulnerabili sono i pedoni. Occorrono sempre prudenza e attenzione durante la manovra di retromarcia.

Sono sempre più frequenti gli incidenti dovuti alla distrazione alla guida che coinvolgono i pedoni, purtroppo spesso con fratture ossee a seguito di caduta in terra e nei casi più gravi con la perdita della vita.

Una casistica ricorrente è quella dell’investimento del pedone durante la manovra di retromarcia di un’autovettura, o furgone, dopo una sosta e durante una ripartenza perché il conducente ha prestato poca attenzione agli specchietti posteriori ed il pedone, durante l’attraversamento, non si è accorto che il  veicolo parcheggiato stava ripartendo.

Si può  compilare il CID quando un pedone è coinvolto in un incidente?

In questi casi non sempre si ha la prontezza di chiamare le Autorità e ciò per la necessità di potere provvedere con urgenza a prestare i soccorsi a chi  è  rimasto ferito.

Tuttavia il verbale delle Autorità resta l’unico documento valido al  fine di  provare che vi  sia stato  l’incidente,  atteso  che il CID, modello  di  constatazione amichevole di incidente, non può  essere compilato  ed avere valore nel  caso di incidente in  cui  non  siano  rimasti coinvolti  due veicoli  a motore.

In che modo il pedone rimasto ferito deve provare l’incidente in retromarcia?

Quando manca il verbale di incidente redatto dai Vigili occorrerà per lo meno che nel referto  di  Pronto  Soccorso  siano indicate le cause dell’incidente e, dunque, che le lesioni  siano  conseguenza di  una manovra di retromarcia di  una vettura.

Il conducente dovrà denunciare l’incidente alla sua compagnia assicurativa ed il pedone rimasto danneggiato raccogliere testimonianze relative alla modalità  dell’incidente da inoltrare correttamente con la richiesta dei  danni all’assicuratore.

La dichiarazione di responsabilità dell’investitore,  che può  andare incontro  anche a  conseguenze penali per il reato  di lesioni  colpose o,  peggio  ancora, per  omissione di  soccorso,  non sempre  messa a disposizione dalla compagnia di assicurazione (con comportamento  scorretto  ai fini  della trasparente gestione del rapporto assicurativo) è  di  per sé  elemento  sufficiente a dimostrare le modalità dell’incidente, senza bisogno  di  acquisire ulteriori  prove documentali.

Di  chi  è  la colpa negli  incidenti in  retromarcia?

Nel caso di incidente  in retromarcia vi  è una presunzione di  colpa a carico  del  conducente, che nel compiere tale manovra deve prestare una maggiore precauzione rispetto a quella adottata durante la guida normale  ed ha l’obbligo di dare precedenza ad altri veicoli, o ai pedoni.

La scarsa visibilità e l’assenza di sensori di parcheggio non giustificano chi fa retromarcia, che è sempre tenuto  al  risarcimento  del danno  causato, se non prova di  avere fatto  tutto il possibile per averlo  evitato e, dunque, se non  si  riesce a dimostrare la colpa, o il  concorso  di colpa del pedone  rimasto investito.

Negli incidenti in retromarcia tra autovetture chi risponde?

Diversa  casistica di incidente in retromarcia è  quella che coinvolge due o più  vetture e mezzi in  circolazione,  dovendosi in  tale fattispecie escludere il tamponamento e dimostrare  che la  manovra posta in  essere dal  conducente che procedeva in  retromarcia è  stata l’unica condotta responsabile e causa dell’incidente, con  conseguente esonero  di  responsabilità  anche per concorso  di  colpa dell’altro mezzo  coinvolto nell’incidente.

Si  riportano  le  risposte alle domande più frequenti sugli incidenti  stradali pubblicate dall’ANIA

FAQ-Risposte-alle-domande-piu-frequenti-sulla-RC-Auto-ed

Per denunciare un incidente stradale e richiedere assistenza legale e medico legale gratuita potete scrivere a info@adism.it  o chiamare il numero  nazionale 347.8743614