Incidenti in retromarcia, regole da seguire
Gli utenti della strada più vulnerabili sono i pedoni. Occorrono sempre prudenza e attenzione durante la manovra di retromarcia.
Sono sempre più frequenti gli incidenti dovuti alla distrazione alla guida che coinvolgono i pedoni, purtroppo spesso con fratture ossee a seguito di caduta in terra e nei casi più gravi con la perdita della vita.
Una casistica ricorrente è quella dell’investimento del pedone durante la manovra di retromarcia di un’autovettura, o furgone, dopo una sosta e durante una ripartenza perché il conducente ha prestato poca attenzione agli specchietti posteriori ed il pedone, durante l’attraversamento, non si è accorto che il veicolo parcheggiato stava ripartendo.
Si può compilare il CID quando un pedone è coinvolto in un incidente?
In questi casi non sempre si ha la prontezza di chiamare le Autorità e ciò per la necessità di potere provvedere con urgenza a prestare i soccorsi a chi è rimasto ferito.
Tuttavia il verbale delle Autorità resta l’unico documento valido al fine di provare che vi sia stato l’incidente, atteso che il CID, modello di constatazione amichevole di incidente, non può essere compilato ed avere valore nel caso di incidente in cui non siano rimasti coinvolti due veicoli a motore.
In che modo il pedone rimasto ferito deve provare l’incidente in retromarcia?
Quando manca il verbale di incidente redatto dai Vigili occorrerà per lo meno che nel referto di Pronto Soccorso siano indicate le cause dell’incidente e, dunque, che le lesioni siano conseguenza di una manovra di retromarcia di una vettura.
Il conducente dovrà denunciare l’incidente alla sua compagnia assicurativa ed il pedone rimasto danneggiato raccogliere testimonianze relative alla modalità dell’incidente da inoltrare correttamente con la richiesta dei danni all’assicuratore.
La dichiarazione di responsabilità dell’investitore, che può andare incontro anche a conseguenze penali per il reato di lesioni colpose o, peggio ancora, per omissione di soccorso, non sempre messa a disposizione dalla compagnia di assicurazione (con comportamento scorretto ai fini della trasparente gestione del rapporto assicurativo) è di per sé elemento sufficiente a dimostrare le modalità dell’incidente, senza bisogno di acquisire ulteriori prove documentali.
Di chi è la colpa negli incidenti in retromarcia?
Nel caso di incidente in retromarcia vi è una presunzione di colpa a carico del conducente, che nel compiere tale manovra deve prestare una maggiore precauzione rispetto a quella adottata durante la guida normale ed ha l’obbligo di dare precedenza ad altri veicoli, o ai pedoni.
La scarsa visibilità e l’assenza di sensori di parcheggio non giustificano chi fa retromarcia, che è sempre tenuto al risarcimento del danno causato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per averlo evitato e, dunque, se non si riesce a dimostrare la colpa, o il concorso di colpa del pedone rimasto investito.
Negli incidenti in retromarcia tra autovetture chi risponde?
Diversa casistica di incidente in retromarcia è quella che coinvolge due o più vetture e mezzi in circolazione, dovendosi in tale fattispecie escludere il tamponamento e dimostrare che la manovra posta in essere dal conducente che procedeva in retromarcia è stata l’unica condotta responsabile e causa dell’incidente, con conseguente esonero di responsabilità anche per concorso di colpa dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente.
Si riportano le risposte alle domande più frequenti sugli incidenti stradali pubblicate dall’ANIA
FAQ-Risposte-alle-domande-piu-frequenti-sulla-RC-Auto-ed
Per denunciare un incidente stradale e richiedere assistenza legale e medico legale gratuita potete scrivere a info@adism.it o chiamare il numero nazionale 347.8743614