Danno da morte, come liquidarlo?
Le ultime sentenze della Cassazione tutelano maggiormente i familiari.
Età della vittima e del familiare superstite, grado di parentela e convivenza determinanti ai fini dell’indennizzo.
La prova del dolore si può acquisire presuntivamente.
Con le sentenze della Suprema Corte n. 10579/21, n. 26300/21 e n. 26301/21 è stato precisato quali sono i criteri per determinare gli importi da liquidare a titolo di risarcimento danno da morte agli eredi della vittima deceduta a causa di un fatto illecito.
Si deve fare riferimento: al grado di parentela, alla convivenza, o meno, con la vittima, all’età del defunto e all’età del congiunto superstite.
Si torna a criteri da sempre richiamati nelle Tabelle del Tribunale di Roma e un sistema a punti che prevede importi liquidatori più elevati in base al grado di parentela ed alla convivenza, con minimi risarcitori che devono essere sempre garantiti.
La prova della sofferenza è superata dalla presunzione del rapporto affettivo tra erede e vittima del fatto illecito.
Un altro passo avanti a favore degli eredi di chi è stato ucciso per un fatto illecito è rappresentato dall’ammissibilità delle prove presuntive relative al rapporto affettivo tra vittima e congiunto.
In questo modo si supera il problema della prova della sofferenza quale presupposto per avere diritto al risarcimento del danno morale per i familiari della vittima.
Lo ha deciso la Cassazione con l’ ordinanza n. 7748/2020 chiarendo che il pregiudizio sofferto dai familiari della vittima è un danno diretto e non riflesso, potendo desumersi presuntivamente dal legame parentale la sofferenza per l’uccisione del proprio familiare.
Danno da perdita parentale: i criteri da adottare per determinare le somme da liquidare agli eredi, secondo la Cassazione.
Con le 3 sentenze della Cassazione n. 10579/21, n. 26300/21 e n. 26301/21 il Tribunale di Milano è stato chiamato a rivedere i propri criteri liquidativi in tema di danno da morte, in particolare per i fratelli, i nonni ed i nipoti della vittima, che vedono minor tutela dei propri diritti con lo schema attuale.
Con i nuovi criteri liquidativi, confermati anche nelle successive sentenze n. 33055/21 e n. 38077/21 della Cassazione, si deve tener conto che per determinare le somme da corrispondere a ciascun familiare della vittima si deve fare riferimento al grado di parentela all’età del defunto e del congiunto superstite ed alla convivenza.
Familiari aventi diritto al risarcimento del danno da morte
Gli eredi che hanno diritto al risarcimento per la morte di un proprio familiare sono:
- il coniuge ( marito per l’uccisione della moglie e moglie per l’uccisione del marito )
- il figlio ( per l’uccisione del padre e della madre, per la morte del fratello, o dei nonni )
- I genitori ( per l’uccisione dei figli, o dei genitori )
- I fratelli ( per l’uccisione dei fratelli )
- I nonni ( per l’uccisione dei nipoti )
- I nipoti ( per l’uccisione dei nonni )
La Cassazione ha stabilito che la sofferenza morale deve essere allegata e poi provata, anche a mezzo di presunzioni semplici.
L’assenza di convivenza, non rappresenta un ostacolo alla pienezza del rapporto affettivo tra consanguinei ed il giudice può ( non deve ) ridurre l’importo riconosciuto a titolo di danno da perdita parentale fino alla metà.
Danno da morte gli importi attuali per i familiari
Vi è un aperto contrasto tra quanto stabilito dalle Tabelle di liquidazione del danno di Milano e quelle di Roma, che secondo l’espresso richiamo della Cassazione, sebbene non aggiornate dal 2019, sono quelle da dovere seguire per il danno da morte.
Le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono i seguenti importi per gli eredi
- A favore di ciascun genitore per morte di un figlio, a favore della moglie per la morte del marito, del marito per la morte della moglie e per un figlio per la morte del padre e della madre da un minimo di 168,250,00 euro ad un massimo di 336.500,00 euro
- a favore del fratello per la morte di un fratello e dei nonni per la morte di un nipote o del nipote per la morte del nonno da un minimo di 24.350,00 ad un massimo di 146.120,00
Gli importi previsti dalla Tabelle del Tribunale di Roma, basate su un punto calcolato in base all’età della vittima e a quella dell’erede, prevedono importi più omogenei ed elevati.
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