Offerta risarcitoria e somme trattenute in acconto.
Non è semplice per i non addetti ai lavori districarsi nel meandro di norme del Codice delle assicurazioni private perché, a seconda della tipologia di incidente stradale, che abbia coinvolto uno o più veicoli, o che riguardi ciclisti, pedoni, o persone trasportate, bisognerà attenersi rigorosamente alle procedure previste per le singole fattispecie.
Indennizzo diretto e negoziazione assistita negli incidenti stradali.
A seconda che, sulla base delle circostanze del caso concreto, si rientri o meno nel campo di operatività dell’indennizzo diretto, l’assicurazione alla quale rivolgersi sarà la propria, o quella del responsabile del sinistro, con tutti i tecnicismi e ostacoli che il danneggiato è tenuto ad affrontare, tra cui l’obbligo di negoziazione assistita introdotto con Decreto legge n. 132 del 2014 per dare il tempo alle assicurazioni di formulare offerte risarcitorie al ribasso scoraggiando il ricorso all’autorità giudiziaria.
Trasportato e colpa del conducente
Nel caso di sinistro stradale può accadere che il trasportato, cioè il soggetto che è a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente e che non è alla guida, riporti delle lesioni, o comunque dei danni a cose di sua proprietà. In questo caso opera l’art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005 che prevede una disciplina di favore per consentire al danneggiato di ottenere nel modo più veloce possibile il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia che assicura il mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento delle cause dell’incidente, avendo il trasportato sempre diritto di chiedere il risarcimento, anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva del conducente di quel mezzo.
La richiesta danni all’assicurazione
La richiesta di risarcimento danni all’assicurazione consiste, ai sensi dell’art. 1219 del codice civile, nell’intimazione ad adempiere al debitore, il quale è tenuto a rispettare i relativi termini, con tutte le conseguenze di legge in caso di adempimento e mancato rispetto della normativa applicabile al caso concreto. Per i sinistri che hanno coinvolto solo due veicoli se le lesioni non superano il 9 per cento si applicano le disposizioni di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni, negli altri casi, compresi incidenti che abbiano coinvolto ciclisti o pedoni, di regola l’art. 148.
Somme corrisposte dall’assicurazione trattenute in acconto
Ove l’offerta sia ritenuta non congrua, poiché limitata, per esempio solo alla liquidazione del danno biologico e, dunque, non comprensiva del danno morale, o di altre poste di danno ( come quello esistenziale, estetico, patrimoniale con riferimento alla capacità lavorativa generica, o specifica, o anche alla perdita di chances ) le somme potranno essere trattenute in acconto, salvo maggiore avere, da quantificarsi e provarsi nel corso del giudizio promosso davanti al giudice di pace, o in tribunale a seconda della competenza per valore.
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