Risarcimento Danni

Indennizzo diretto, le lacune di un impianto normativo

Indennizzo diretto: Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali denuncia le lacune di un impianto normativo. L’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni prevede negli incidenti stradali tra 2 veicoli, con danni solo a cose, o con lesioni fino a 9 punti, il risarcimento diretto del danno dalla propria compagnia di assicurazione. Le novità del Codice delle Assicurazioni Private con la procedura di risarcimento diretto Il Codice delle Assicurazioni Private, introdotto con D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 68 del 21.5.2018 è la raccolta delle norme che regolamentano il contratto di assicurazione obbligatorio che garantisce la responsabilità civile nella circolazione stradale. Per quanto riguarda le procedure di risarcimento bisogna distinguere diverse tipologie. A seconda che l’incidente abbia coinvolto solo due o più veicoli, all’entità delle lesioni stradali, al coinvolgimento di pedoni, ciclisti, trasportati, veicoli non assicurati, dovranno essere tassativamente rispettati i dettami degli articoli 145, 149, 148 e 141 del Codice delle Assicurazioni. Ove la domanda di risarcimento danno non venga inoltrata correttamente, o sia incompleta dei dati richiesti verrà, rigettata ed il danneggiato non avrà diritto  ad alcun indennizzo assicurativo. Dunque diventa molto più tecnica la gestione dei sinistri assicurativi. Indennizzo diretto le lacune di un impianto normativo: la procedura di risarcimento diretto La vera novità nel Codice delle Assicurazioni è rappresentata dalla procedura di risarcimento diretto regolamentata dall’articolo 149. Ovvero dalla possibilità di essere risarciti attraverso l’assistenza legale gratuita direttamente dalla propria compagnia di assicurazioni, quando ricorra un incidente che coinvolga due mezzi assicurati, da cui siano scaturiti danni a cose, o lesioni micro permanenti, fino a 9 punti di Invalidità permanente, da intendersi come danno biologico. L’art 149 Codice Assicurazioni dispone che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti, o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Risarcimento diretto, le lacune di un impianto normativo: indennizzo senza avvocato Se da un lato tale procedura semplifica molto l’iter per il risarcimento danni, non prevedendo neanche l’assistenza obbligatoria di un avvocato per soli danni a cose, dall’altro presta il fianco a critiche sia per la tutela legale messa a disposizione dalle stesse compagnie che devono provvedere poi alla liquidazione dei danni una volta disposto l’accertamento medico legale del danno. Con l’evidente contraddizione nonché incompatibilità di poter tutelare e garantire allo stesso modo i propri interessi e quelli dell’assicurato, sia per la facilità di aggirare stretti controlli. Inoltre, non vengono diffusi i dati relativi ai rapporti interni tra compagnie assicurative ed i costi per attuare la rivalsa nei confronti dell’impresa effettivamente responsabile del sinistro causato. Costi che gravano sempre sull’assicurato danneggiato, a scapito di risarcimenti sempre meno adeguati all’effettiva entità dei danni subiti, senza riconoscimento del danno morale e del danno esistenziale e senza alcuna personalizzazione del danno. Per questo Adism, Associazione Difesa Infortunati Stradali, che ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, raccomanda sempre in caso di lesioni con prognosi superiore a 5 giorni e ricovero ospedaliero di non avvalersi della procedura di risarcimento diretto senza l’ausilio di un avvocato esperto in infortunistica stradale. Nel caso di incidente stradale con feriti ai fini dell‘accertamento del danno biologico e risarcimento dei danni riportati è possibile ricevere assistenza gratuita rivolgendosi alla nostra Associazione, chiamando il numero 06.3217639 dal lunedì al venerdì dalle 09.00  alle 18.30, o compilando il form sottostante.