Per eventuali lesioni fisiche dei conducenti entro il 9% di invalidità è previsto il risarcimento diretto con domanda da disporsi nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Questa tipologia è più semplice e veloce poiché il danneggiato può fare riferimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, tuttavia presenta il rischio in caso di lesioni senza l’assistenza di un avvocato esperto in risarcimento danni da circolazione stradale di doversi accontentare di offerte irrisorie da parte dell’assicurazione.
La procedura di risarcimento ordinario scatta, invece, nel caso di lesioni gravi (macro-permanenti accertate oltre il 9% di I.P.), generalmente con ricovero ospedaliero e prognosi superiore a 30 gg. di I.T.A.. In questa tipologia di incidenti stradali diventa fondamentale l’assistenza di un avvocato competente in incidenti stradali, essendo determinante il confronto con la compagnia della controparte su tutti gli aspetti legati alla tipologia di incidente stradale e al trauma riportato dal danneggiato. Soltanto affidandosi ad un professionista esperto nel settore chi ha riportato lesioni gravi, se adeguatamente seguito, può ottenere la massima quantificazione delle lesioni in termini di risarcimento del danno.
A seguito della denuncia di incidente stradale, l’assicurazione apre un sinistro attribuendo una numerazione e affidando incarico ad un liquidatore che avrà il compito, sulla scorta della documentazione fornitagli dal danneggiato, di formulare l’offerta risarcitoria. I danni ai mezzi incidentati o a cose (ad esempio: computer, cellulare, orologio, vestiti rimasti danneggiati nell’incidente) vengono valutati da un perito nominato dal liquidatore della compagnia che verificherà anche, se richiesto, la dinamica del sinistro. Per quanto concerne l’accertamento delle lesioni riportate nell’incidente, invece, il liquidatore della compagnia di assicurazione, non appena in possesso di tutta la documentazione medica, provvederà ad affidare incarico di valutare il danno fisico ad un medico legale fiduciario dell’assicurazione, presso il quale il danneggiato deve recarsi, per buona prassi, accompagnato dal proprio CTP medico legale di parte.
Solo dopo aver definito la responsabilità delle parti nell’incidente e trasmessa tutta la documentazione a chiusura e definizione del sinistro, così come elencata nel codice delle assicurazioni private, si potrà procedere alla trattazione del sinistro con il liquidatore e ottenere la liquidazione dei danni.
I tempi di risarcimento che una compagnia assicurativa deve rispettare, una volta esaurita l’istruttoria con l’invio e l’esame di tutti i documenti prescritti dal Codice delle Assicurazioni Private, hanno scadenze ben precise:
- 30 giorni nell’eventualità di un risarcimento diretto.
- 60 giorni qualora ci fosse un risarcimento ordinario.
- 90 giorni se nel sinistro fossero presenti dei feriti.
questi termini si interrompono se venissero richiesti ulteriori documenti e riprendono una volta acquisiti. In caso il risarcimento fosse accettato, al danneggiato sarà erogata la liquidazione entro 15 giorni da parte dell’impresa assicuratrice.
La compagnia della controparte dovrà essere contattata anche qualora il sinistro stradale sia avvenuto all’estero in un paese aderente alla carta verde o appartenente al SEE (Spazio Economico Europeo), in questi casi i recapiti possono essere reperiti dall’altro conducente o rivolgendosi all CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). La compagnia assicurativa avrà 90 giorni per proporre un’offerta di risarcimento o per specificare le ragioni di un possibile rifiuto. Tutta la procedura del sinistro può essere eseguita dall’Italia, la denuncia dovrà obbligatoriamente pervenire entro tre giorni dall’incidente stradale. Qualora l’incidente avvenisse in un paese estero non facente parte alla Carta Verde, il danneggiato dovrà fare riferimento alla compagnia assicurativa del responsabile o al Bureau di competenza.
Esistono poi paesi come la Svizzera ove esistono regolamentazioni particolari. In questi casi si potrà fare riferimento alla CONSAP, ma l’ente in questione non potrà far nulla in caso di mancata risposta o ritardi. Nel caso in cui non si potesse identificare l’automezzo che causa l’incidente o non fosse provvisto di polizza assicurativa RCA, si potrà fare riferimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito dalla CONSAP, creato dall’insieme degli importi presi da tutte le polizze dei veicoli assicurati, che permette a tutti un risarcimento.
Le richieste devono pervenire alla CONSAP tramite PEC o posta raccomandata (vi sono dei limiti di disponibilità e una franchigia di 500 euro). Se in un sinistro ci fosse un concorso di colpa, ogni conducente avrà a proprio carico una parte dei danni da lui stesso subiti secondo la sua quota di responsabilità. Se il concorso di colpa dovesse essere paritario (50% tra le parti) non si attiva la clausola bonus/malus e quindi non scatta la perdita della classe di merito e di conseguenza l’aumento del premio assicurativo. Si attiva la perdita della classe di merito, qualora l’assicurato sia stato coinvolto in un altro incidente con concorso di colpa paritaria nei 5 anni precedenti o successivi. Diversamente se la responsabilità è superiore al 50% rientrerà nell’attestato di rischio e ci sarà l’incremento della classe di merito.