La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità

Tabella Unica Nazionale del danno di non lieve entità

Last Updated on 22 Febbraio 2024 by Gianluca Sposato

Approvata la Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità

Lo scorso 16 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209.

Sorprende che a promulgare la Tabella Unica Nazionale del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità sia stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e non il Ministero della Salute, cui compete il tema del danno biologico.

L’A.D.IS.M. Associazione Difesa Infortunati Stradali, osserva che lo schema prevede per i danneggiati importi risarcitori inferiori fino al 25% rispetto alle Tabelle adottate dai tribunali di Roma e di Milano, i cui valori da oltre un decennio sono confermati dalla Cassazione.

Come per la normativa sul risarcimento diretto, stride la concomitante esigenza di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi del sistema assicurativo”.

1-DPR-MACROLESIONI-12.1.2024

2-REL-ILL-11.01.2024-REV

I principi di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209

L’articolo 1 della norma dispone che per garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, di intervenire con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Giustizia.

Il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito l’IVASS, per provvedere alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica:

  • a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  • b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità deve tenere conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi:

  1.  per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
  2. la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
  3. il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
  4. il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale

Danno morale e danno esistenziale nella Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità

Per considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per ogni punto riconosciuto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

Il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento viene considerato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Quando la menomazione accertata incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali ( danno  esistenziale ) purché siano documentati e accertati, l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato fino  al 30 per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Prevalgono gli interessi assicurativi, Adism esclusa dai lavori preparatori

Ai lavori dello schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209 hanno partecipato associazioni vicine all’ANIA ed i diritti dei danneggiati di  avere un equo risarcimento in caso di menomazioni gravi è passato in secondo ordine rispetto agli interessi assicurativi.

Per tale ragione l’Avvocato Gianluca Sposato Presidente di Adism e rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati ha inviato una nota al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di non promulgare il DPR.

In particolare si osserva che il valore del punto del danno biologico euro 939,78 attribuito è lo stesso per le lesioni di lieve entità, inferiore al valore riconosciuto dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile pari ad euro 1.198,76.

Il Dott. Enrico Pedoja Direttore della Commissione tecnico scientifica di Adism aveva fatto pervenire delle osservazioni al Ministero della Salute richiamate nello schema del DPR di cui però non si è tenuto conto.

Presidente Mattarella DPR art 138 D Lgs 209_2005

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica della Tabella per le macrolesioni

Lo schema di decreto è composto da quattro articoli e da due Allegati.

Articolo 1 (Adozione della tabella unica nazionale)
L’articolo 1, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale delle lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata, reca nello specifico, al comma 1, l’adozione:
a) delle tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;
b) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138,comma 1, lettera b), e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;
c) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all’allegato II, tabella 2.
Il comma 2 prevede che all’aggiornamento e alla modifica della Tavola 1.B., recante il coefficiente di riduzione per l’età, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l’Ivass.

Articolo 2 (Valore del primo punto di invalidità)
L’articolo 2 stabilisce come dato economico di base il valore previsto, per il primo punto di invalidità all’età zero, dall’articolo 139, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (€ 795,91 al 2014, aggiornato a decorrere dal mese di aprile 2023 a € 939,78 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 139 del Codice, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 16 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2023).

Articolo 3 (Liquidazione del danno biologico temporaneo)
L’articolo 3 dispone la liquidazione del danno biologico temporaneo sulla base dell’articolo 139, comma 1, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005 (comma 1). Inoltre, al comma 2 e 19 previsto che l’incremento per il danno morale debba essere ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma precedente.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall’attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità: come effettuare il calcolo delle macrolesioni?

Di seguito riportiamo la relazione illustrativa alla disciplina del danno non patrimoniale di non lieve entità e la tabella di calcolo promulgata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contiene nell’allegato 1 la determinazione dei coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo del danno  biologico e del danno morale.

La Tavola 1b contiene il coefficiente di riduzione di età da applicare per la diminuzione del punto in relazione all’aumentare dell’età del danneggiato, stante il diminuire dell’aspettativa di vita.

La Tavola 2 dello schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209 contiene i coefficiente moltiplicatore per il danno morale che deve essere documentato e provato con 3 valori di riferimento minimo, medio e massimo.

La relazione illustrativa riporta il nuovo testo dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private nonché il  testo vigente novellato dal decreto legge
30 dicembre 2021, n. 228.

L’analisi tecnica della nuova Tabella Unica Nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità di fatto sembra un codicillo apposto alla legge sul risarcimento diretto con l’unico intento di incrementare i profitti delle assicurazioni.

L’iter delle consultazioni e delle valutazioni dello schema di DPR, che non ha consentito ad Adism di esprimere la propria posizione a tutela dei danneggiati da gravi incidenti stradali, non ha riconosciuto valore alle regole di valutazione del danno non patrimoniale della consolidata giurisprudenza di legittimità.

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