All’esito degli accertamenti medico legali, in cui sarai supportato dal miglior medico legale di parte in relazione alla tipologia di lesioni riportate e alla zona dove devi essere visitato, provvederemo a quantificare il danno relativo al trauma fisico in tutte le sue componenti patrimoniali e non patrimoniali e a trattare il sinistro con il liquidatore incaricato, evitando di andare in causa ove possibile, sempre con l’unico obiettivo di fare conseguire al danneggiato un’offerta in denaro per chiudere la pratica più elevata possibile in relazione ai danni fisici accertati.
Il danneggiato una volta ricevuta l’offerta risarcitoria dalla compagnia di assicurazione può decidere, supportato e consigliato dal nostro team di esperti, se accettare la proposta, se rifiutarla, o se considerare la cifra come acconto e richiedere al giudice un indennizzo maggiore per poste di danno non riconosciute in sede stragiudiziale e non liquidate dalla compagnia di assicurazione, come il danno morale, o il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa e perdita di guadagno.
La richiesta per il risarcimento dei danni fisici deve essere presentata entro 2 anni dall’incidente, rispettando le seguenti condizioni:
- Bisognerà attenersi alle norme di cui al Codice delle Assicurazioni Private e agli articoli 148 o 149 a seconda dei casi ivi previsti.
- Dovranno esserci i nomi delle persone facenti parte nel sinistro e esplicitati i feriti.
- Dovrà essere segnalato il numero della patente dei conducenti, data di rilascio e di scadenza.
- Dovranno esserci le targhe e il modello di tutti i veicoli del sinistro, il numero della polizza della RCA (responsabilità civile), la relativa data di scadenza e il nome della compagnia assicurativa.
- Sarà necessario segnalare gli eventuali testimoni, con nome e cognome, indirizzo e data di nascita.
- Bisognerà indicare dove il perito dell’assicurazione potrà esaminare il mezzo, una descrizione della dinamica dell’incidente, segnalando luogo orario.
- Al fine degli accertamenti medico legali sulla persona del danneggiato bisognerà presentare il certificato di avvenuta guarigione.
Gli eventuali dati mancanti potranno essere aggiunti successivamente, purché la denuncia sia stata presentata entro i termini di legge previsti, attesa la prescrizione breve operante nel sistema rc auto.
Per raccogliere tutta la documentazione in maniera più semplice e immediata le compagnie assicurative hanno messo a disposizione un modulo c.d. di constatazione amichevole di incidente o modulo CAI/CID, che potrà essere compilato immediatamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, qualora le condizioni di salute lo permettano.
La compilazione e la firma congiunta di questa documentazione permetterà un risarcimento con tempistiche più rapide solo nel caso di scontro tra mezzi omologati e sempre che le lesioni non superino il 9% di I.P..
Qualora ci fossero danni fisici, dovranno essere descritti nella denuncia del sinistro, inviando alla compagnia assicurativa il verbale del Pronto Soccorso in cui sono state prestate le prime visite.
Se nel caso di danneggiamento di un oggetto si parla di danni materiali, con danni fisici, invece, si intende tutti quelli che possono essere provocati a una persona.
Si può fare riferimento a:
- danni fisici da inabilità temporanea (che corrisponde al tempo della guarigione);
- danni fisici da invalidità permanente, ove vi è una riduzione delle capacità fisiche, più o meno grave.
Entrambe queste 2 categorie vengono ulteriormente ripartite in tre categorie:
- Danno biologico, in cui si intende una lesione dell’integrità fisica e psichica di un soggetto.Sono esempi di danno biologico il danno estetico, il danno alla sfera sessuale, quello alla vita di relazione e alla riduzione della capacità lavorativa;
- Danno patrimoniale, in cui vi è un danno di tipo economico.
- Danno morale, inteso come sofferenza e rappresentato dai turbamenti di tipo psichico e dagli stati d’animo negativi derivanti dalle lesioni subite.