La responsabilità in campo odontoiatrico è regolata dal principio della causa efficiente,
in base al quale in ambito contrattuale, il dentista è responsabile per i danni arrecati nei confronti del paziente se non fornisce piena prova liberatoria.
L’accertamento preliminare deve essere eseguito da un medico legale specialista in odontoiatria il quale dovrà valutare l’esistenza dei danni causati dal dentista al paziente, sia per avere eseguito cure inappropriate, o inutili, che per l’esecuzione di trattamenti scorretti, ovvero praticati con imprudenza, imperizia e negligenza, come nel caso di ritardata, od omessa diagnosi, infezioni che possano avere causato granulomi con ascesso dentale e perdita del dente, cure canalari non eseguite correttamente ed altro. Il medico legale ha il compito di verificare eventuali patologie pregresse nel paziente, o concause, che diminuiscano la responsabilità del dentista, riscontrando l’esistenza del nesso di causalità tra i danni accertati ed il trattamento odontoiatrico eseguito, tenuto conto sia delle spese necessarie per le ulteriori cure necessarie, che, soprattutto, dei disagi e danni morali subiti dal paziente, in aggiunta al danno per invalidità temporanea e permanente subìto.
I danni causati dal dentista
Per intraprendere un’ azione volta al risarcimento del danno contro il proprio dentista bisogna, tener conto che il dentista risponde civilmente dei danni procurati quasi sempre per dolo, o colpa grave, quando la prestazione è stata effettuata per far fronte a problemi di elevata difficoltà in casi eccezionali e straordinari; mentre risponde per colpa lieve soltanto per i danni causati durante l’esecuzione di prestazioni odontoiatriche ordinarie e di routine, come nel caso di semplici otturazioni dentali, dunque con procedure che avrebbe dovuto effettuare sulla base di una media preparazione e diligenza, per evitare di procurare danni.
La prova della colpa del dentista
E’ importante, poi, ai fini dei termini di prescrizione e dell’onere probatorio determinare se le cure siano state eseguite dal dentista in qualità di dipendente di clinica privata, o struttura ospedaliera e dunque il rapporto tra medico e paziente sia configurabile di tipo extra contrattuale, o il professionista non abbia operato alle dipendenze di alcuno e, quindi, l’obbligazione assunta con il paziente sia contrattuale; soltanto in questo ultimo caso l’azione si prescrive in dieci anni, poiché nella responsabilità extracontrattuale il termine per fare valere i propri diritti è di 5 anni.
Se hai subìto un danno dal tuo dentista i nostri medici legali sono a disposizione per valutare senza impegno il tuo caso.