Risultati della ricerca per: danno morale

Risarcimento Danni

Danno morale, quando va risarcito?

Danno morale quando va risarcito?  Il danno morale va risarcito in presenza di un reato che abbia causato sofferenza alla vittima che lo ha subito. Il danno morale è la sofferenza, in termine di dolore subita, da chi ha riportato lesioni a seguito di un fatto illecito posto in essere da altri. Le compagnie di assicurazione, se le lesioni sono conseguenza di un incidente stradale, o di un danno causato in una struttura ospedaliera, per responsabilità medica, non vogliono liquidare questa voce di danno. Soprattutto per le così dette invalidità  micro permanenti, come il colpo di frusta, contusioni, traumi cervicali e dorso lombari. Ma è giusto? Ovviamente no. Solo che il danno morale, che può aversi solo in presenza di un reato, deve essere dimostrato per potere essere liquidato. Come si effettua il calcolo del danno morale? Il danno morale rientra nella più ampia categoria del danno non patrimoniale e si calcola tenendo conto dell’età del danneggiato al momento del sinistro. Il calcolo avviene in corrispondenza del grado di invalidità permanente, in termini di danno biologico, accertato a seguito di visita medico legale. Alla invalidità permanente devono sommarsi i giorni di inabilità assoluta o relativa, al lavoro, inteso in senso generico e, dunque, i giorni di prognosi ospedaliera, o meglio di riposo prescritti per la guarigione. L’accertamento medico legale del danno, senza quantificarlo, deve comunque tenere conto del grado di sofferenza del danneggiato. Tutto questo sulla base di Tabelle nazionali di liquidazione del danno che prevedono per ogni punto di invalidità permanente, in base all’età del danneggiato, un valore economico via via decrescente. Meno si è giovani minore è il ristoro economico previsto, in base all’aspettativa di vita. Invalidità permanente, inabilità  temporanea e danno morale Per capire quando va risarcito il danno morale, e come si effettua il calcolo dobbiamo partire dal concetto di danno biologico e, dunque, di invalidità permanente ed inabilità temporanea. Sulla base di questo conteggio: I.P. Invalidità permanente, cui deve sommarsi la I.T.A. Inabilità temporanea assoluta, o relativa (che si calcola in percentuale di quella assoluta e, dunque, al 75%,  al 50%, o al  25%, per esempio), si conteggia e si somma, in percentuale, anche il danno morale. Il danno morale si calcola in misura che può oscillare a seconda della gravità delle lesioni subite dal 20% fino ad un massimo del 60% e anche oltre in casi del tutto eccezionali. Attenzione però il danno morale per essere riconosciuto e liquidato, come abbiamo detto, deve essere provato e allegato. Come si prova il danno morale? Il danno morale può essere provato anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, come ha precisato la Cassazione. Cosa significa questo? Vuol dire che se, per esempio, mi sono rotto una gamba perché una moto mi ha investito mentre attraversavo la strada sarà piuttosto semplice provare che ho sofferto e provato dolore a causa dell’incidente che ho subito. E, dunque, avrò diritto al risarcimento anche del danno morale, in misura da calcolare in percentuale su la somma della invalidità permanente e della inabilità temporanea. Dunque, il danno morale si dovrà andare a sommare al danno biologico in percentuale per il computo finale del danno non patrimoniale, ai fini del risarcimento dovuto. Diverso il caso se ho riportato un “colpo  di  frusta” a causa di un tamponamento, per quanto il dolore sia inevitabile anche in questo genere di situazione, soprattutto a distanza di giorni. A causa della varia tipologia del genere di danno in esame sarà più difficile provare ed ottenere il risarcimento anche del danno morale in sede di trattativa con l’assicurazione e anche davanti al giudice, andrà valutato di caso in caso esaminando la documentazione medica allegata agli atti.  Il danno morale può essere risarcito da solo? Il danno morale è una categoria autonoma. Dunque, per capire il danno morale quando va risarcito dobbiamo tenere conto  che può essere riconosciuto e liquidato anche se non è riscontrabile un danno biologico, in termini di invalidità permanente. Tuttavia, la questione è molto dibattuta data la complessità della materia della responsabilità civile in generale ed, in particolare, della responsabilità medica, da rca (responsabilità civile automobilistica) e assicurativa. La scelta di un avvocato specializzato in risarcimento danni per incidenti stradali, incidenti o morti sul lavoro e responsabilità medica è sempre determinante ai fini dell’integrale risarcimento del danno subìto. Senza sconfinare nei casi del danno morale da perdita parentale di cui ci siamo già occupati, per spiegare come il danno morale può essere risarcito in assenza di lesioni, basti pensare, ad esempio, alla perdita di un animale domestico. Se pur condizionata a rigorosa prova, il padrone di un animale ucciso, come l’amato cane, a causa di un fatto illecito ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale, per la sofferenza causata della perdita dell’animale di  affezione. Ai fini del risarcimento del danno biologico, con il seguente documento si propone di definire la sofferenza morale quale stato emotivo della persona, temporaneo e/o permanente, produttivo di percezione di disagio/degrado/dolore, rispetto alla condizione anteriore. ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DELLA SOFFERENZA MORALE

Risarcimento Danni

Il danno morale nei prossimi congiunti

Il danno morale nei prossimi congiunti deve essere sempre risarcito Con la sentenza n. 7748 del  8 aprile 2020 la terza sezione civile della cassazione, tornando sul tema del danno da perdita parentale, ha chiarito che il danno morale dei prossimi  congiunti di una persona lesa in un incidente stradale può essere provato mediante presunzioni, quale conseguenza connaturale all’essere umano. Si tratta di una decisione importante ai fini della tutela dei diritti degli eredi di quanti hanno subìto la perdita di un loro familiare in un incidente stradale ed una vittoria di Adism, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione con  riferimento  agli articoli 2043 e 2059  del  codice civile,  relativamente a quanto  affermato  dalla stessa sezione della cassazione con la sentenza 11200/2019,in cui si è affermato che: “la mera relazione di  consanguineità non è da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, gravando sui congiunti l’onere di provare in  concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”. La perdita di un familiare rappresenta il più grande sconvolgimento che possa capitare nella vita di un essere umano, ponendo spesso fine alla voglia di vivere, una mancanza ed un dolore non sanabile nel tempo. Negare che l’uccisione di un proprio familiare costituisca violazione dei diritti, e dunque, dei danni, perlomeno non patrimoniali, dei congiunti superstiti è nozione contraria ai principi basilari del sentire sociale e del diritto che è  chiamato a tutelare tali beni  supremi: la salute, la piena dignità sociale e l’uguaglianza sostanziale dell’individuo di  fronte alla legge; così  come anche non  riconoscere che il dolore possa essere provato e manifestato in maniera differente e soggetto a valutazione equitativa da parte di organi giudicanti  differenti e con propri distinti convincimenti. L’articolo 32 della Costituzione L’articolo 32 della Costituzione riconosce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività; l’articolo 2 garantisce i  diritti inviolabili dell’uomo, mentre l’articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità  sociale e sono uguali davanti  alla legge. Dovere dimostrare lo sconvolgimento della propria vita per l’uccisione di un familiare è in contrasto con tali principi, violando la dignità  sociale che si manifesta anche nel  rispetto dell’altrui  dolore che non deve essere calpestato, né, tantomeno può costituire oggetto di prova nella generalità dei casi, attesa la natura interiore e strettamente personale del sentimento. E’, dunque, errato parlare per i congiunti della vittima  gravemente lesa, o morta in un incidente stradale per condotta illecita altrui, di danno riflesso, dovendo correttamente farsi riferimento ad un danno diretto, non suscettibile a prova più rigorosa del danno con la dimostrazione dello sconvolgimento delle abitudini di vita, poiché nell’ambito delle presunzioni  assume un rilievo primario proprio il rapporto di parentela stretta tra i congiunti e la vittima. Avvocato Gianluca Sposato – Presidente Adism

Risarcimento Danni

Il danno morale e il danno esistenziale

Il danno morale e il danno esistenziale dopo la pronuncia delle S.U. n° 26972 del 11-11-2008 Le 4 sentenze gemelle ( n. 26972-26973-26974-26975 ) delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008,chiamate a dirimere il contrasto sul danno esistenziale, confermano e consolidano quanto gió espresso nel 2003 dalla Suprema Corte con le sentenze 7281, 7283, 8827 e 8828, oltre che dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 233, delineando un nuovo quadro ermeneutico a fronte del quale assume particolare rilievo la categoria descrittiva dei pregiudizi esistenziali a fronte dello scolorirsi della figura del danno morale e del danno biologico. La Cassazione affermando che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”, ha confermato il principio secondo il quale il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in categorie variamente etichettate, riconoscendo al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva. Criteri per la liquidazione del danno esistenziale Il Vero nodo da sciogliere resta il criterio che il giudice dovrà adottare per la liquidazione del danno atteso che si dovrà “procedere ad edeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. L’affermazione che il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome, ma hanno solo una valenza descrittiva nell’ambito del danno non patrimoniale, non significa che non debbano trovare adeguata tutela e avere rilevanza giuridica ai fini risarcitori. Si legge, infatti, testualmente nella sentenza in esame: “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. Come provare il danno esistenziale? In sostanza tutto viene lasciato al potere discrezionale del giudice, ma aumentano le difficoltà per gli avvocati ai fini della formulazione della domanda e delle conclusioni. Il problema sarà se chiedere soltanto il danno non patrimoniale o anche le sottocategorie; quanto, poi, alle prove necessarie per il risarcimento dei danni non patrimoniali sarà necessaria allegazione e prova non soltanto per il danno esistenziale, ma anche per il danno morale. Senza parlare delle incertezze per le cause pendenti. Il risarcimento del danno alla persona Non possono essere trascurare le ripercussioni che la sentenza delle Sezioni Unite potrà avere sotto il profilo assicurativo, dove si assiste da tempo al tentativo di limitazione delle poste risarcitorie ad evidenti fini riduttivi del risarcimento del danno alla persona. Una sentenza che potrebbe avvantaggiare ancora una volta gli assicuratori che avrebbero buon gioco, magari facendo vedere alla vittima le pagine dei giornali a commento della sentenza, facendo credere ai danneggiati da micropermanenti, che non hanno diritto ad assistenza legale, in virtù delle norme sull’indennizzo diretto, che non esistono più né il danno morale né il danno esistenziale e che, solo per grazia ricevuta, liquidano il danno biologico. La definizione del danno esistenziale accolta dalle Sezioni Unite è quella di danno provocato al fare areddituale della persona, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendole a scelte di vita diverse quanta alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Dunque quei danni che attengono alla dignità della persona e che sono risarcibili in virtù degli art. 1,2,4 e 35 della Costituzione. La Suprema Corte, adeguandosi alle sentenze gemelle della Corte Costituzionale del 2003 che avevano salvato l’art. 2059 dalla incostituzionalità ricordando che esso ricomprende i pregiudizi esistenziali, affermando che “il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno” esprime con nettezza e con chiarezza il principio giuridico secondo cui tali pregiudizi sono risarcibili quando derivino, anche al di fuori dei casi previsti dalla legge, dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito della persona. Tali pregiudizi non costituiscono una categoria a se stante ma costituiscono una categoria descrittiva, una sottovoce della categoria codicistica dei danni non patrimoniali, ormai risarcibili al di fuori dei casi di reato. La Corte Suprema riporta il risarcimento del danno a un sistema bipolare che prevede solo due categorie, quella del danno patrimoniale il quale è atipico e trova fondamento e disciplina nell’art. 2043 c.c. e quella del danno non patrimoniale, che è invece tipico e trova le proprie basi nell’art. 2059 c.c., aderendo a quanto contenuto nelle famose “sentenze gemelle” del 2003, in cui si stabiliva che “non era proficuo ritagliare distinte categorie all’interno del danno non patrimoniale”. Secondo la Cassazione, non esistono altre categorie di danno e il danno bioloqico così come delineato dagli art. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005, quello che provoca una lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale; il danno morale, relative alla sfera interiore del sentire, ed il danno esistenziale, che comporta la compromissione delle attività realizzatrici ovvero dello svolgimento delle quotidiane attività, non costituiscono figure autonome, ma hanno semplicemente una valenza nominalistica all’interno dell’unica categoria del danno non patrimoniale. Circa i Criteri di risarcibilità si legge nella sentenza in esame che “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. Al di fuori delle micro permanenti nel codice delle assicurazioni, il  giudice può operare la personalizzazione del danno Al di fuori delle micro permanenti nel codice delle assicurazioni, il giudice può procedere alla personalizzazione delle tabelle operando una valutazione in via equitativa del danno morale all’ interno del danno biologico anche da 1/3 alla metà del biologico, ma anche oltre, in quanto non esiste alcun automatismo risarcitorio, dovendo far riferimento il giudice alla discrezionalità motivata poiché “ il danno morale è ingiusto così come il danno biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica. Il danno morale ha

Tabella Unica Nazionale del danno di non lieve entità
Risarcimento Danni

La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità

Approvata la Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità Lo scorso 16 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209. Sorprende che a promulgare la Tabella Unica Nazionale del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità sia stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e non il Ministero della Salute, cui compete il tema del danno biologico. L’A.D.IS.M. Associazione Difesa Infortunati Stradali, osserva che lo schema prevede per i danneggiati importi risarcitori inferiori fino al 25% rispetto alle Tabelle adottate dai tribunali di Roma e di Milano, i cui valori da oltre un decennio sono confermati dalla Cassazione. Come per la normativa sul risarcimento diretto, stride la concomitante esigenza di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi del sistema assicurativo”. 1-DPR-MACROLESIONI-12.1.2024 2-REL-ILL-11.01.2024-REV I principi di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209 L’articolo 1 della norma dispone che per garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, di intervenire con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Giustizia. Il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito l’IVASS, per provvedere alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità deve tenere conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi:  per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità; il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi; il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale Danno morale e danno esistenziale nella Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità Per considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per ogni punto riconosciuto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento viene considerato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Quando la menomazione accertata incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali ( danno  esistenziale ) purché siano documentati e accertati, l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato fino  al 30 per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Prevalgono gli interessi assicurativi, Adism esclusa dai lavori preparatori Ai lavori dello schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209 hanno partecipato associazioni vicine all’ANIA ed i diritti dei danneggiati di  avere un equo risarcimento in caso di menomazioni gravi è passato in secondo ordine rispetto agli interessi assicurativi. Per tale ragione l’Avvocato Gianluca Sposato Presidente di Adism e rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati ha inviato una nota al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di non promulgare il DPR. In particolare si osserva che il valore del punto del danno biologico euro 939,78 attribuito è lo stesso per le lesioni di lieve entità, inferiore al valore riconosciuto dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile pari ad euro 1.198,76. Il Dott. Enrico Pedoja Direttore della Commissione tecnico scientifica di Adism aveva fatto pervenire delle osservazioni al Ministero della Salute richiamate nello schema del DPR di cui però non si è tenuto conto. Presidente Mattarella DPR art 138 D Lgs 209_2005 Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica della Tabella per le macrolesioni Lo schema di decreto è composto da quattro articoli e da due Allegati. Articolo 1 (Adozione della tabella unica nazionale)L’articolo 1, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale delle lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata, reca nello specifico, al comma 1, l’adozione:a) delle tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;b) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138,comma 1, lettera b), e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;c) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del

Medicina Legale

L’accertamento del danno biologico

Il calcolo del danno biologico Abbiamo chiesto al Dott. Enrico Pedoja, Referente del comitato tecnico scientifico di ADISM e Presidente della Società medico legale triveneta,  il punto della situazione, alla luce del costante evolversi della giurisprudenza, sull’accertamento e modalità di calcolo del danno biologico come inteso oggi dalla medicina legale e dei relativi criteri applicati per la sua valutazione. Il problema interpretativo del danno non patrimoniale Con riferimento alle attuali necessità di una parametrazione risarcitoria onnicomprensiva, equilibrata e non automatica del danno alla persona, l’immodificata configurazione medico legale del concetto di danno biologico, determina la persistenza di un sostanziale  “equivoco” interpretativo. Il problema si pone in ordine ad una “incongrua interpretazione” tecnica, tra differenti  correnti di pensiero e pronunce della Cassazione: ritenere di avere, col solo barème, la  possibilità di una definizione completa ed automatica delle componenti biologiche del “danno non patrimoniale”. Cosa si intende per danno biologico? Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito. Come si determina il calcolo del danno biologico? La valutazione ed il calcolo del danno biologico è espresso in termini di percentuale della menomazione all’integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti. Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva. In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull’integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali ( ex danno  esistenziale ). Elementi di prova ai fini del calcolo del danno biologico L’intervento tecnico dello specialista medico legale si basa esclusivamente sull’integrazione degli elementi probatori clinico strumentali ricavati in corso di indagine tecnica con  parametri afferenti esclusivamente a disfunzionalità anatomiche e/o psichiche dell’essere umano. Così da consentire di esprimere, motivatamente, il calcolo del danno biologico con percentuali di invalidità permanente calcolate esclusivamente rispetto a riferimenti “convenzionali” di disfunzionalità anatomica, o psichica. La variazione percentuale di invalidità permanente biologica si basa, dunque, su esclusivi criteri clinico – strumentali di riferimento scientifico, ma in nessun caso l’eventuale incremento o decremento del parametro “invalidità” permanente biologica (la causa) determina tassativamente, una automatica e proporzionale ricaduta negativa (effetto) sugli atti della vita quotidiana. Dissonanza che appare ancor più evidente ove si debbano considerare ai fini  del risarcimento del danno biologico anche le ripercussione della invalidità biologica sugli aspetti dinamico relazionali, derivandone la scarsa valenza probatoria dello stesso “postulato” medico legale di danno biologico. In sostanza il baréme esprime solo riferimenti percentualistici di disfunzionalità biologica rispetto al 100% della validità anatomo-psichica dell’essere umano. Danno biologico, la valutazione degli aspetti dinamico relazionali In ipotesi di sistema liquidativo tabellare il problema si pone laddove occorre riconnettere la stessa “causa” (invalidità permanente biologica) a “effetti” di danno alla persona differenti tra loro (capacità lavorativa generica rispetto agli atti della vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali). Come si può giustificare che una analoga quota di invalidità permanente biologica determini sempre una analoga ricaduta negativa sul “fare quotidiano” del danneggiato? Come si può ammettere che l’apprezzamento “quantitativo” di un danno alla persona (Invalidità permanente biologica) possa ricomprendere gli aspetti “personali e dinamico relazionali” dello stesso? Per fare un semplice, ma concreto, esempio applicativo il giurista dovrebbe domandarsi il motivo per cui un soggetto splenectomizzato (valutato complessivamente secondo barème con una IP del 10%) ha la stessa ricaduta sul fare quotidiano e sui comuni aspetti dinamico relazionali rispetto ad altro danneggiato portatore di una anchilosi della caviglia, di ben altro impatto esistenziale, al quale qualsiasi barème assegna una analoga invalidità permanente del 10%. Incongruità liquidativa delle Tabelle di calcolo del danno biologico Sono due entità di danno alla persona totalmente differenti (sia per la ricaduta sul “fare quotidiano e dinamico relazionale”, sia sul “sentire” del danneggiato) che dimostrano l’incongruità liquidativa delle Tabelle, ove correlate in via automatica alla sola sulla componente “quantitativa” di danno biologico (la invalidità permanente – I.P.). Considerazioni che assumono particolare rilievo per i casi definibili, secondo applicazione degli stessi barème e per prassi relativa alla valutazione medico legale del danno, quali “macro-invalidità”. Costituiti, di fatto, dal computo complessivo di lesioni di lieve entità, con ricaduta esistenziale palesemente difforme rispetto a casi di analogo riscontro “quantitativo” ma rappresentati, tuttavia, da un’unica macro menomazione. Si consideri ad esempio la stima di un danno biologico del 15 per cento conseguente al computo  di menomazioni plurime “coesistenti” dovute agli esiti di traumatismo plurifratturativo costale semplice associato ad esiti medi di un frattura para articolare di polso in arto non dominante, a esiti medi di frattura composta di metatarsi e ad esito cicatriziale estetico apprezzabile localizzato in regione corporea non coinvolgente il volto, rispetto ad analoga invalidità permanente del 15 per cento riferibile agli esisti di grave frattura articolare di ginocchio trattata con protesi. È possibile ammettere la stessa ricaduta della complessiva invalidità permanente biologica sugli atti della vita quotidiana sugli aspetti dinamico relazionali? La logica ed il buon senso porterebbero ad escluderlo. Si tratta quindi di “squilibri valutativi dell’attuale postulato di valutazione medico-legale di danno biologico, utilizzato ai fini di prova risarcitoria tra causa ed effetto” forieri, ove sussista un automatismo liquidativo, di evidenti sperequazioni risarcitorie, che necessitano, in contesto di un metodo di liquidazione tabellare, di opportuni ed adeguati parametri correttivi medico-legali. Il calcolo del danno biologico ed risarcimento del danno non patrimoniale Sulla base di tali considerazioni ne deriva che, ai fini del calcolo del danno biologico e risarcimento del danno non patrimoniale di tipo “tabellare”, che preveda quale presupposto la sola disfunzionalità anatomo-psichica, la  personalizzazione del danno non potrà che realizzarsi con l’applicazione di un distinto parametro di ordine “qualitativo” per determinare l’effettiva ricaduta “esistenziale” della disfunzionalità accertata sul comune fare personale e sentire di qualsiasi persona portatrice di quella determinata condizione menomativa. Componente di danno “ontologicamente” differente e svincolata dal “danno morale” che –come già affermato dalla

Risarcimento Danni

Il danno da premorienza

Il danno da premorienza Avv. Alessandro Lacchini  Se le tabelle milanesi sulla liquidazione del danno biologico rappresentano una pietra miliare nella storia del risarcimento del danno alla persona, al contrario ciò che è stato elaborato dall’Osservatorio nel 2018 in materia di premorienza ha destato notevoli perplessità. Il fatto che i criteri meneghini abbiano effettivamente trovato ampia applicazione presso le corti di merito, probabilmente fin troppo sensibili al “fascino della tabella” ai fini liquidativi, non ha placato le polemiche, anzi ha contribuito ad alimentarle. Danno intermittente, danno da premorienza e danno biologico terminale Iniziamo precisando che con le pittoresche definizioni di “danno intermittente”, “ danno da premorienza” e “ danno biologico terminale” si è voluta descrivere in modo diverso una fattispecie che, di fatto, è identica. Creando ulteriore disordine in un ambito già di per sé complesso, ovvero:  quella del decesso avvenuto successivamente all’evento danno, ma prima del risarcimento delle conseguenze della lesione, come nel caso  di lesioni stradali. Si è anche voluto distinguere, per motivazioni anch’esse non del tutto comprensibili, il caso in cui la morte sia causalmente connessa all’evento originario, da quello della morte per causa diversa. Il criterio di liquidazione del danno da premorienza Il consolidato indirizzo della Cassazione sul criterio da utilizzarsi per risarcire la premorienza per causa diversa dalla lesione primigenia, è chiaro. Il decesso antecedente al risarcimento del danno, facendo venir meno la variabile della durata della vita residua, rende improprio il ricorso alla liquidazione tabellare che tale incognita adotta. Deve tenersi conto dell’effettiva sopravvivenza del danneggiato Proprio in ossequio a tale indirizzo nel 2018 l’Osservatorio di Milano proponeva in una nuova tabella il procedimento di quantificazione del “danno biologico intermittente”, in caso di decesso per causa diversa dalla lesione. Fondato sull’idea che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi (…). Nello specifico si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell’arco temporale devono essere più elevati”. L’accettazione dell’invalidità da parte del danneggiato In sostanza, si volle teorizzare il principio secondo il quale il prototipo del danneggiato sarebbe sempre dotato di una resilienza tale da garantirgli una progressiva ripresa e, dal terzo anno, una stoica e definitiva accettazione della propria condizione di grave invalidità. Ma è veramente così, soprattutto nei casi di menomazioni gravi?  Il diretto contatto coi macro lesi ed il costante confronto con gli specialisti medico legali, induce a conclusioni di tutt’altra natura. È possibile, dunque, che gli ideatori di tale meccanismo non avessero altrettanto stretta contiguità con i “macro lesi”. In caso contrario, avrebbero debitamente considerato che il reale vissuto delle vittime è ben diverso da quello che ispira il metodo milanese, in special modo in caso di danni ingenti. In sostanza il danno non decresce affatto nel tempo, tantomeno i patimenti ad esso correlati. Il consolidamento delle lesioni gravi nel macro leso Senza considerare che il consolidamento delle lesioni gravi avviene a distanza di anni dal “sinistro stradale”. Spesso a seguito di complessi iter terapeutici e reiterati interventi chirurgici. Un simile calvario clinico rende difficoltoso individuare il momento dell’effettiva stabilizzazione. E anch’esso mal si concilia con tale idea di sofferenza, fisica ed emotiva, decrescente a partire dal fatto, che legittimerebbe una progressiva riduzione del valore monetario giornaliero nonostante il danno morale ed esistenziale. Criteri di risarcimento del macro leso a confronto Anteriormente all’attuale orientamento della Cassazione, ovvero del calcolo del danno biologico permanente in funzione dell’effettiva sopravvivenza, quando il decesso sopraggiungeva per cause non ricollegabili all’evento primario, prima dell’effettiva liquidazione, ma in epoca successiva alla “stabilizzazione dei postumi” , si procedeva ad una quantificazione secondo criteri tabellari.  Dunque, ad un ventenne con lesioni valutate in una percentuale dell’80%, sopravvissuto 5 anni, veniva riconosciuto a titolo di invalidità permanente un importo di circa € 850.000,00, sul presupposto, per l’appunto, che prima dell’exitus il danno potesse ritenersi stabilizzato. Adottando il criterio milanese del danno da premorienza, agli eredi del medesimo danneggiato viene oggi riconosciuta, invece, una liquidazione pari ad € 130.000,00. Di fatto, se formalmente conforme, nell’applicazione pratica il metodo milanese ha gravemente compromesso tale posta risarcitoria. E lo ha fatto sulla base dell’indimostrata teoria, cui abbiamo fatto cenno, secondo la quale “il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti”. La giurisprudenza contraria all’orientamento milanese Nonostante il perdurante successo del metodo milanese presso le corti di merito, da tale impostazione si discosta con decisione la giurisprudenza di legittimità. La Cassazione Civile vi ha preso inequivocabilmente le distanze. Da ultimo con l’ordinanza n. 41933 del 29 dicembre 2021, secondo la quale non è condivisibile supporre che “il danno è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”. Tale assunto è definito “in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale”. Sul piano logico, poiché non «ha senso ipotizzare che un danno possa “decrescere” nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, “permanente” » Ma anche sotto il profilo giuridico, non essendo dimostrabile “l’idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane (così, tra le altre, la nota ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513). Il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia “permanente”, tenuto conto che  sul piano medico legale «“permanenti” sono definiti quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo» Né pare esistere un effettivo riscontro empirico, in medicina legale, di questa “nocicezione decrescente” (nocicezione = percezione del dolore, n.d.r.). Gli effetti sulla gestione stragiudiziale delle macro lesioni L’imparagonabile risultato monetario cui si perviene ove il danno permanente sia liquidato al danneggiato ancora in vita, rispetto a quanto riconosciuto dopo il decesso secondo i criteri dell’Osservatorio, ha reso materialmente impossibile

accertamento medico legale
Medicina Legale

L’accertamento medico legale del danno

L’accertamento medico legale del danno Chi riporta lesioni gravi a seguito di un incidente stradale, o per errore medico, può rivolgersi alla nostra Associazione per essere assistito da un avvocato e medico legale per l’accertamento medico legale del danno. Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità, grazie ad un accordo nazionale con i migliori medici legali e avvocati, tutela i diritti dei danneggiati ai fini del risarcimento dei danni fisici. Come vengono valutate le lesioni dal medico legale? La determinazione dell’invalidità e del danno avviene sempre in sede di visita medico legale. Sia attraverso l’esame della documentazione e dei referti medici, che visita medica del danneggiato da parte del consulente incaricato dalla compagnia di assicurazione. Ad ogni lesione viene attribuito un punteggio, il cui valore si somma all’entità del trauma delle lesioni riportate. Così ad esempio: trauma toracico + frattura malleolo + frattura costale + trauma cranico non commotivo = punti di invalidità permanente 10 sulla scorta del barheme di medicina legale applicato. Quali documenti portare alla visita medico legale? Quando le lesioni si sono stabilizzate si può procedere all’accertamento medico legale di parte, necessario per valutare il danno biologico. Successivamente l’avvocato di parte inviterà la compagnia di assicurazioni  a nominare un medico legale fiduciario, per sottoporre a visita il danneggiato. La consulenza medico legale di parte, oltre al certificato di avvenuta guarigione, permette al danneggiato che ha riportato un politrauma della strada, pedone, o motociclista, di avere una valutazione del danno. Ciò senza dovere rimettersi esclusivamente al giudizio del medico legale fiduciario della compagnia assicurativa. In ambito di responsabilità medica, a maggior ragione, risulta indispensabile per dimostrare la malpactice cui si è stati sottoposti, negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. I documenti e referti medici, lastre e diagnostica per immagini su cd o altro supporto informatico, devono essere portati in visione in originale alla visita medico legale. Come le spese mediche sostenute, unitamente a fotocopie del tutto, da lasciare in esame al medico legale incaricato dell’accertamento delle lesioni. Cosa rientra nell’accertamento medico legale del danno biologico? Oggetto dell’accertamento medico legale sono le lesioni fisiche riportate dal danneggiato. Ovvero quello che viene chiamato danno biologico, che comprende sia l’invalidità permanente, che l’inabilità temporanea assoluta e relativa al lavoro e ad ogni altra attività. Dunque, non è indagine di accertamento medico legale, se pure interessa ai fini della personalizzazione del danno, il danno dinamico relazionale, o danno esistenziale, che deve essere provato. Per il danno morale e l’incremento del punto, la prova della sofferenza subita dal danneggiato, può essere desunta anche presuntivamente in presenza di politraumi e gravità delle lesioni accertate. Accertamento della perdita della capacità lavorativa Purtroppo capita frequentemente che, in presenza di lesioni gravi, vi sia anche una menomazione della capacità lavorativa. O che, peggio ancora, superati sei mesi di assenza prolungata dal lavoro il lavoratore, anche a tempo indeterminato, subisca il licenziamento per superamento dei giorni di comporto. In questo caso al danno non patrimoniale per le lesioni riportate, si  aggiunge il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa, che dovrà essere oggetto di indagine e valutazione medico legale. Disaccordo sulle lesioni accertate in sede di visita medico legale Ove vi sia disaccordo sull’entità delle lesioni accertate in sede di  visita medico legale,  la negoziazione assistita e la mediazione, sono istituti propedeutici a promuovere una causa civile. Per chi ha avuto un grave trauma stradale, o riportato lesioni per errato intervento medico, quando sorgono contestazioni in ordine alla responsabilità e colpa si prospetta la strada del tribunale. In sede giudiziaria il medico legale di parte del danneggiato e della compagnia assicurativa rivestono il ruolo di CTP, consulenti medico legali di parte. Deciderà il giudice a chi affidare l’incarico di valutare le lesioni ed il danno fisico, rispondendo a quesiti medico legali, anche in ordine al nesso di  causalità tra evento e lesioni. Ciò nominando un CTU, consulente medico legale d’ufficio, che coordinerà e dirigerà le operazioni peritali. Le spese di CTU normalmente vengono poste a carico del danneggiato che, all’esito vittorioso della causa, avrà diritto al rimborso, come anche delle spese sostenute per il proprio CTP.  

Responsabilità Medica e Malasanità

Il danno odontoiatrico

Il danno odontoiatrico Quando è responsabile il dentista? Il dentista è tenuto a risarcire i danni che, nel trattamento delle cure, ha arrecato al paziente se non ha adempiuto esattamente alla prestazione dovuta. A fare scaturire la responsabilità medica è la mancata, o parziale, esecuzione del contratto d’opera professionale che vincola il dentista all’erogazione delle cure concordate. Affinché si possa provare il danno causato dal dentista deve esserci un nesso di causalità tra quanto denunciato dalla vittima riguardo l’errato intervento, in relazione all’esatta esecuzione della prestazione professionale richiesta. Il trapano del dentista ancora un incubo per molti La responsabilità civile dell’odontoiatra non può prescindere da una valutazione della condotta sanitaria, anche per cure particolarmente dolorose e inappropriate. Il dentista negligente è sempre responsabile se non fornisce la prova e riesce a dimostrare di non aver danneggiato il paziente. Quando il paziente ha sofferto durante le cure Nonostante i progressi della scienza nel campo, il trapano del dentista costituisce ancora un vero incubo per molti pazienti e l’ odontofobia è una patologia studiata e curata in ambito medico e psicologico, di cui soffrono molte persone. Basti pensare ad interventi di chirurgia orale eseguiti da personale non autorizzato, come l’odontotecnico, o peggio ancora da chi esercita in modo abusivo la professione di dentista. Come avviene la valutazione del danno odontoiatrico? Ai fini della responsabilità civile del dentista è importante distinguere tra danno evento ovvero la lesione arrecata al paziente dall’errore medico ( come ad esempio la cura canalare sbagliata, o l’estrazione sul dente sbagliato) danno-conseguenza, ovvero l’insieme delle conseguenze lesive scaturite dall’errato intervento del dentista ( non potere più sorridere, o masticare ). Le Tabelle di calcolo del danno dentario Per quanto concerne la valutazione del danno dentario occorre tenere presente anche del fattore estetico e  della sofferenza morale provata Inoltre delle spese odontoiatriche sostenute e necessarie per riparare all’eventuale danno causato dal dentista, la valutazione del danno biologico in medicina legale ha i seguenti valori di riferimento: perdita di un incisivo o canino arcata superiore 2 punti di  I.P. perdita incisivo o canino arcata inferiore 2 punti I.P. perdita di un premolare 1,5 punti  di  I.P. perdita di un molare 2 punti  di  I.P. perdita di tutti i denti arcata superiore 15 – 20 punti I.P. perdita tutti i denti  arcata inferiore 13 – 18 punti I.P. A queste indicazioni di base possono aggiungersi incrementi ove vi sia danno estetico al sorriso del paziente, o non sia possibile rimediare con cure odontoiatriche appropriate al danno causato dal dentista. Il danno odontoiatrico nella medicina legale L’Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, anche per contrastare l’esercizio improprio o abusivo della professione medica, ha pubblicato le Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico. Le Tabelle prendono in esame sia il danno psichico che la personalizzazione del danno che deve operare anche in ambito di responsabilità medica del dentista. ADISM ringrazia l’ANDI per il lavoro svolto e riporta di  seguito le Tabelle di valutazione del danno causato dal dentista Tabelle-valutazione-danno-ANDI-ProOF Se hai riportato un danno odontoiatrico chiama il numero nazionale Legale24h 347.8743614 o scrivi all’indirizzo di posta elettronica info@adism.it

Risarcimento Danni

Danno da morte

Danno da morte Il danno da morte dà luogo al risarcimento ai familiari della vittima quando è accertata la colpa di chi è responsabile dell’uccisone. Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità, offre assistenza legale gratuita ai familiari di chi è rimasto ucciso in un incidente stradale, o per colpa medica. Garantiamo sempre che il caso sia seguito dal migliore avvocato per risarcimento del danno da morte. Cosa succede in caso di archiviazione del procedimento penale per omicidio stradale? I familiari della vittima hanno comunque diritto al risarcimento dei danni per la morte del proprio congiunto per il danno da morte? Analizziamo i problemi legati  sia alla prova da fornire in sede civile per il  risarcimento del  danno da morte, sia i problemi legati per archiviazione in caso di omicidio stradale. Quali problemi per il risarcimento del danno da morte? Quali problemi occorre superare per avere diritto ad ottenere il risarcimento del danno da morte di un proprio familiare? Quando la morte di una persona è causata da un fatto illecito, la legge riconosce ai parenti un danno “iure proprio” per la sofferenza patita in conseguenza del venir meno del  godimento del rapporto parentale con il proprio congiunto. In tal modo si intende ristorare il familiare del pregiudizio  subìto sotto il duplice profilo: di carattere morale, consistente nella sofferenza psichica che il familiare superstite è costretto a sopportare a causa dell’impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare di tipo dinamico relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l’intera esistenza di chi ha subito tale privazione. La prova del danno da morte Come fornire la prova del danno da morte per ottenere un  risarcimento dei danni dall’assicurazione? Quanto alla prova del danno da morte la giurisprudenza richiede che siano sempre i familiari della vittima dell’illecito a dovere dimostrare l’esistenza del pregiudizio subìto, ovvero l’intensità del vincolo affettivo e la sofferenza per la perdita del proprio familiare. A riguardo la Cassazione non è ancora giunta ad una pronuncia Sezioni Unite e si alternano pronunce discordanti, anche con rigetto della richiesta di risarcimento da parte dei familiari ove non  siano adeguatamente supportate da allegazione probatoria volta a dimostrare l’esistenza del vincolo affettivo. La sentenza della Cassazione n. 25541 del 2022 La cassazione, con la sentenza n. 25541 del 2022, ha affermato che nel caso di morte di un prossimo congiunto, coniuge, genitore, figlio, fratello è l’esistenza stessa del rapporto  di parentela che secondo  l’ “id quod plerumque accidit” lascia presumere la sofferenza del familiare superstite,  essendo una conseguenza connaturale all’essere umano. Danno da morte e onere della prova Chi deve provare la sofferenza, o meno, per l’uccisione di un proprio familiare per avere diritto al risarcimento da morte? Abbiamo chiarito che la prova del vincolo affettivo si può provare presuntivamente e quindi sulla base del grado del rapporto parentale, o della convivenza, o meno, con la vittima. L’assicurazione che non voglia risarcire il danno da morte dovrà provare la mancanza del vincolo affettivo, incombendo  su di essa tale onere probatorio, attraverso l’esistenza di  circostanze concrete che possano dimostrare l’assenza di un  vincolo affettivo tra la vittima e familiare superstite. Danno presuntivo e danno in re ipsa Occorre precisare che il danno presuntivo è un  concetto  autonomo e distinto dal  danno “in re ipsa”. Per il danno “in re ipsa” (non è il caso del danno da perdita del rapporto parentale) non è richiesta alcuna prova da parte del danneggiato, poichè il diritto al risarcimento del danno sorge per il solo fatto del ricorrere della relativa determinata condizione. Per il danno presuntivo,  come nel caso del danno da morte, invece, è  sempre richiesta una allegazione,  seppur presuntiva, che può  essere superata da una eventuale prova contraria allegata dalla controparte processuale. Danno da morte: omicidio stradale, assoluzione ed archiviazione Sono tantissimi i casi di omicidio stradale che, nonostante l’inasprimento delle pene, finiscono con procedimento di assoluzione e archiviazione su istanza del PM. In tanti altri casi l’imputato, grazie a compiacenti consulenti tecnici di parte, con frequente inquinamento delle prove, rimane impunito, patteggiando la pena ed evitando il carcere. Tali situazioni stravolgono ulteriormente e non placano il dolore e la rabbia di chi ha affrontato l’uccisione di un proprio familiare in un incidente stradale. Che succede in  questi  casi? I familiari possono, comunque, chiedere il risarcimento  del  danno per la morte del proprio  congiunto all‘assicurazione del veicolo investitore. Danno da morte: la giustizia penale nell’omicidio stradale  La giustizia penale non sempre fa il suo corso negli omicidi stradali e troppo spesso, anche chi guida sotto l’abuso di alcol, o sostanze stupefacenti, sottraendosi all’alcol test, evita pesanti condanne. A poco sono serviti  gli interventi del legislatore con l’inasprimento delle pene. Archiviazione omicidio stradale: colpa del sistema, o dell’avvocato?  Esaminando i casi che ci vengono sottoposti a conclusione della fase penale, ci si rende conto che la procedura penale ha un corso diverso da quella civile. Tuttavia, non si può prescindere dal fatto che parlando di omicidio stradale si affronta un campo specialistico, come per i reati tributari, o informatici e risulta imprescindibile rivolgersi ad esperti del settore. L’avvocato penalista poco sa del codice della strada e del codice delle assicurazioni private, dei metodi di rilievo degli incidenti stradali e proprio per questo deve essere supportato da un  civilista esperto nella materia. Danno  da morte: la giustizia civile nell’omicidio stradale La giustizia civile ha un suo corso distinto da quella penale, anche in presenza di una sentenza di condanna che riconosca attenuanti generiche e diminuzione della pena per scelta del rito, con attribuzione del concorso di colpa. Gli elementi e documenti del processo penale possono essere esaminati sotto diverso profilo in ambito civilistico con differenti conclusioni. Se da un lato, infatti, il procedimento penale è  volto ad accertare le colpe per l’irrogazione di una pena, quello civile è finalizzato all’accertamento delle responsabilità ai fini del ristoro del danno. Parenti che hanno diritto al risarcimento del danno da morte I parenti della vittima che hanno diritto al risarcimento del danno per la morte di un

Risarcimento Danni

La personalizzazione del danno

La personalizzazione del danno Un danno fisico dovrebbe avere la stessa valutazione per qualunque danneggiato  della stessa età, ma il giudice può aumentare il valore del punto riconosciuto in presenza di  alcune aggravanti, che l’infortunato deve dimostrare. Si parla in questi casi di personalizzazione del  danno. Come avviene la personalizzazione del danno? Il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico-relazionale  (un tempo  chiamato  danno  esistenziale) al netto della voce del danno morale ( Cass. 15733/22 ). Per operare la personalizzazione il danneggiato  deve fornire prova documentale inerente le conseguenze che le lesioni hanno avuto nella sua vita di relazione, come nel caso di una persona dello spettacolo che abbia avuto il volto sfigurato, o di un atleta che non abbia potuto più praticare lo sport cui era dedito prima dell’infortunio. L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni L’articolo  138  del  Codice delle Assicurazioni Private  chiarisce che il danno biologico è inerente alle lesioni riportate dal  danneggiato e come tale, ove provato,  può incidere su aspetti dinamico-relazionali della vita dell’infortunato. Viceversa, il danno morale altro non è che il dolore provato quale conseguenza delle lesioni,  uno stato d’animo inerente la dimensione interiore della persona, del tutto indipendente. Il danno morale rientra nella personalizzazione? Secondo le più recenti pronunce della cassazione il danno morale non rientra nella personalizzazione e gode di piena autonoma (Cass. n. 25164/2020). Il danno morale, ovvero la sofferenza provata a seguito di un incidente ( come può  essere la rottura di denti, o di un braccio ) non essendo quantificabile secondo i canoni medico-legali non dovrebbe essere ricompreso nella personalizzazione del danno, per lo meno in tema di macro lesioni. Affidati ad Adism per ottenere il risarcimento delle lesioni Se hai riportato  lesioni a seguito di un grave incidente stradale, o per errore in campo medico, se sei il familiare di una persona morta in un incidente, o per errore medico affidati ad Adism. Adism Associazione Incidenti Stradali e Malasanità ti mette a disposizione il migliore avvocato e medico legale esperti per il risarcimento di gravi danni e danno da perdita del rapporto parentale. Adism è presente su tutto il territorio nazionale ed ha ricevuto l’Apprezzamento Consiglio dei Ministri per il fattivo contributo volto a tutelare i soggetti danneggiati da incidenti stradali. Scrivi  a info@adism.it o  chiama  il numero nazionale 347.8743614 per affidarci il  tuo caso nessun anticipo spese, paghi solo a risarcimento ottenuto. 

Torna in alto