Lo stato di bisogno del danneggiato negli incidenti stradali e la provvisionale
Un incidente stradale grave rappresenta un evento traumatico che sconvolge la vita di chi lo subisce con molteplici ripercussioni non solo sulla salute, ma anche nella sfera esistenziale, familiare e lavorativa.
La degenza ospedaliera e post ricovero, con il percorso riabilitativo da seguire, comporta oneri e costi non indifferenti, cui molto spesso è difficile far fronte con la riduzione della capacità lavorativa o, nel caso di professioni autonome, perdita totale di guadagno.
Miglior medico legale di parte e avvocato esperto in incidenti stradali
Essere assistiti fin da subito dal team di esperti di Adism, affidati al miglior medico legale di parte e avvocato esperto in incidenti stradali consente al danneggiato di tutelare nel miglior modo possibile i suoi diritti ai fini del conseguimento dell’integrale risarcimento dei danni dovuti in conseguenza dell’incidente stradale.
La provvisionale negli incidenti stradali
La provvisionale in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna contro l’assicurazione che non vuole pagare, immediatamente esecutivo, per far fronte alle più immediate esigenze del danneggiato.
L’art. 147 Codice assicurazioni private prevede lo stato di bisogno del danneggiato disponendo che nel corso del giudizio di primo grado gli aventi al diritto al risarcimento, dunque anche gli eredi, che a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, ad esempio per avere perso il lavoro, o per le spese sostenute e da sostenersi per le cure mediche, possono chiedere, con istanza motivata al giudice, che sia loro assegnata una somma a titolo di acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, con la sentenza di condanna a carico dell’assicurazione.
Presupposti per la concessione della provvisionale
Condizione affinché venga concessa la provvisionale è la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico dell’investitore, risultanti da un sommario accertamento relativamente alla dinamica dell’incidente, dunque il superamento della prova sulla responsabilità che si ha, ad esempio, nel caso del terzo trasportato, o di riconoscimento di responsabilità da parte dell’investitore.
Il danneggiato deve, inoltre, venirsi a trovare in condizione di difficoltà economica: questo elemento, sebbene non più indispensabile per ottenere l’acconto sulla liquidazione totale a titolo di risarcimento del danno, incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria, potendo il giudice concedere la provvisionale, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno.
Dunque le effettive condizioni per la concessione della somma in acconto, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, sono: che sia iniziata una causa risarcitoria nell’ambito esclusivo di un giudizio di primo grado; che siano state sentite le parti e da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.
La provvisionale tra vecchia e nuova normativa
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