Che differenza c’è tra CTU e CTP?
Come viene liquidato il risarcimento di un infortunio ?
La Consulenza medico legale è quella relazione scritta conferita ad un medico legale per la determinazione dell’entità del danno.
La sua importanza è fondamentale per potere quantificare tutte le voci del danno:
- la invalidità permanente IP
- la invalidità temporanea ITA o ITP
Con il termine C.T.U. si indica, dunque, sia il medico legale incaricato dal Tribunale di redigere l’elaborato peritale per valutare il danno dell’infortunato, che la consulenza tecnica d’ufficio stessa che è il documento sulla base del quale si calcola l’entità del danno.
Decide il giudice, o il medico legale?
Nel nostro ordinamento vige il principio del ‘iudex peritus peritorum’, in virtù del quale al Giudice è consentito di valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali.
Nel caso in cui il giudice non condivida le argomentazioni tecniche fornite dal proprio ausiliare, perchè contraddittorie e le parti non abbiano chiesto il rinnovo della consulenza, il giudice potrà fornire diversa risposta motivata.
Quali sono i compiti del medico legale?
Il consulente tecnico d’ufficio, in qualità di tecnico ausiliario del giudice, deve:
- rispondere ai quesiti posti, senza esorbitare.
- Nel caso sorgano questioni in riferimento all’interpretazione del quesito fare decidere al Tribunale.
- Essere obiettivo nell’espletamento dell’incarico, attenendosi ai fatti ed ai documenti da esaminare, senza esprimere opinioni personali.
- Confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte C.T.P. se nominati, concedendo termine per osservazioni alla bozza del proprio elaborato da depositare in tribunale.
- Chiedere al giudice come agire qualora si verifichino circostanze particolari relative all’espletamento dell’incarico, come nel caso in cui debba avvalersi dell’ausilio di medici specialisti.
- Il CTU può richiedere ed essere autorizzato a giovarsi di un cosiddetto “ausiliario”, ferma restando la sua responsabilità esclusiva nelle conclusioni rassegnate nella relazione finale.
Accertamento del danno con esami strumentali
L’art. 139 del Codice delle Assicurazione prevede, al comma 2, che le lesioni di lieve entità, circoscritte fino a 9 punti di I.P., quando non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non possono dare luogo al risarcimento del danno biologico permanente.
Tuttavia, la Cassazione con la sentenza n.5820/2019 ha stabilito che le lesioni micro permanenti, a seguito di sinistro stradale, possono risarcirsi anche in assenza di esami strumentali (es. radiografia e TAC), ampliando il ruolo del medico legale che risulta essenziale per il relativo accertamento.
Cosa resta escluso dall’accertamento medico legale?
Resta escluso dall’accertamento medico legale tutto quanto non rientra nell’ambito medico in senso stretto.
Dunque il medico legale, seppur dandone atto nella propria perizia, non può accertare il danno morale, inteso come sofferenza interiore soggettiva ed il danno dinamico relazionale, inteso come peggioramento della qualità della vita del danneggiato quale conseguenza diretta dell’incidente.
Risarcimento infortuni senza spese.
Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali ha attivato servizio gratuito di assistenza per chi ha avuto un infortunio.
Il servizio, che è completamente gratuito, aiuta chi è rimasto ferito in un incidente in tutti i passi per la raccolta dei documenti ed il corretto avvio della richiesta di risarcimento danni all’assicurazione.