Come fornire la prova del danno esistenziale?

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Cosa è il danno esistenziale? Come si prova e quando va risarcito?

Quando si è riportato un trauma della strada con lesioni fisiche importanti, o danni che possano rientrare in casi accertati di malasanità e responsabilità medica, accade di frequente che la nostra vita, il nostro modo di vivere e le nostre abitudini vengano sconvolte e la vita non torni ad essere più quella di prima.

Pensiamo al caso di chi a seguito di un incidente stradale abbia perso l’uso di un arto,  o delle gambe e non possa più camminare, o di chi abbia perso la vista, o la capacità  di  procreare a seguito  di un  errato intervento  medico.

Il danno  esistenziale rientra nell’ambito dell’accertamento medico  legale ?

Certamente. Infatti nei  quesiti  che il giudice pone al CTU vi è  anche quello relativo  all’incidenza delle lesioni  nel normale svolgere delle attività  quotidiane e dinamico relazionali  della vita dell’individuo leso. Sarà  poi  compito del  giudice personalizzare il danno  con incremento in percentuale sull’effettiva entità  delle lesioni permanenti  accertate,  aumentando l’importo  risarcibile fino  al  49%.

La personalizzazione del danno ed il danno dinamico-relazionale.

Con la personalizzazione del danno apportata dalle Tabelle del Tribunale di Milano del  2021 la figura del danno esistenziale è  venuta ormai a scomparire,  tanto  da non  volerne più  i  giudici  sentirne parlare,  per essere assorbita in quello  che oggi  viene comunemente chiamato,  in  dottrina e giurisprudenza, danno dinamico relazionale.

In fondo  si tratta solo  di un mutamento  di  nome: quello  che prima veniva chiamato danno  esistenziale oggi  si  chiama danno  dinamico relazionale e rappresenta quella tipologia di  danno non patrimoniale che incide negativamente nella qualità della vita del  soggetto  che ha riportato una lesione perché non può  più  svolgere attività ludiche,  sportive, o  ricreative che prima era solito praticare e che costituivano per lui motivo  di  svago,  affermazione e piacere.

Danno esistenziale e personalizzazione del danno.

Il danno esistenziale è il danno arrecato all’esistenza, quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita di chi ha riportato un trauma, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute.

Nell’ambito della responsabilità civile per fatto illecito altrui,  nonostante l’altalenarsi  della giurisprudenza in merito e la personalizzazione del danno operata dal  giudice proprio per distinguere ogni singolo evento danno, il danno esistenziale mantiene una propria autonomia distinta sia dal danno patrimoniale, sia dal danno morale,  quale espressione di  una tipologia di danno  risarcibile quando si possa provare e documentare eventi tesi a sconvolgere le abitudini di  vita del danneggiato, incidendo  nella normale estrinsecazione della sua personalità.

Come si prova e calcola il danno esistenziale?

Non esiste un criterio univoco per la quantificazione del danno esistenziale, o  dinamico  relazionale che dir si  voglia.

La giurisprudenza è univoca nel ritenere che il danno deve essere risarcito nella sua interezza, ma senza duplicazioni risarcitorie e, proprio per questa ragione, è assai raro  che i  giudici tendano a  riconoscere e risarcire il danno esistenziale,  se non in presenza di prove inconfutabili e rigorose, attraverso il sistema della personalizzazione del danno, ovvero  aumentando in percentuale il valore del  danno biologico per le lesioni  subìte dal danneggiato per incidenti  particolarmente gravi.

Tuttavia, come per il danno morale,  espressione, invece, del dolore e della sofferenza interiore quale conseguenza del trauma riportato, la personalizzazione del danno operata dai  giudici,  per la liquidazione del danno dinamico relazionale, la cui forbice è molto ristretta, porta spesso,  soprattutto  ove non si sia assistiti  da avvocati con  specializzazione nel  risarcimento  del  danno per lesioni  causate da incidenti  stradali o responsabilità riconducibile a negligenza ospedaliera e medica, a  liquidazione di importi  irrisori, rispetto alla gravità  dei  danni  subiti.

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