Qualora in un incidente mortale ci sia la responsabilità anche solo parziale di un soggetto terzo, i prossimi congiunti o gli aventi diritto saranno risarciti sia dei danni patrimoniali, che non patrimoniali.
L’iter nel caso di un sinistro mortale, prevede che venga aperta sia una procedura penale (in cui i familiari dovranno nominare dei consulenti di parte), sia una civile in cui porre in mora l’assicurazione della parte avversa.
E singolare pensare che secondo parte della giurisprudenza che tutela gli interessi delle compagnie di assicurazione debba restare radicalmente esclusa la configurabilità del danno da morte e, dunque, il relativo ristoro quando dall’evento conseguano “meri disagi, fastidi, disappunti, ansie” non potendo considerarsi esistente in re ipsa (ossia per il solo fatto dell’esistenza in sé del vincolo parentale), ma richiedendo “l’allegazione (e la verificazione) precisa e circostanziata dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico”.
I parenti di chi è stato ucciso in un incidente stradale, hanno sempre diritto al risarcimento del danno per la perdita del rapporto affettivo intrattenuto con la vittima. Vediamo come ed in che misura. Con due sentenza della Cassazione la numero 10579/2021 e la numero 26300/21 (cui è seguita immediatamente la sentenza numero 263001/21) vengono ristabiliti e salvaguardati i diritti dei prossimi congiunti di chi è morto a causa di un fatto illecito, come nel caso di omicidio stradale, o decesso ospedaliero per casi accertati di malasanità. Dopo le incertezze relative alla quantificazione del danno ed alla prova del pregiudizio patito che gli eredi delle vittime della strada ed i familiari di chi aveva perso la vita per fatti riconducibili ad episodi di responsabilità medica avevano dovuto affrontare, a causa dell’orientamento discutibile delle giurisprudenza a seguito di sentenze come la 11200/2019 che stabiliva addirittura l’onere di dovere dimostrare la sofferenza a causa del dolore per la perdita del proprio caro per avere diritto al risarcimento del danno, su cui ADISM ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, la Cassazione torna a tutelare i diritti inviolabili dell’individuo sanciti dalla Costituzione. La Cassazione ha chiarito anche che nella liquidazione del danno agli eredi per l’uccisione di un proprio congiunto, si deve fare riferimento non soltanto al grado di parentela ed alla convivenza, o meno, con la vittima, ma anche all’età del defunto e a quella del congiunto superstite, come indicato nelle ultime Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Roma risalenti al 2019 che sono state prese come riferimento dal Tribunale di Milano nell’elaborazione delle più recenti tabelle di liquidazione del danno da morte pubblicate nel mese di giugno 2022.
Le tempistiche per fare richiesta del danno in un sinistro stradale e non rischiare il termine prescrizionale sono dettate nell’art. 2947, II comma, c.c. il quale stabilisce che “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in 2 anni”.
La stessa norma di legge (art. 2947cc) al comma III prevede che questo termine venga esteso nel caso in cui, a seguito del sinistro stradale, il soggetto responsabile abbia commesso un reato (omicidio stradale ex art. 589 bis cp o lesioni personali gravi e gravissime ex art. 590 bis cp legge n. 41 del 23.3.2016) allora, solo in questo caso, il termine prescrizionale applicabile è quello relativo al reato commesso.