Avvocato per infortunistica stradale. Quando?

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Di seguito si riportano alcune casistiche per le quali è possibile avviare una richiesta di risarcimento danni per un infortunio stradale.

Il tamponamento rappresenta la casistica più frequente di incidenti ed è disciplinato dall’art.149 del Codice della Strada, che al comma 1 sanziona il mancato rispetto della distanza di sicurezza,  quale grave comportamento tenuto durante la guida di un veicolo.

Una delle prime cause degli incidenti stradali è la distrazione alla guida, spesso associata all’uso del telefonino.

La stanchezza alla guida 

La stanchezza alla guida è un altro motivo che è causa di incidenti stradali. Per evitare il sonno al volante, molto pericoloso, è bene attenersi ad alcune precauzioni e soprattutto riconoscere i sintomi che possono causare un addormentamento.
L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale la persona viaggiava nel momento dell’incidente anche in presenza di tamponamento a catena.

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza 

Il mancato utilizzo della cintura di  sicurezza non esclude che la persona a bordo dell’autovettura possa essere risarcita per il danno subito, sebbene possa essere prevista una riduzione dell’entità del risarcimento stesso, in relazione ai postumi invalidanti che si sarebbero  potuti evitare ove avesse adoperato le normali precauzioni imposte dalla legge.

In caso di incidente stradale, il danno causato dal mancato funzionamento dell’airbag o da un difetto di funzionamento dell’airbag (per esempio, l’apertura anticipata dell’airbag) deve essere risarcito dall’assicurazione della casa automobilistica dalla quale si è acquistata l’autovettura operando il  diritto  di  rivalsa della compagnia assicurativa.

L’elevata velocità 

L’elevata velocità costituisce una delle cause più pericolose di incidenti  stradali: il danno si quadruplica al raddoppio della velocità, diventa nove volte maggiore quando la velocità si triplica e così via, secondo la formula dell’energia cinetica, con gravissime conseguenze, spesso purtroppo fatali, per chi  vi  rimanga coinvolto.
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L’usura delle gomme e, più in generale, il degrado d’uso sui ricambi, può comportare una diminuzione del risarcimento da parte dell’assicurazione.

La pioggia, l’asfalto stradale bagnato, sdrucciolevole, o  scivoloso sono frequentemente causa di incidenti stradali. Ad essere maggiormente coinvolti  sono i motociclisti. In caso di danni provocati dall’asfalto bagnato o scivoloso, l’Ente proprietario o gestore della strada è tenuto al risarcimento a titolo di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. a meno che non dimostri il caso fortuito, circostanza che esclude il risarcimento (come ribadito  dalla Cassazione  con ordinanza n. 6703/2018).

Il manto stradale deformato o la strada dissestata sono molto pericolosi durante la guida, soprattutto in moto e causa sempre più frequente di incidenti. Una sentenza della Corte di Cassazione del 2017 (n. 16657) ha confermato la responsabilità dell’ente locale per le lesioni subite a causa della deformazione del manto stradale, perché, nonostante fosse insidioso, il Comune non ha provveduto alla corretta manutenzione imposta al custode.

Nel caso dell’investimento di un pedone il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento al conducente e alla Compagnia assicuratrice del mezzo investitore. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2054 del codice civile, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire tutti i danni causati a cose e persone dalla sua circolazione, a meno che riesca a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il sinistro.  Il pedone non ha alcun onere della prova, è necessario dimostrare solo l’avvenuto sinistro e i danni riportati. In assenza di ulteriori prove, a differenza dello scontro tra veicoli, quando si presume sempre un concorso di colpa, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità viene sempre attribuita al conducente del veicolo. Vi sono, però, alcune situazioni in cui l’indennizzo può essere diminuito perché si ritiene che anche il suo comportamento imprudente abbia contribuito al verificarsi dell’incidente; così, per esempio, occorrerà valutare se l’investimento sia avvenuto dentro, o al di fuori delle strisce pedonali.

Nel caso di incidente  in retromarcia, vi  è una presunzione di  colpa a carico  del  conducente, che nel compiere tale manovra deve prestare una maggiore precauzione rispetto a quella adottata durante la guida normale  ed ha l’obbligo di dare precedenza ad altri veicoli o pedoni. La scarsa visibilità e l’assenza di sensori di parcheggio non giustificano chi fa retromarcia, che è  sempre tenuto  al  risarcimento  del danno  causato.

Per la violazione dei limiti di velocità in un centro abitato le sanzioni introdotte dal Codice della strada fanno riferimento all’entità del superamento del limite. Anche il risarcimento dei danni causati da un eccesso di velocità tiene conto della velocità oltre il limite prefissato.
L’art. 146 del Codice della Strada regola la violazione del segnaletica stradale, ossia il mancato rispetto della segnaletica stradale. Il risarcimento danni in un caso di questo tipo tiene in conto diversi elementi, tra i quali anche l’eventuale segnaletica stradale carente.

La guida contromano 

La guida contromano consiste nell’invasione della corsia opposta ed è molto pericolosa, potendo causare danni gravi. Nell’invasione opposta della corsia di marcia il danneggiato deve dimostrare che il sinistro è avvenuto a causa della condotta dell’altro veicolo per imprudenza,  negligenza ed imperizia.

La responsabilità di un sinistro causato da un sorpasso effettuato con una doppia striscia continua è grave. Secondo lo schema di risarcimento  delle assicurazioni, nel caso di incidente con sorpasso si prende anche in considerazione come si muoveva la controparte, perché può sussistere un concorso di colpa. Sono  assai  frequenti  incidenti  stradali in prossimità della linea di mezzeria ed in questi casi  la ricostruzione cinematica dell’incidente può  aiutare a  comprendere la dinamica e le relative responsabilità.

Il danno causato da un sorpasso non consentito è risarcito dall’assicurazione ai  sensi  del  Codice delle Assicurazioni private individuando la normativa applicabile,  a seconda della casistica e delle responsabilità. La manovra di sorpasso si può fare soltanto quando è consentita.

Il mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza e il mancato rispetto dello stop sono tra le prime cause di sinistri. In queste tipologie di incidenti ci sono tanti fattori da valutare, pertanto la richiesta del risarcimento dei danni va valutata caso per caso.

Nel caso di un incidente stradale avvenuto tra due veicoli in un incrocio regolato da un semaforo, chi ha attraversato l’incrocio con semaforo rosso ha sempre torto. L’onere della prova incombe, tuttavia, sul danneggiato  che potrà richiedere il  risarcimento anche alla propria assicurazione, qualora non siano rimasti coinvolti altri veicoli. E’ interessante osservare che non vi  è  obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo (Corte di Cassazione con sentenza 1365/2014).

Guida in  stato  di  ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza è regolata dall’articolo 86 del Codice della strada, che prevede una sanzione pecuniaria che va da euro 532 a euro 2.127. La sanzione si applica a chi sia trovato alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. In tale circostanza, si può applicare la rivalsa assicurativa, ossia, che può essere messa in pratica dalla compagnia di assicurazione di chi ha provocato l’incidente.

L’omissione di  soccorso  è un reato previsto  dall’art 593 del  Codice Penale. Per quanto riguarda la circolazione stradale, il Codice della Strada all’art. 189 disciplina il comportamento che gli automobilisti devono tenere in caso di incidente. La norma come primo obbligo impone di fermarsi, ma anche, ovviamente, di prestare assistenza e di porre in atto misure adatte a salvaguardare la sicurezza della circolazione (triangolo e quant’altro) e le esigenze probatorie.

Per quanto concerne i danni cagionati da buche stradali, un fenomeno sempre più diffuso è quello dei sinistri causati dalla cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi, come anche dalla mancanza o scarsa illuminazione.
In questi casi è possibile richiedere il risarcimento del danno al Comune e all’Ente proprietario del tratto di strada in questione. La richiesta presuppone la prova della dinamica del fatto e del nesso di causalità con le lesioni riportate a seguito della caduta. Bisognerà anche dimostrare la cosidetta “insidia o trabocchetto”: infatti l’art. 2043 cod. civ. obbliga al risarcimento del danno chi procura un danno ingiusto ad altri, mentre l’art. 2051, stesso codice di rito, statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa, o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno, essendovi l’obbligo per le amministrazioni di tenere in buon stato di manutenzione il suolo pubblico, affinché non costituisca pericolo per gli utenti.

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