La colpa nell’omicidio stradale
Il 23 marzo del 2016 il Parlamento approva la Legge n. 41, con la quale introduce nel codice penale il delitto di omicidio stradale previsto e punito dal nuovo art. 589bis c.p..
La norma – entrata in vigore due giorni dopo – punisce con la reclusione (di diversa entità avuto riguardo al grado di colpa e alle circostanze) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.
L’elemento soggettivo della colpa nell’omicidio stradale
Merita particolare attenzione l’elemento soggettivo della colpa ivi richiamato perché, se da un lato consente inevitabilmente di ampliare la casistica in cui può rinvenirsi la responsabilità penale, dall’altro non assume i connotati dell’imputazione coatta.
Concretamente: a nulla rilevano l’intenzionalità o la circostanza che l’evento sia stato o meno previsto; sono, al contrario, sufficienti negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti perché scatti l’imputazione per il reato di omicidio stradale.
Quando si applica la diminuzione della pena nell’omicidio stradale?
Tale rigidità normativa è contemperata dalla previsione di una diminuzione di pena fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (od omissione) del colpevole.
Viceversa, vengono puniti con una pena maggiormente afflittiva i soggetti che hanno causato l’evento mortale in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, coloro che hanno commesso infrazioni delle norme del Codice della Strada, ivi compreso l’obbligo di prudenza (superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso, sorpassi azzardati ecc.), coloro che non hanno conseguito la patente (o hanno la patente sospesa o revocata) o non hanno assicurato il proprio veicolo a motore, coloro che hanno provocato la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone ed infine i conducenti, responsabili di un omicidio stradale colposo, che si siano dati alla fuga.
Pena prevista per l’omicidio stradale
In ragione di ciò, la forbice edittale della pena è compresa dai 2 ai 18 anni di reclusione, a cui si possono susseguire le cd. “sanzioni accessorie”, anch’esse graduate in base alle circostanze di reato (dalla sospensione temporanea alla revoca della patente di guida).
La particolare severità del legislatore sul tema ha avuto riscontro anche nelle modifiche apportate al codice di procedura penale che garantiscono una maggiore speditezza dei processi appartenenti a questo genus e maggiori poteri in capo agli inquirenti, nonché negli adeguamenti del diritto sostanziale, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti e il raddoppio dei termini di prescrizione per l’omicidio stradale.
Omicidio stradale e risarcimento dei danni
Ai profili penalistici vanno poi a sommarsi quelli civilistici, che hanno senz’altro risentito della rinnovata intransigenza nei confronti della responsabilità per gli eventi lesivi e, in questo caso, mortali cagionati dalla circolazione stradale.
E’ infatti ben noto che a seguito di un sinistro stradale i danneggiati, prossimi congiunti del defunto, possano esperire azioni stragiudiziali e, se del caso, giudiziali, per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.
Nel caso di omicidio stradale la prima indicazione utile è quella di affiancare immediatamente all’Avvocato penalista un Collega civilista esperto in materia.
Attività da compiersi in sede penale e civile
Ciò in quanto se da un lato i primi adempimenti riguarderanno le cause della morte – ivi compresa l’autopsia che il Pubblico Ministero potrà disporre sulla salma – dall’altro non è sufficiente concentrarsi sulla sola attività conseguente al processo penale a carico dell’imputato, posto che detta attività deve necessariamente coordinarsi con quella dell’Avvocato civilista esperto in materia per il futuro giudizio volto al risarcimento di tutti i danni subiti.
In un primo momento – per quanto possa essere umanamente comprensibile e condivisibile – i prossimi congiunti potrebbero essere mossi da un sentimento di “mera vendetta giudiziaria” nei confronti dell’imputato cui attribuire le cause della morte del proprio parente, tralasciando la non meno importante attività stragiudiziale – o giudiziale – finalizzata al risarcimento.
Autonomia del procedimento civile da quello penale
Né va sottaciuta la concreta possibilità che gli esiti dei giudizi incardinati – penale e civile – siano diversi avuto riguardo ai parametri utilizzati dalle diverse autorità giudiziarie ai fini dell’accertamento del grado di colpa.
In effetti in ambito civilistico occorre considerare che possono essere richieste ed accertate ulteriori voci di danno, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il danno morale ed esistenziale, che possono pure essere oggetto di costituzione di parte civile nel processo penale ma che vedrebbero di molto allungati i termini per addivenire al risarcimento dovuto.
I vantaggi dell’azione civile nell’omicidio colposo
Né è il caso di sottovalutare la circostanza secondo la quale il Giudice penale – all’esito del giudizio – rimette solitamente le parti dinanzi al Giudice civile per l’esatta quantificazione del danno liquidando, se del caso, una somma a titolo di “provvisionale”.
Ebbene, a valle della breve sintesi normativa sin qui elaborata, appare evidente come una condotta facente parte della nostra quotidianità, quale la guida di veicoli a motore, possa essere foriera di gravi conseguenze giudiziarie, oltre che morali ed economiche.
Ragion per cui, nel caso in cui ci si trovi coinvolti in situazioni di tale natura in qualità di danneggiati, è buona regola rivolgersi immediatamente ad un Avvocato esperto nella materia penalistica unitamente ad un Collega esperto in quella civilistica al fine di ottenere un’ampia tutela dei propri diritti sotto tutti i profili affinché questi ultimi abbiano una precisa contezza dei fatti, delle risultanze probatorie, delle valutazioni tecniche e di ogni dettaglio utile a predisporre la più adeguata linea difensiva anche ai fini risarcitori.
Simone Palombi, Avvocato penalista del foro di Roma, Patrocinante in Cassazione