Cosa fare se si ha un incidente con una Bicicletta?
La bicicletta è un mezzo di trasporto sempre più utilizzato dalle persone, non solo per puro svago, ma anche per lo spostamento ordinario nelle città, per esempio per recarsi al lavoro: è economico, rispettoso dell’ambiente, rapido e mantiene in forma.
D’altro canto, tuttavia, può risultare pericoloso se guidato con troppa superficialità e a causa del comportamento scorretto degli automobilisti. La bicicletta è instabile su due ruote e purtroppo è sufficiente un piccolo scossone per causare incidenti, che spesso provocano lesioni, anche gravi. Come si vede qui di seguito, è proprio l’urto con autoveicoli la principale causa degli incidenti con la bicicletta.
CAUSE DEGLI INCIDENTI
- 29% Collisione con un veicolo motorizzato
- 17% Caduta accidentale, provocata da un evento improvviso, per esempio la manovra di un’automobile o il sopraggiungere di altri ciclisti.
- 13% Presenza di buche sulla strada o sulla pista ciclabile, ma anche di detriti o altri ostacoli che non sono stati rimossi
- 7% Scontro tra due ciclisti oppure tra un ciclista e un pedone
- 4% Movimento non prevedibile di un animale, come un cane
I DANNI PIÙ FREQUENTI
Le lesioni più comuni alle quali può andare incontro un ciclista sono causate da:
un veicolo che non si accorge della presenza del ciclista e sterzando a destra gli taglia la strada;
il ciclista stesso, che svoltando con troppa sicurezza a sinistra tagli la strada a un veicolo che sta sopraggiungendo;
un veicolo che provochi la collisione con il ciclista mentre sta effettuando una manovra, per esempio di parcheggio;
l’apertura improvvisa della portiera da parte dell’automobilista, che non ha guardato dallo specchietto retrovisore e non si è accorto quindi che il ciclista stava sorpassando la sua vettura.
COME SI OTTIENE IL RISARCIMENTO
Indipendentemente da come si sono svolti i fatti che hanno portato a un danno del ciclista causato da un incidente con un’automobile, è bene tenere a mente le modalità con le quali si muove la compagnia di assicurazione ai fini del risarcimento.
La bicicletta non è un veicolo motorizzato, per cui non si può compilare il modulo di constatazione amichevole, in base all’143 del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima”.
In sostanza, poiché la bicicletta non ha motore, per essa non è obbligatoria la copertura assicurativa e quindi dopo il sinistro per il risarcimento non si può utilizzare il modulo CAI (ex CID), che può essere utilizzato solo tra compagnie assicurative che esercitino il ramo RC Auto.
Insomma, in caso di incidente con bicicletta – ovvero un veicolo non a motore, per il quale non è prevista l’obbligatorietà della copertura assicurativa – non si potrà compilare alcun modulo di constatazione amichevole.
Cosa bisogna fare allora per essere risarciti dopo un incidente che coinvolga una bicicletta con un autoveicolo?
Il ciclista deve avviare la procedura di risarcimento ordinario, rivolgendosi alla compagnia assicurativa di chi ha causato il danno.
In pratica, quindi, dopo un incidente con la bicicletta il ciclista deve compilare una lettera di richiesta di risarcimento danni indirizzata alla compagnia assicurativa del danneggiante, dal momento che la legge individua il responsabile nel proprietario in solido con il conducente.
Poiché è obbligatoria l’RC Auto, dovrà essere quindi la compagnia assicurativa a pagare i danni, pertanto il modo più rapido per ottenere il risarcimento è quello di inviare la richiesta di risarcimento direttamente all’assicurazione del veicolo con il quale è avuto l’incidente.
Se hai bisogno di aiuto non esitare a scriverci, ADISM è a tua completa disposizione!