Last Updated on 18 Agosto 2024 by Gianluca Sposato
In questo articolo spieghiamo cosa fare se si verifica un incidente tra un veicolo e una bicicletta, quali precauzioni adottare e quale procedura di risarcimento danni si applica per i sinistri in cui il ciclista riporti lesioni stradali.
La bicicletta è un mezzo di trasporto sempre più utilizzato dalle persone, non solo per puro svago, ma anche per lo spostamento ordinario nelle città, per esempio per recarsi al lavoro: è economico, rispettoso dell’ambiente, rapido e mantiene in forma.
D’altro canto, tuttavia, può risultare pericoloso se guidato con troppa superficialità e a causa del comportamento pericoloso e violazione delle norme del Codice della Strada da parte degli automobilisti.
Cioò può avvenire anche in incidenti senza contatto.
La bicicletta è instabile su due ruote e, purtroppo, è sufficiente un piccolo scossone per causare incidenti stradali con la bici, che spesso provocano lesioni gravi al ciclista.
Come si vede qui di seguito, è proprio l’urto con autoveicoli la principale causa degli incidenti con la bicicletta.
Le cause degli incidenti con la bicicletta
Gli incidenti ai ciclisti, purtroppo, sono frequenti e le conseguenze in termini di danni fisici incidente stradale sempre gravi.
Di seguito riportiamo le casistiche più frequenti di incidenti che coinvolgono i ciclisti:
- 29% collisione della bicicletta con un veicolo motorizzato
- 17% caduta accidentale, provocata da un evento improvviso, per esempio la manovra di un’automobile, o il sopraggiungere di altri ciclisti.
- 13% Presenza di buche sulla strada o sulla pista ciclabile, ma anche di detriti o altri ostacoli che non sono stati rimossi
- 7% Scontro tra due ciclisti oppure scontro tra un ciclista e un pedone
- 4% Movimento non prevedibile di un animale, come un cane
Sul tema invitiamo a leggere anche l’articolo: chi ha ragione negli incidenti stradali
Cosa fare se si verifica un incidente tra un veicolo e una bicicletta: la richiesta di risarcimento danni
Le lesioni più comuni alle quali può andare incontro un ciclista sono causate da:
- un veicolo che non si accorge della presenza del ciclista e sterzando a destra gli taglia la strada;
- il ciclista stesso, che svoltando con troppa sicurezza a sinistra taglia la strada a un veicolo che sta sopraggiungendo;
- un veicolo che provoca la collisione con il ciclista mentre sta effettuando una manovra, per esempio di parcheggio;
- l’apertura improvvisa della portiera da parte dell’automobilista, che non ha guardato dallo specchietto retrovisore e non si è accorto quindi che il ciclista stava sorpassando la sua vettura.
La ricostruzione dell’incidente stradale è determinante per scongiurare l’attribuzione di un concorso di colpa e comprendere come si sono svolti i fatti che hanno provocato la caduta in strada del ciclista causata da un automobile.
La bicicletta non è un veicolo motorizzato, per cui non si può compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente stradale, in base all’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni.
La norma dispone che: “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima”.
In sostanza, poiché la bicicletta non ha motore, per essa non è obbligatoria la copertura assicurativa e quindi dopo il sinistro per il risarcimento non si può utilizzare il modulo CAI (ex CID), che può essere utilizzato solo tra compagnie assicurative che esercitino il ramo RC Auto.
Insomma, in caso di incidente con bicicletta – ovvero un veicolo non a motore, per il quale non è prevista l’obbligatorietà della copertura assicurativa – non si potrà compilare il modulo di constatazione amichevole d’incidente.
Cosa bisogna fare per essere risarciti dopo un incidente tra una bicicletta e un autoveicolo?
Il ciclista deve avviare la procedura di risarcimento ordinaria, prevista dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, rivolgendosi alla compagnia assicurativa di chi ha causato il danno.
In pratica, quindi, dopo un incidente con la bicicletta il ciclista deve compilare una lettera di richiesta di risarcimento danni indirizzata alla compagnia assicurativa del danneggiante.
Dal momento che la legge individua il responsabile nel proprietario in solido con il conducente.
Poiché è obbligatoria l’RC Auto, dovrà essere quindi la compagnia assicurativa a pagare i danni.
Pertanto il modo più rapido per ottenere il risarcimento è quello di inviare la richiesta di risarcimento direttamente all’assicurazione del veicolo con il quale è avuto l’incidente.