Il risarcimento del danno nell’omicidio stradale
I parenti che hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per la morte di un familiare che sia stata provocata in un incidente stradale sono: i genitori, i figli, i fratelli, i nonni ed il coniuge. Il Tribunale di Roma riconosce il diritto ad avere un indennizzo per la perdita del rapporto affettivo anche agli zii ed ai cugini. Secondo la Cassazione, tuttavia, bisogna provare il vincolo affettivo, che si può desumere anche presuntivamente.
Sono state pubblicate nel mese di marzo le Tabelle di liquidazione del Danno del Tribunale di Milano per l’anno 2021 che prevedono una diminuzione degli importi per i familiari delle vittime della strada, i quali secondo un orientamento della Cassazione, a dir il vero altalenante, nel caso in cui un proprio familiare sia rimasto ucciso in un incidente stradale, devono fornire la prova del vincolo affettivo e, dunque, della sofferenza per la perdita del proprio congiunto, per avere diritto al risarcimento del danno parentale; prova che si può acquisire anche in via presuntiva, ovvero a seconda di quello che un giudice voglia ritenere, secondo il suo prudente apprezzamento.
Incostituzionalità della prova del vincolo affettivo ai fini del risarcimento per l’uccisione di un familiare in un incidente stradale.
Il primo grosso problema da superare è, pertanto, quello relativo alla prova del vincolo affettivo cui sarebbe legata la possibilità di avere il risarcimento del danno da parte degli eredi della vittima e, dunque, della sofferenza per la perdita del proprio caro, senza di cui non si avrebbe diritto ad alcun risarcimento del danno. Problema che si pone con particolare riguardo per alcune categorie della vittima non conviventi, come i fratelli ed i nonni; mentre per quanto riguarda gli zii ed i cugini è del tutto singolare come il Tribunale di Milano tenda ad escluderli categoricamente, al contrario del Tribunale di Roma, con un contrasto che crea non pochi problemi in ordine alla possibilità per tali parenti di ottenere un risarcimento per la perdita del rapporto affettivo con un proprio familiare che sia rimasto vittima di un incidente stradale mortale.
Un ragionamento quello della prova della sofferenza per la perdita del familiare, oltre che disumano, fuori da ogni logica ed etica, ma soprattutto contro ogni principio di diritto ed in palese contrasto e violazione dei diritti fondamentali della Costituzione che fa molto comodo alle compagnie di assicurazioni pronte a liquidare somme irrisorie o niente, risparmiando così miliardi di euro.
La questione di legittimità costituzionale della prova del vincolo affettivo per il danno parentale sollevata da Adism
Sul punto relativo alla prova della sofferenza per la perdita del proprio caro quale condizione per avere diritto al risarcimento del danno, l’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente di Adism, che assiste in tutta Italia i familiari delle vittime della strada ottenendo risarcimenti da parte di compagnie assicurative anche oltre il massimale di polizza assicurato in favore di genitori che hanno perso i propri figli in incidenti stradali e famiglie spezzate dal dolore per la perdita dei propri congiunti, ha sollevato, in un giudizio di risarcimento danni relativo ad omicidio stradale, la questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, atteso che l’uccisione di un familiare in un incidente stradale rappresenta il più grande sconvolgimento che possa capitare nella vita di un essere umano e negare che costituisca violazione dei diritti degli eredi è nozione contraria ai principi basilari del sentire sociale e del diritto che è chiamato a tutelare la salute, la dignità sociale e l’uguaglianza sostanziale dell’individuo di fronte alla legge.
L’udienza si discuterà in Corte di Appello a Roma, dopo un secondo rinvio dalla Cassazione, il prossimo 29 aprile in una causa promossa dai fratelli di una delle tante vittime della strada che hanno ottenuto ragione dopo anni di battaglie solo in Cassazione ed ora si vedono chiedere indietro i soldi ricevuti a titolo di risarcimento danni per la morte del loro fratello che viveva all’estero, perché non avrebbero provato il dolore patito per la perdita dell’amato fratello, mai dimenticato.
Gli importi per i familiari delle vittime della strada
Importi ridotti per i familiari delle vittime della strada ed esclusione degli zii e dei cugini dalle Tabelle di Milano
Sono molte le Associazioni che si sono unite ad Adism ed hanno criticato apertamente il responso cui sono giunti i giudici milanesi con riferimento ai criteri stabiliti per il risarcimento da danno parentale a tutto vantaggio delle compagnie di assicurazione, sia in ordine alla categoria degli aventi diritto, che ai relativi importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno per la morte del proprio figlio, genitore, fratello, o nipote.
Restano esclusi i cugini e gli zii cui, invece, il Tribunale di Roma in aperto contrasto con il Tribunale di Milano attribuisce il diritto a richiedere il risarcimento del danno per la morte del proprio parente.
Dunque le Tabelle del Tribunale di Milano 2021 indicano come aventi diritto solo i parenti più prossimi del defunto: i genitori per la morte del figlio, i figli per la morte dei genitori, i fratelli per la morte dei fratelli ed i nonni per la morte dei nipoti.
Le somme riconosciute agli eredi di chi è morto in un incidente stradale
Circa gli importi riconosciuti dalle Tabelle del danno di Milano viene indicata una forbice molto ampia a totale discrezionalità del giudice o di chi è chiamato a liquidare il danno, sulla base proprio dell’intensità dimostrata del rapporto affettivo, che va:
– per i genitori che hanno perso un figlio
– per i figli che hanno perso un genitore
– per il coniuge non separato
da un minimo di 168,250,00 euro ad un massimo di 336.500 euro
– per i fratelli che abbiano perso un fratello
– per i i nonni che abbiano perso un nipote
da un minimo di 24.350,00 ad un massimo di 146.120,00
Si tratta di valori aleatori, nettamente più bassi rispetto a quelli indicate nelle Tabelle del Tribunale di Roma, che consentiranno alle compagnie di assicurazione, richiamandosi ad orientamenti altalenanti della cassazione, di liquidare importi minimi ai familiari delle vittime della strada, se non addirittura di non liquidare nulla a chi ha perso un familiare in un incidente stradale, contestando la mancata prova del vincolo affettivo, ovvero la mancata prova del dolore subito per la perdita del familiare che sia rimasto ucciso in un incidente stradale.
Importi del tutto inadeguati e discriminatori che mai potranno colmare il vuoto per la perdita del proprio caro che ha perso la vita in una tragedia stradale che Adism ha chiesto di rivedere al rialzo.