Polizza vita infortunio caso morte Covid
Un familiare muore per il Covid. La moglie ed i figli, quali eredi legittimi, chiedono alla compagnia di assicurazione di liquidare loro il premio caso morte per la polizza infortuni che il loro caro aveva contratto e che li vede beneficiari. Ma l’assicurazione non paga, con il pretesto che il Covid è una malattia e non un infortunio.
E’ veramente così? Come è possibile in caso di diniego dell’assicurazione a corrispondere il premio caso morte per Sars-Cov 2 tutelare i propri diritti?
Cerchiamo di fare chiarezza sulla posizione espressa dalla medicina legale e dalla giurisprudenza che si sta uniformando nei tribunali italiani in tema di polizze infortunio per caso morte per Covid 19.
Il rifiuto delle assicurazioni a corrispondere il premio caso morte per Covid
La presa di posizione dell’ANIA nel negare qualsiasi denuncia di infortunio per infezione da Sars Cov 2, se pur suffragata da riscontro documentale di avvenuto contagio da Covid nei termini di Copertura Assicurativa, definendola, senza alcuna verifica da parte del proprio medico fiduciario, come malattia, non ha alcuna giustificazione scientifica.
Il rifiuto a corrispondere il premio caso morte agli eredi aventi diritto, determina inadempimento contrattuale da parte dell’ente assicuratore, con tutte le conseguenze di cui all’art. 1218 cod. civ. anche in relazione al maggior danno.
Normativa in tema di polizze infortuni per caso morte Covid
L’evento infortunio che ha determinato il progressivo peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato fino alla sua morte, se ricondotto ad una infezione da Sars COV2, ha le caratteristiche dell’infortunio e non della malattia.
Vediamo perchè.
L’infezione da Covid rientra secondo gli usuali criteri di Polizza, a meno di specifiche esclusioni, nel contesto di “infortunio indennizzabile” trattandosi di evento lesivo tipicamente riconducibile a causa esterna, fortuita e violenta.
La causa violenta, fortuita ed esterna dell’infortunio.
Un infortunio è indennizzabile quando l’evento sia ascrivibile ad una causa unica che presenti le seguenti caratteristiche:
- 1) sia esterna: che provenga cioè al di fuori del corpo
- 2) sia fortuita: imprevedibile e accidentale
- 3) sia violenta: cioè concentrata nel tempo in rapporto alla causa lesiva nel determinare lesioni corporali o la morte.
Differenza tra infortunio e malattia
- L’infortunio è qualsiasi evento lesivo riconducibile ad una causa esterna, fortuita e violenta.
- La malattia, invece, si ha quando una causa lesiva agisce in maniera “diluita nel tempo”, per la quale non è possibile indentificare un unico momento lesivo.
In tema di Covid19 non è corretto parlare di condizione lesiva equiparabile ad una “malattia” che nei contratti di Polizza si intende per esclusione, ovvero come “ciò che non è infortunio”.
Morte da Covid: in quali casi l’assicurazione deve pagare?
L’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario.
La causa può, inoltre, considerarsi “violenta” in quanto certamente il contatto non è dilatato nel tempo, in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale.
La causa è sicuramente “esterna” perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi quale elemento proveniente dall’esterno. Non per nulla il primo e più rudimentale rimedio contro siffatta infezione è costituito dal porto della mascherina, che serve proprio ad evitare il contatto con siffatta causa “esterna”.
Il parere della medicina legale sulle Polizze infortuni e Covid 19
Il Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, dott. Zoli, ha confermato che, anche nell’ambito della polizza privata contro gli infortuni, l’evento infettante costituisce infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale.
Sul punto anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20941 del 28.10.2004 ha ritenuto che “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, si configura la causa violenta anche nell’azione di fattori microbici o virali i quali, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, purché tale azione, anche se gli effetti si manifestino dopo un certo lasso di tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’ attività lavorativa anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione.”
Il Prof. Enzo Ronchi, Professore Ordinario di Medicina Legale dell’Università di Milano, ha pubblicato un articolo sui fronti contrapposti in tema di Polizze assicurative e Covid 19 che di seguito riportiamo
Fronti contrapposti e barricate su polizza infortuni e Covid19
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