Il risarcimento del danno tra prove e giudizio

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Il risarcimento del danno tra prove e giudizio

Per avere diritto al risarcimento del  danno bisogna dimostrare il nesso di  causalità tra la condotta illecita subìta e il danno riportato.  La prova da fornire deve essere dettagliata e precisa per avere valore legale.

Oneri del danneggiato per provare il danno

Il danneggiato che abbia riportato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, per ottenere il relativo risarcimento ha l’onere:

  • di descrivere dettagliatamente il fatto, indicando le modalità e le conseguenze sulla sula salute e sulla sua vita relazionale e lavorativa.
  • di allegare la relativa documentazione che comprovi il danno stesso ed il nesso di causalità con la condotta del  danneggiante, oltre ad articolare dettagliatamente i capitoli  di prova sulle circostanze che intende provare con i  nominativi  dei  relativi

Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, secondo quanto  stabilito  dalla giurisprudenza di  legittimità (Cass. 691/12), non devono essere limitate alla sola prospettazione della condotta colpevole della controparte.

Il danneggiato deve descrivere dettagliatamente le lesioni,  patrimoniali  e non patrimoniali, prodotte dalla condotta del  responsabile civile, mettendo il  convenuto in  condizione di  conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento,  a prescindere dalla loro  esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio  al  riguardo.

Quali criteri deve adottare il  giudice per  la valutazione del danno?

Il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri  attribuitigli dall’ordinamento  giuridico, per la liquidazione del danno patito dalla vittima.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24469/14, ha rammentato che la vittima di una fatto illecito ha diritto alla massima tutela, imponendo al giudicante zelo solerte nella conduzione dell’istruttoria e logica stringente nella motivazione delle proprie decisioni.

In base a tale principio non ammettere le prove a sostegno della propria richiesta risarcitoria e giudicare in assenza di  queste rappresenta una condizione di  impugnazione della sentenza per nullità della stessa.

Infatti la Cassazione, con sentenza n. 3011/2021, ha  precisato che è  causa di nullità  rigettare le prove che siano  ammissibili e poi la domanda perché non provata; come è  causa di  nullità della sentenza ritenere una testimonianza non esaustiva senza previamente porre al testimone  domande a chiarimento d’ufficio  (Cass.  17981/20).

Il giudice come procede alla liquidazione del danno?

Il giudice deve spiegare quali  criteri  ha adottato per la liquidazione del  danno ed in  che misura ha tenuto  conto  delle peculiari  circostanze che sono state allegate e  provate.

Un problema, con riferimento  ai  criteri  di  quantificazione del danno biologico  nella medicina legale,  si pone in ordine al barème, che oltre ad essere scelto dal  giudice deve essere unico per tutti i casi, oltre che scientificamente condiviso  ed aggiornato per non  creare disparità  di  trattamento (Cass. 1174/21).

Valutazione del danno e barèmes medico legali

I barèmes sono tabelle elaborate dalla medicina legale che esprimono in misura percentuale il livello  di  disfunzionalità  rispetto  alla sfera quotidiana di  attività  dell’essere umano.

I principali barèmes in uso sono stati elaborati da Buzzi, Barbagna e Ronchi-Mastroroberto-Genovese con criteri di  valutazione che non  coincidono e che, pertanto, comporterebbero  valutazione della stessa tipologia di danno in  misura differente ove non venga stabilito univocamente a quale barème fare riferimento.

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