Indennizzo diretto, le lacune di un impianto normativo

Last Updated on 23 Marzo 2024 by Gianluca Sposato

Il Codice delle assicurazioni private, introdotto con D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 68 del 21.5.2018 è la raccolta delle norme che regolamentano il contratto di assicurazione obbligatorio che garantisce la responsabilità civile nella circolazione stradale.

Per quanto riguarda le procedure di risarcimento bisogna distinguere diverse tipologie a seconda che l’incidente abbia coinvolto solo due o più veicoli, all’entità delle eventuali lesioni scaturite, al coinvolgimento di pedoni, ciclisti, trasportati, veicoli non assicurati dovranno essere tassativamente rispettati i dettami  degli art. 145, 149, 148 e 141.

La vera novità è rappresentata dalla procedura di indennizzo diretto, ovvero  dalla possibilità di essere risarciti attraverso l’assistenza legale gratuita direttamente dalla propria compagnia di assicurazioni quando ricorra un incidente che coinvolga due mezzi assicurati, da cui siano scaturiti danni a cose, o lesioni micro permanenti (fino  a 9 punti  di I.P.).

Indennizzo diretto, le lacune di un impianto normativo: l’articolo 149 del codice delle assicurazioni private

L’art 149 Cod. Ass. dispone che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti, o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

Se da un lato tale procedura semplifica molto l’iter per il risarcimento, non prevedendo neanche l’assistenza obbligatoria di un legale per soli danni a cose,  dall’altro presta il fianco a critiche sia per la tutela legale messa a disposizione dalle stesse compagnie che devono provvedere poi alla liquidazione dei  danni.

Con l’evidente contraddizione nonché incompatibilità a poter fare allo stesso modo i propri interessi e quelli dell’assicurato, sia per la facilità di aggirare stretti  controlli.

Inoltre, non vengono diffusi i dati relativi ai rapporti interni tra compagnie assicurative ed i costi da queste sostenuti per attuare la rivalsa nei confronti dell’impresa effettivamente responsabile del  sinistro causato.

Costi che gravano sempre sull’assicurato, a scapito di  risarcimenti sempre meno  adeguati all’effettiva entità dei danni subiti.

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