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Risarcimento Danni

La personalizzazione del danno

La personalizzazione del danno Un danno fisico dovrebbe avere la stessa valutazione per qualunque danneggiato  della stessa età, ma il giudice può aumentare il valore del punto riconosciuto in presenza di  alcune aggravanti, che l’infortunato deve dimostrare. Si parla in questi casi di personalizzazione del  danno. Come avviene la personalizzazione del danno? Il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico-relazionale  (un tempo  chiamato  danno  esistenziale) al netto della voce del danno morale ( Cass. 15733/22 ). Per operare la personalizzazione il danneggiato  deve fornire prova documentale inerente le conseguenze che le lesioni hanno avuto nella sua vita di relazione, come nel caso di una persona dello spettacolo che abbia avuto il volto sfigurato, o di un atleta che non abbia potuto più praticare lo sport cui era dedito prima dell’infortunio. L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni L’articolo  138  del  Codice delle Assicurazioni Private  chiarisce che il danno biologico è inerente alle lesioni riportate dal  danneggiato e come tale, ove provato,  può incidere su aspetti dinamico-relazionali della vita dell’infortunato. Viceversa, il danno morale altro non è che il dolore provato quale conseguenza delle lesioni,  uno stato d’animo inerente la dimensione interiore della persona, del tutto indipendente. Il danno morale rientra nella personalizzazione? Secondo le più recenti pronunce della cassazione il danno morale non rientra nella personalizzazione e gode di piena autonoma (Cass. n. 25164/2020). Il danno morale, ovvero la sofferenza provata a seguito di un incidente ( come può  essere la rottura di denti, o di un braccio ) non essendo quantificabile secondo i canoni medico-legali non dovrebbe essere ricompreso nella personalizzazione del danno, per lo meno in tema di macro lesioni. Affidati ad Adism per ottenere il risarcimento delle lesioni Se hai riportato  lesioni a seguito di un grave incidente stradale, o per errore in campo medico, se sei il familiare di una persona morta in un incidente, o per errore medico affidati ad Adism. Adism Associazione Incidenti Stradali e Malasanità ti mette a disposizione il migliore avvocato e medico legale esperti per il risarcimento di gravi danni e danno da perdita del rapporto parentale. Adism è presente su tutto il territorio nazionale ed ha ricevuto l’Apprezzamento Consiglio dei Ministri per il fattivo contributo volto a tutelare i soggetti danneggiati da incidenti stradali. Scrivi  a info@adism.it o  chiama  il numero nazionale 347.8743614 per affidarci il  tuo caso nessun anticipo spese, paghi solo a risarcimento ottenuto. 

Tabella Unica Nazionale del danno di non lieve entità
Risarcimento Danni

La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità

Approvata la Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità Lo scorso 16 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209. Sorprende che a promulgare la Tabella Unica Nazionale del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità sia stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e non il Ministero della Salute, cui compete il tema del danno biologico. L’A.D.IS.M. Associazione Difesa Infortunati Stradali, osserva che lo schema prevede per i danneggiati importi risarcitori inferiori fino al 25% rispetto alle Tabelle adottate dai tribunali di Roma e di Milano, i cui valori da oltre un decennio sono confermati dalla Cassazione. Come per la normativa sul risarcimento diretto, stride la concomitante esigenza di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi del sistema assicurativo”. 1-DPR-MACROLESIONI-12.1.2024 2-REL-ILL-11.01.2024-REV I principi di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209 L’articolo 1 della norma dispone che per garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, di intervenire con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Giustizia. Il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito l’IVASS, per provvedere alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. La Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità deve tenere conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi:  per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità; il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi; il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale Danno morale e danno esistenziale nella Tabella Unica Nazionale del Danno di non lieve entità Per considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per ogni punto riconosciuto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento viene considerato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Quando la menomazione accertata incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali ( danno  esistenziale ) purché siano documentati e accertati, l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato fino  al 30 per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Prevalgono gli interessi assicurativi, Adism esclusa dai lavori preparatori Ai lavori dello schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209 hanno partecipato associazioni vicine all’ANIA ed i diritti dei danneggiati di  avere un equo risarcimento in caso di menomazioni gravi è passato in secondo ordine rispetto agli interessi assicurativi. Per tale ragione l’Avvocato Gianluca Sposato Presidente di Adism e rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati ha inviato una nota al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di non promulgare il DPR. In particolare si osserva che il valore del punto del danno biologico euro 939,78 attribuito è lo stesso per le lesioni di lieve entità, inferiore al valore riconosciuto dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile pari ad euro 1.198,76. Il Dott. Enrico Pedoja Direttore della Commissione tecnico scientifica di Adism aveva fatto pervenire delle osservazioni al Ministero della Salute richiamate nello schema del DPR di cui però non si è tenuto conto. Presidente Mattarella DPR art 138 D Lgs 209_2005 Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica della Tabella per le macrolesioni Lo schema di decreto è composto da quattro articoli e da due Allegati. Articolo 1 (Adozione della tabella unica nazionale)L’articolo 1, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale delle lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata, reca nello specifico, al comma 1, l’adozione:a) delle tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;b) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138,comma 1, lettera b), e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;c) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del

Medicina Legale

L’accertamento del danno biologico

Il calcolo del danno biologico Abbiamo chiesto al Dott. Enrico Pedoja, Referente del comitato tecnico scientifico di ADISM e Presidente della Società medico legale triveneta,  il punto della situazione, alla luce del costante evolversi della giurisprudenza, sull’accertamento e modalità di calcolo del danno biologico come inteso oggi dalla medicina legale e dei relativi criteri applicati per la sua valutazione. Il problema interpretativo del danno non patrimoniale Con riferimento alle attuali necessità di una parametrazione risarcitoria onnicomprensiva, equilibrata e non automatica del danno alla persona, l’immodificata configurazione medico legale del concetto di danno biologico, determina la persistenza di un sostanziale  “equivoco” interpretativo. Il problema si pone in ordine ad una “incongrua interpretazione” tecnica, tra differenti  correnti di pensiero e pronunce della Cassazione: ritenere di avere, col solo barème, la  possibilità di una definizione completa ed automatica delle componenti biologiche del “danno non patrimoniale”. Cosa si intende per danno biologico? Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito. Come si determina il calcolo del danno biologico? La valutazione ed il calcolo del danno biologico è espresso in termini di percentuale della menomazione all’integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti. Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva. In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull’integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali ( ex danno  esistenziale ). Elementi di prova ai fini del calcolo del danno biologico L’intervento tecnico dello specialista medico legale si basa esclusivamente sull’integrazione degli elementi probatori clinico strumentali ricavati in corso di indagine tecnica con  parametri afferenti esclusivamente a disfunzionalità anatomiche e/o psichiche dell’essere umano. Così da consentire di esprimere, motivatamente, il calcolo del danno biologico con percentuali di invalidità permanente calcolate esclusivamente rispetto a riferimenti “convenzionali” di disfunzionalità anatomica, o psichica. La variazione percentuale di invalidità permanente biologica si basa, dunque, su esclusivi criteri clinico – strumentali di riferimento scientifico, ma in nessun caso l’eventuale incremento o decremento del parametro “invalidità” permanente biologica (la causa) determina tassativamente, una automatica e proporzionale ricaduta negativa (effetto) sugli atti della vita quotidiana. Dissonanza che appare ancor più evidente ove si debbano considerare ai fini  del risarcimento del danno biologico anche le ripercussione della invalidità biologica sugli aspetti dinamico relazionali, derivandone la scarsa valenza probatoria dello stesso “postulato” medico legale di danno biologico. In sostanza il baréme esprime solo riferimenti percentualistici di disfunzionalità biologica rispetto al 100% della validità anatomo-psichica dell’essere umano. Danno biologico, la valutazione degli aspetti dinamico relazionali In ipotesi di sistema liquidativo tabellare il problema si pone laddove occorre riconnettere la stessa “causa” (invalidità permanente biologica) a “effetti” di danno alla persona differenti tra loro (capacità lavorativa generica rispetto agli atti della vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali). Come si può giustificare che una analoga quota di invalidità permanente biologica determini sempre una analoga ricaduta negativa sul “fare quotidiano” del danneggiato? Come si può ammettere che l’apprezzamento “quantitativo” di un danno alla persona (Invalidità permanente biologica) possa ricomprendere gli aspetti “personali e dinamico relazionali” dello stesso? Per fare un semplice, ma concreto, esempio applicativo il giurista dovrebbe domandarsi il motivo per cui un soggetto splenectomizzato (valutato complessivamente secondo barème con una IP del 10%) ha la stessa ricaduta sul fare quotidiano e sui comuni aspetti dinamico relazionali rispetto ad altro danneggiato portatore di una anchilosi della caviglia, di ben altro impatto esistenziale, al quale qualsiasi barème assegna una analoga invalidità permanente del 10%. Incongruità liquidativa delle Tabelle di calcolo del danno biologico Sono due entità di danno alla persona totalmente differenti (sia per la ricaduta sul “fare quotidiano e dinamico relazionale”, sia sul “sentire” del danneggiato) che dimostrano l’incongruità liquidativa delle Tabelle, ove correlate in via automatica alla sola sulla componente “quantitativa” di danno biologico (la invalidità permanente – I.P.). Considerazioni che assumono particolare rilievo per i casi definibili, secondo applicazione degli stessi barème e per prassi relativa alla valutazione medico legale del danno, quali “macro-invalidità”. Costituiti, di fatto, dal computo complessivo di lesioni di lieve entità, con ricaduta esistenziale palesemente difforme rispetto a casi di analogo riscontro “quantitativo” ma rappresentati, tuttavia, da un’unica macro menomazione. Si consideri ad esempio la stima di un danno biologico del 15 per cento conseguente al computo  di menomazioni plurime “coesistenti” dovute agli esiti di traumatismo plurifratturativo costale semplice associato ad esiti medi di un frattura para articolare di polso in arto non dominante, a esiti medi di frattura composta di metatarsi e ad esito cicatriziale estetico apprezzabile localizzato in regione corporea non coinvolgente il volto, rispetto ad analoga invalidità permanente del 15 per cento riferibile agli esisti di grave frattura articolare di ginocchio trattata con protesi. È possibile ammettere la stessa ricaduta della complessiva invalidità permanente biologica sugli atti della vita quotidiana sugli aspetti dinamico relazionali? La logica ed il buon senso porterebbero ad escluderlo. Si tratta quindi di “squilibri valutativi dell’attuale postulato di valutazione medico-legale di danno biologico, utilizzato ai fini di prova risarcitoria tra causa ed effetto” forieri, ove sussista un automatismo liquidativo, di evidenti sperequazioni risarcitorie, che necessitano, in contesto di un metodo di liquidazione tabellare, di opportuni ed adeguati parametri correttivi medico-legali. Il calcolo del danno biologico ed risarcimento del danno non patrimoniale Sulla base di tali considerazioni ne deriva che, ai fini del calcolo del danno biologico e risarcimento del danno non patrimoniale di tipo “tabellare”, che preveda quale presupposto la sola disfunzionalità anatomo-psichica, la  personalizzazione del danno non potrà che realizzarsi con l’applicazione di un distinto parametro di ordine “qualitativo” per determinare l’effettiva ricaduta “esistenziale” della disfunzionalità accertata sul comune fare personale e sentire di qualsiasi persona portatrice di quella determinata condizione menomativa. Componente di danno “ontologicamente” differente e svincolata dal “danno morale” che –come già affermato dalla

accertamento medico legale
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L’accertamento medico legale del danno

L’accertamento medico legale del danno Chi riporta lesioni gravi a seguito di un incidente stradale, o per errore medico, può rivolgersi alla nostra Associazione per essere assistito da un avvocato e medico legale per l’accertamento medico legale del danno. Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità, grazie ad un accordo nazionale con i migliori medici legali e avvocati, tutela i diritti dei danneggiati ai fini del risarcimento dei danni fisici. Come vengono valutate le lesioni dal medico legale? La determinazione dell’invalidità e del danno avviene sempre in sede di visita medico legale. Sia attraverso l’esame della documentazione e dei referti medici, che visita medica del danneggiato da parte del consulente incaricato dalla compagnia di assicurazione. Ad ogni lesione viene attribuito un punteggio, il cui valore si somma all’entità del trauma delle lesioni riportate. Così ad esempio: trauma toracico + frattura malleolo + frattura costale + trauma cranico non commotivo = punti di invalidità permanente 10 sulla scorta del barheme di medicina legale applicato. Quali documenti portare alla visita medico legale? Quando le lesioni si sono stabilizzate si può procedere all’accertamento medico legale di parte, necessario per valutare il danno biologico. Successivamente l’avvocato di parte inviterà la compagnia di assicurazioni  a nominare un medico legale fiduciario, per sottoporre a visita il danneggiato. La consulenza medico legale di parte, oltre al certificato di avvenuta guarigione, permette al danneggiato che ha riportato un politrauma della strada, pedone, o motociclista, di avere una valutazione del danno. Ciò senza dovere rimettersi esclusivamente al giudizio del medico legale fiduciario della compagnia assicurativa. In ambito di responsabilità medica, a maggior ragione, risulta indispensabile per dimostrare la malpactice cui si è stati sottoposti, negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. I documenti e referti medici, lastre e diagnostica per immagini su cd o altro supporto informatico, devono essere portati in visione in originale alla visita medico legale. Come le spese mediche sostenute, unitamente a fotocopie del tutto, da lasciare in esame al medico legale incaricato dell’accertamento delle lesioni. Cosa rientra nell’accertamento medico legale del danno biologico? Oggetto dell’accertamento medico legale sono le lesioni fisiche riportate dal danneggiato. Ovvero quello che viene chiamato danno biologico, che comprende sia l’invalidità permanente, che l’inabilità temporanea assoluta e relativa al lavoro e ad ogni altra attività. Dunque, non è indagine di accertamento medico legale, se pure interessa ai fini della personalizzazione del danno, il danno dinamico relazionale, o danno esistenziale, che deve essere provato. Per il danno morale e l’incremento del punto, la prova della sofferenza subita dal danneggiato, può essere desunta anche presuntivamente in presenza di politraumi e gravità delle lesioni accertate. Accertamento della perdita della capacità lavorativa Purtroppo capita frequentemente che, in presenza di lesioni gravi, vi sia anche una menomazione della capacità lavorativa. O che, peggio ancora, superati sei mesi di assenza prolungata dal lavoro il lavoratore, anche a tempo indeterminato, subisca il licenziamento per superamento dei giorni di comporto. In questo caso al danno non patrimoniale per le lesioni riportate, si  aggiunge il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa, che dovrà essere oggetto di indagine e valutazione medico legale. Disaccordo sulle lesioni accertate in sede di visita medico legale Ove vi sia disaccordo sull’entità delle lesioni accertate in sede di  visita medico legale,  la negoziazione assistita e la mediazione, sono istituti propedeutici a promuovere una causa civile. Per chi ha avuto un grave trauma stradale, o riportato lesioni per errato intervento medico, quando sorgono contestazioni in ordine alla responsabilità e colpa si prospetta la strada del tribunale. In sede giudiziaria il medico legale di parte del danneggiato e della compagnia assicurativa rivestono il ruolo di CTP, consulenti medico legali di parte. Deciderà il giudice a chi affidare l’incarico di valutare le lesioni ed il danno fisico, rispondendo a quesiti medico legali, anche in ordine al nesso di  causalità tra evento e lesioni. Ciò nominando un CTU, consulente medico legale d’ufficio, che coordinerà e dirigerà le operazioni peritali. Le spese di CTU normalmente vengono poste a carico del danneggiato che, all’esito vittorioso della causa, avrà diritto al rimborso, come anche delle spese sostenute per il proprio CTP.  

Responsabilità Medica e Malasanità

Il danno odontoiatrico

Il danno odontoiatrico Quando è responsabile il dentista? Il dentista è tenuto a risarcire i danni che, nel trattamento delle cure, ha arrecato al paziente se non ha adempiuto esattamente alla prestazione dovuta. A fare scaturire la responsabilità medica è la mancata, o parziale, esecuzione del contratto d’opera professionale che vincola il dentista all’erogazione delle cure concordate. Affinché si possa provare il danno causato dal dentista deve esserci un nesso di causalità tra quanto denunciato dalla vittima riguardo l’errato intervento, in relazione all’esatta esecuzione della prestazione professionale richiesta. Il trapano del dentista ancora un incubo per molti La responsabilità civile dell’odontoiatra non può prescindere da una valutazione della condotta sanitaria, anche per cure particolarmente dolorose e inappropriate. Il dentista negligente è sempre responsabile se non fornisce la prova e riesce a dimostrare di non aver danneggiato il paziente. Quando il paziente ha sofferto durante le cure Nonostante i progressi della scienza nel campo, il trapano del dentista costituisce ancora un vero incubo per molti pazienti e l’ odontofobia è una patologia studiata e curata in ambito medico e psicologico, di cui soffrono molte persone. Basti pensare ad interventi di chirurgia orale eseguiti da personale non autorizzato, come l’odontotecnico, o peggio ancora da chi esercita in modo abusivo la professione di dentista. Come avviene la valutazione del danno odontoiatrico? Ai fini della responsabilità civile del dentista è importante distinguere tra danno evento ovvero la lesione arrecata al paziente dall’errore medico ( come ad esempio la cura canalare sbagliata, o l’estrazione sul dente sbagliato) danno-conseguenza, ovvero l’insieme delle conseguenze lesive scaturite dall’errato intervento del dentista ( non potere più sorridere, o masticare ). Le Tabelle di calcolo del danno dentario Per quanto concerne la valutazione del danno dentario occorre tenere presente anche del fattore estetico e  della sofferenza morale provata Inoltre delle spese odontoiatriche sostenute e necessarie per riparare all’eventuale danno causato dal dentista, la valutazione del danno biologico in medicina legale ha i seguenti valori di riferimento: perdita di un incisivo o canino arcata superiore 2 punti di  I.P. perdita incisivo o canino arcata inferiore 2 punti I.P. perdita di un premolare 1,5 punti  di  I.P. perdita di un molare 2 punti  di  I.P. perdita di tutti i denti arcata superiore 15 – 20 punti I.P. perdita tutti i denti  arcata inferiore 13 – 18 punti I.P. A queste indicazioni di base possono aggiungersi incrementi ove vi sia danno estetico al sorriso del paziente, o non sia possibile rimediare con cure odontoiatriche appropriate al danno causato dal dentista. Il danno odontoiatrico nella medicina legale L’Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, anche per contrastare l’esercizio improprio o abusivo della professione medica, ha pubblicato le Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico. Le Tabelle prendono in esame sia il danno psichico che la personalizzazione del danno che deve operare anche in ambito di responsabilità medica del dentista. ADISM ringrazia l’ANDI per il lavoro svolto e riporta di  seguito le Tabelle di valutazione del danno causato dal dentista Tabelle-valutazione-danno-ANDI-ProOF Se hai riportato un danno odontoiatrico chiama il numero nazionale Legale24h 347.8743614 o scrivi all’indirizzo di posta elettronica info@adism.it

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L’accertamento medico legale del danno

Come si svolge l’accertamento medico legale del danno? Le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale 2021 elaborate dal Gruppo Danno alla Persona del Tribunale di Milano, contengono importanti novità. Tra queste è importante porre attenzione al lavoro per consentire l’accertamento e quantificazione del danno non patrimoniale. La liquidazione del danno non patrimoniale si riferisce alle lesioni fisiche riportate a seguito di un incidente stradale, o risarcimento per errore medico e avviene attraverso una serie di approfondimenti e quesiti medico legali. Quali tipologie di danno deve accertare il medico legale? Oggetto di valutazione della medicina legale è il danno biologico, ovvero il danno alla vita e alla salute, enunciato dal comma 2 degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Deve trattarsi, dunque, di una lesione che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ciò indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito che, invece rientra nella sfera dell’accertamento del danno patrimoniale. Come accerta l’entità del danno il medico legale? Accertamento del danno con metodo clinico, strumentale e visivo. Un primo aspetto è quello di evitare le frodi assicurative, in costante aumento e, dunque, il rischio di indennizzi per negligenze colpose nell’accertamento medico legale delle lesioni micro permanenti di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, oggetto di indennizzo diretto. Per tale ragione si è ritenuto di adottare un unico quesito medico legale. Dunque, un quesito valido anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni, in base al quale l’accertamento della lesione del bene salute sarà sempre effettuato, quali che siano la genesi causale e l’entità della lesione prospettata dal danneggiato, “a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo”. Il medico legale deve accertare anche il danno morale? La Cassazione ha chiarito che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di valutazione e liquidazione anche i pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, come il danno morale. Ovvero la sofferenza interiore, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione causata da un trauma, come può essere l’amputazione di un arto, la perdita della vista, o della capacità di  procreare. Per la Cassazione il danno morale non rientrerebbe nella determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, pur dovendo essere oggetto di indagine. Il medico legale deve accertare anche il danno esistenziale? Occorre premettere che nella terminologia più recente della giurisprudenza non si parla più di danno esistenziale, ma di danno dinamico relazionale, che rientra certamente nell’accertamento medico legale. Tale posta di danno riguarda la separata valutazione degli effetti che un incidente può avere nella vita del danneggiato, per lo sconvolgimento delle sue abitudini di vita, come nel caso in cui sia costretto a non potere più camminare perché in sedia a rotelle. Tuttavia, l’accertamento del danno nella vita di relazione richiede maggiore attenzione ed accuratezza nella fase della allegazione e prova dei fatti, non potendo essere liquidato in assenza di documentazione e prova specifica. Il contributo del medico legale deve essere espresso solo in forma descrittiva, per coadiuvare il Giudice, o le parti in sede stragiudiziale, nella corretta quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima. Riassumendo la valutazione della sofferenza, menomazione-correlata, secondo una aggettivazione in scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima) ai fini della personalizzazione del danno. In base a quali criteri opera la personalizzazione del danno? Secondo le Tabelle di liquidazione del danno di Milano che, tuttavia, non trovano applicazione costante, il danno non patrimoniale può essere aumentato attraverso il sistema della personalizzazione. Ciò in presenza di determinate circostanze documentate e provate che incidano  sia a livello di sofferenza interiore, che nella vita di relazione del danneggiato. Dunque, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati. Ovvero, ma solo ai sensi del terzo comma dell’art. 139 del  Codice delle Assicurazioni, causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, il Giudice potrà riconoscere un aumento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Pertanto, solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà darsi ingresso ad accertamento medico-legale del danno sulle circostanze personalizzanti dedotte. L’accertamento medico legale del danno: il nuovo quesito medico legale  Con il nuovo  quesito medico legale, aggiornato nelle Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di  Milano 2021, il C.T.U. deve fornire al Giudice tutti gli elementi utili per accertare non solo l’entità del danno biologico dinamico-relazionale temporaneo e permanente, ma anche il grado di sofferenza soggettiva interiore correlata alla lesione dell’integrità psicofisica “menomazione-correlata”. Per l’accertamento medico legale del danno, pertanto, si deve fare riferimento a: la capacità o meno del soggetto di percepire gli effetti della malattia e della menomazione permanente sul “fare quotidiano”; quale barème di valutazione medico legale abbia adottato; in proposito si registra un forte consenso ad imporre con il quesito medico legale, in tutte le ipotesi di micropermanenti, l’adozione della “tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”, normativamente cogente solo per i fatti illeciti disciplinati dall’art. 139 Codice Assicurazioni; quale sia stato il grado di sofferenza fisica patita, definibile tecnicamente come “sofferenza nocicettiva”, specificando la eventuale terapia antidolorifica; quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l’entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad esempio: se in anestesia generale o locale); quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi; quale sia stata la durata dei ricoveri ospedalieri; la necessità di terapie continuative o di presidi protesici e/o dell’ausilio di terzi; gli ulteriori elementi constatati dal C.T.U. e rilevanti ai fini delle sue valutazioni, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta. Infine è  stato chiarito che il C.T.U. medico legale non deve pronunciarsi su pregiudizi, che, sebbene componenti

Medicina Legale

Come fornire la prova del danno esistenziale?

Cosa è il danno esistenziale? Come si prova e quando va risarcito? Quando si è riportato un trauma della strada con lesioni fisiche importanti, o danni che possano rientrare in casi accertati di malasanità e responsabilità medica, accade di frequente che la nostra vita, il nostro modo di vivere e le nostre abitudini vengano sconvolte e la vita non torni ad essere più quella di prima. Pensiamo al caso di chi a seguito di un incidente stradale o errato intervento medico abbia perso l’uso di un arto o delle gambe e non possa più camminare, o di chi abbia perso la vista, o la capacità di procreare. Il danno esistenziale rientra nell’ambito dell’accertamento medico legale ? Con la personalizzazione del danno anche il danno  esistenziale rientra nell’ accertamento medico legale del danno Nei quesiti che il giudice pone al CTU vi è anche quello relativo  all’incidenza delle lesioni nel normale svolgere delle attività quotidiane e dinamico relazionali della vita dell’individuo leso. Sarà, poi, compito del giudice personalizzare il danno con incremento in percentuale sull’effettiva entità delle lesioni permanenti accertate, aumentando l’importo risarcibile fino al 49% ed in casi di eccezionale gravità anche oltre. La personalizzazione del danno ed il danno dinamico-relazionale Con la personalizzazione del danno apportata dalle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 la figura del danno esistenziale è venuta ormai a scomparire,  tanto da non volerne più i giudici sentirne parlare, per essere assorbita in quello  che oggi  viene comunemente chiamato, in  dottrina e giurisprudenza, danno dinamico relazionale. In fondo si tratta solo di un mutamento di nome. Quello che prima veniva chiamato danno esistenziale oggi si chiama danno  dinamico relazionale e rappresenta quella tipologia di danno non patrimoniale che incide negativamente nella qualità della vita del soggetto che ha riportato una lesione. Ciò perché il danneggiato non può più svolgere attività ludiche, sportive, o  ricreative che prima era solito praticare e che costituivano per lui motivo di  svago, affermazione e piacere. Danno esistenziale e personalizzazione del danno Il danno esistenziale è il danno arrecato all’esistenza. Quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita di chi ha riportato un trauma, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute. Nell’ambito della responsabilità civile per fatto illecito altrui, nonostante l’altalenarsi della giurisprudenza e la personalizzazione del danno operata dal  giudice per distinguere ogni singolo evento danno, il danno esistenziale mantiene una propria autonomia. Autonomia distinta sia dal danno patrimoniale, sia dal danno morale,  quale espressione di una tipologia di danno risarcibile quando si possa provare e documentare eventi tesi a sconvolgere le abitudini di vita del danneggiato, incidendo nella normale estrinsecazione della sua personalità. Come si prova e calcola il danno esistenziale? Non esiste un criterio univoco per la quantificazione del danno esistenziale, o  dinamico relazionale, che dir si voglia. La giurisprudenza è univoca nel ritenere che il danno deve essere risarcito nella sua interezza, ma senza duplicazioni risarcitorie. E, proprio per questa ragione, è assai raro che i giudici tendano a riconoscere e risarcire il danno esistenziale, se non in presenza di prove inconfutabili e rigorose. Ciò attraverso il sistema della personalizzazione del danno, ovvero aumentando in percentuale il valore del danno biologico per le lesioni  subìte dal danneggiato per incidenti  particolarmente gravi. Tuttavia, come per il danno morale, espressione, invece, del dolore e della sofferenza interiore quale conseguenza del trauma riportato, la personalizzazione del danno operata dai giudici, per la liquidazione del danno dinamico relazionale, la cui forbice è molto ristretta, porta spesso,  a liquidazione di importi irrisori, rispetto alla gravità dei danni subiti. Questo soprattutto ove non si sia assistiti da avvocati con specializzazione nel risarcimento del danno per lesioni causate da incidenti stradali o responsabilità riconducibile a negligenza ospedaliera e medica. Per la gestione della tua pratica di  risarcimento danni affidati ad ADISM    Ti mettiamo a disposizione gratuitamente il migliore avvocato ed il migliore medico legale per ottenere il massimo risarcimento possibile dall’assicurazione. Chiama il numero 347.8743614, o  scrivi a info@adism.it 

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Le Tabelle di liquidazione del danno 2021

Approvate le Tabelle di liquidazione del danno: il Gruppo Danno alla Persona, del Tribunale di Milano ha pubblicato le Tabelle di calcolo del danno non patrimoniale per l’anno 2021. Le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto  parentale, aggiornate secondo gli indici Istat, contengono un nuovo quesito  medico legale, oltre a criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza. Vi  sono poi  criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/ carente consenso informato in ambito sanitario  e criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale terminale. Le Tabelle di liquidazione del danno 2021 e l’accertamento medico legale della lesione permanente Le tabelle del Tribunale di  Milano 2021 prevede la liquidazione del danno non patrimoniale sotto un duplice profilo: danno conseguente a lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento  medico  legale; danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, inteso come sofferenza soggettiva, in via presuntiva con riferimento ad un certo tipo di lesione. La personalizzazione del danno non patrimoniale Ai valori medi monetari indicati nella Tabella, che comprende sia gli aspetti  anatomo-funzionali, che gli aspetti relazionali e gli aspetti di sofferenza soggettiva, come danno morale, laddove il caso concreto presenti peculiarità, che vengano  allegate e provate, anche in via presuntiva, dal  danneggiato, la Tabella prevede una percentuale di aumento dei valori medi, onde consentire una adeguata personalizzazione della complessiva liquidazione del danno. La personalizzazione del danno prevede un aumento fino al 25% nelle invalidità accertate da 1 a 9 punti di  I. P. Nelle invalidità permanenti accertate dal 10  al 34 % di  I. P. la personalizzazione prevede un aumento dal 26% al 50% Nelle invalidità accertate superiori al  35% l’aumento della personalizzazione è fisso nella misura del 50% della I. P. accertata in termini di danno biologico. Le Tabelle di liquidazione del danno 2021: il danno da perdita parentale   Per quanto attiene al danno da perdita parentale il Presidente Spera e tutto il  Gruppo Danno alla Persona dell’Osservatorio Nazionale sulla Giustizia, alla luce dei dettami imposti dalla Corte di Cassazione con  sentenza n. 10579/21, sono al lavoro per modificare al rialzo i parametri di liquidazione agli eredi di  chi ha perso un familiare a seguito di fatto illecito, con particolare riguardo agli importi spettanti ai nonni ed ai fratelli. Vi terremo prontamente aggiornati all’esito dello studio dell’Osservatorio. Cliccando al link che segue è possibile scaricare e consultare le Tabelle di  liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di  Milano del 2021  TABELLE MILANO 2021

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Calcolo del danno, lesioni micro e macro permanenti

Come si fa il calcolo del danno, lesioni micro e macro permanenti? Il danneggiato, deve sottoporsi ad accertamento medico legale del danno per la valutazione e quantificazione delle lesioni subite. Per chi ha riportato danni fisici la prima preoccupazione è quella di essere curato nel modo appropriato e di guarire: questo è compito dei medici. Altra preoccupazione, non meno importante, è quella di ottenere il risarcimento danni per le lesioni stradali, o per lesini scaturite per responsabilità medica e malasanità, materie regolate ai fini  risarcitori dal Codice delle Assicurazioni Private. Il risarcimento assicurativo è compito dell’avvocato e ogni danneggiato dovrebbe essere assistito dal migliore avvocato esperto in risarcimento danni per tutelare al meglio i suoi interessi ed affermare i suoi diritti. Calcolo del danno lesioni micro e macro permanenti, avvocato e medico legale per risarcimento danni Una buona squadra composta da avvocati e medici legali è fondamentale per tutelare i propri diritti ottenere ragione e, all’esito dell’accertamento medico legale del danno, un risarcimento con la massima personalizzazione del danno. La prima valutazione del danno è compito del medico legale in sede di  accertamento del danno biologico, per questo è fondamentale la consulenza tecnica medico legale, onde attenuare le differenze tra CTU e CTP. Il medico legale ha il compito della quantificazione del danno sulla scorta di  tabelle di calcolo del danno biologico. Il compito dell’avvocato è tradurlo in termini economici ai fini del risarcimento danni, distinguendo innanzi tutto il danno patrimoniale, dalla liquidazione del danno non patrimoniale. Esistono danni di tipo minore e danni più gravi, con relative Tabelle del Danno che attribuiscono un punteggio cui corrisponde un valore economico. Le tabelle di calcolo del danno tengono conto prima di tutto dell’età del danneggiato: più si è giovani e più la propria vita vale secondo il nostro ordinamento giuridico, perlomeno con riferimento alle lesioni, in termini di valore punto del danno biologico. Quando l’attività lavorativa del danneggiato ed il danno patrimoniale sono risarcibili? Calcolo del danno, lesioni micro e macro permanenti:  cosa è il danno patrimoniale e quando è risarcibile? Diverso è il discorso relativo alle ripercussioni del danno sull’attività  lavorativa del danneggiato. Il danno patrimoniale è sempre da provare, attraverso la comparazione delle dichiarazioni dei redditi, o altre prove documentali. Dovendosi fare riferimento a calcoli più complessi, sulla scorta della capacità reddituale del danneggiato e della relativa incidenza delle lesioni subite sulla sua attività lavorativa. E anche di eventuali occasioni lavorative perse a causa dell’infortunio, o della capacità lavorativa generica, se studente, o disoccupato. Calcolo del danno nelle lesioni micro permanenti e macro permanenti: l’accertamento del danno è compito del medico legale Le lesioni micro permanenti sono lesioni di lieve entità, ricomprese tra 1 e 9 punti nella Tabella di liquidazione del danno approvata e richiamata dal Codice delle Assicurazioni Private che indica i relativi valori, adeguandoli al costo della vita, anno dopo anno. Le tabelle di calcolo del danno, infatti, vengono aggiornate ogni anno, secondo percentuali che determinano il diritto della vittima di richiedere il risarcimento del danno biologico. Sul punto invitiamo  a leggere anche l’articolo: cosa è come si misura il danno biologico. Le lesioni macro permanenti  riguardano, invece, le lesioni di non lieve entità, ovvero i danni più gravi, rientranti nella scala da 10 a 100 le cui Tabelle del Danno sono in questi giorni allo studio, per essere approvate dal Governo. La relativa determinazione, o meglio il punteggio attribuito a ciascun danno è compito della medicina legale. Per esempio: quanti punti debbano essere attribuiti alla frattura di un polso, piuttosto che alla perdita di mobilità di un arto, frattura scomposta del femore, perdita della vista, o altro. Tenuto conto che, per quanto si debba procedere il più possibile a valutazioni omogenee, non tutti i danni producono i medesimi effetti sulle persone lese. Come anche, peraltro, non ogni valutazione del danno viene effettuate con gli stessi criteri a da professionisti con identica preparazione ed approccio alla risoluzione del problema. Il danno morale ed il danno esistenziale come e quando vengono risarciti? Per il calcolo del danno nelle lesioni micro permanenti e macro permanenti un problema si pone in ordine alla valutazione del danno morale e danno  esistenziale. Un discorso a parte merita la sofferenza patita a seguito di un trauma che ha comportato sofferenza e dolore per l’infortunato, da intendersi per consolidato orientamento giurisprudenziale come danno morale. Così come anche le ripercussioni che le lesioni riportate possono avere sul normale svolgimento della vita di relazione, in termini di danno esistenziale, che non rientrano nell’ambito dell’accertamento medico legale, la cui relativa quantificazione e liquidazione è sottoposta a rigide regole attinenti la prova ai fini risarcitori. Sul punto invitiamo a leggere anche l’articolo: come fornire la prova del danno esistenziale. Un bravo avvocato con lunga esperienza per risarcimento lesioni incidente stradale e conoscenza giuridica dell’evoluzione giurisprudenziale delle categorie di danno, è fondamentale per tutelare nel miglior modo possibile i diritti del danneggiato. Pubblichiamo le tabelle di liquidazione del danno  TABELLE MILANO 2021 Se hai  avuto un  incidente rivolgiti ad Adism. Nessun anticipo spese e paghi solo a risarcimento ottenuto. CHIAMA ORA 347.8743614 Descrivici il tuo caso, ADISM è a tua completa disposizione!

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Quantificazione del danno di un trauma cranico

La quantificazione del danno a seguito di un trauma cranico La testa è la parte del corpo più esposta negli incidenti che coinvolgono i motociclisti e negli incidenti a pedoni, mentre le lesioni al cranio sono la causa principale di decesso in tutte le tipologie di incidenti stradali. Per questo è fondamentale che in caso di trauma cranico di tipo commotivo il paziente venga trattato entro un’ora dall’incidente. La frattura cranica, o lesioni di tipo grave derivanti da tale tipologia di incidente, possono causare danni anche all’apparato circolatorio. Più nello specifico a vene e arterie che, qualora danneggiate, possono sanguinare e causare danni al tessuto cerebrale e ai nervi stessi. Negli incidenti stradali le lesioni al cranio sono la prima causa di decesso Tutte le fratture, o lesioni del cranio ( lineare, composta, con cedimento o basale ), rispondono ad una specifica tabella del danno biologico. L’accertamento medico legale del danno ne definisce la gravità e la percentuale di invalidità permanente spettante in caso di lesioni. Per quantificare l’entità di un danno, nella sua interezza e complessità, ai fini della corretta personalizzazione del danno, particolare incidenza hanno età, attività lavorativa, reddito, stile e abitudini di vita del danneggiato. La personalizzazione tiene conto del danno morale quando va risarcito e del danno esistenziale, comportando un aumento in misura percentuale sull’ importo dovuto a titolo risarcimento del danno non patrimoniale. Poichè la medicina legale non è una scienza esatta, la quantificazione del danno, anche per la stessa tipologia di danni, può variare e, di fatto, varia sempre in base a diversi parametri. Soprattutto, in base alla qualità dei servizi e della assistenza legale e medico legale fornita al danneggiato, la cui valenza, per danni di particolare entità e gravità, fa sempre la differenza. Di seguito riportiamo la tipologia di danno e la percentuale di invalidità riconosciuta per le sole lesioni riguardanti il Cranio. Tabella per il calcolo danno lesione al cranio  FRATTURA OSSO FRONTALE 7,00% FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA 7,00% FRATTURA SFENOIDE 5,00% FRATTURA OSSO  ZIGOMATICO 3,00% FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA 3,00% FRATTURA LEFORT l° (dístacco dell’arcata dentaria superiore dal mascellare) 4,00% FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°) 7,00% FRATTURA ETMOIDE 3,00% FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabíle) 2,00% FRATTURA OSSA NASALI 2,50% FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO) 4,00% LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA 5,00% TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE 8,00% Quantificazione del danno di un trauma cranico, da chi essere seguiti? Nel caso in cui si è rimasti vittima di incidente grave rivolgersi ad Adism è la scelta giusta per tutelare i propri diritti ed ottenere risarcimenti sempre superiori alle medie nazionali, come dimostrano le tante testimonianze. Adism ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Cosiglio dei Ministri e assiste con successo chi deve avere un risarcimento per lesioni gravi dall’assicurazione, senza anticipo spese. I nostri avvocati e medici legali specializzati in risarcimento di danni fisici gravi, sono al servizio dell’infortunato in  tutta Italia per il calcolo corretto dei punti di invalidità del danno subito, oltre che in sede peritale. I nostri avvocati, tutti patrocinanti in Cassazione, hanno consolidata esperienza in ambito assicurativo, responsabilità civile e risarcimento del danno per lesioni gravi. Chiama ora il 347.8743614 per affidarci il tuo caso

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