Come si svolge l’accertamento medico legale del danno? Le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale 2021 elaborate dal Gruppo Danno alla Persona del Tribunale di Milano, contengono importanti novità. Tra queste è importante porre attenzione al lavoro per consentire l’accertamento e quantificazione del danno non patrimoniale. La liquidazione del danno non patrimoniale si riferisce alle lesioni fisiche riportate a seguito di un incidente stradale, o risarcimento per errore medico e avviene attraverso una serie di approfondimenti e quesiti medico legali. Quali tipologie di danno deve accertare il medico legale? Oggetto di valutazione della medicina legale è il danno biologico, ovvero il danno alla vita e alla salute, enunciato dal comma 2 degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Deve trattarsi, dunque, di una lesione che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ciò indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito che, invece rientra nella sfera dell’accertamento del danno patrimoniale. Come accerta l’entità del danno il medico legale? Accertamento del danno con metodo clinico, strumentale e visivo. Un primo aspetto è quello di evitare le frodi assicurative, in costante aumento e, dunque, il rischio di indennizzi per negligenze colpose nell’accertamento medico legale delle lesioni micro permanenti di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, oggetto di indennizzo diretto. Per tale ragione si è ritenuto di adottare un unico quesito medico legale. Dunque, un quesito valido anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni, in base al quale l’accertamento della lesione del bene salute sarà sempre effettuato, quali che siano la genesi causale e l’entità della lesione prospettata dal danneggiato, “a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo”. Il medico legale deve accertare anche il danno morale? La Cassazione ha chiarito che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di valutazione e liquidazione anche i pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, come il danno morale. Ovvero la sofferenza interiore, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione causata da un trauma, come può essere l’amputazione di un arto, la perdita della vista, o della capacità di procreare. Per la Cassazione il danno morale non rientrerebbe nella determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, pur dovendo essere oggetto di indagine. Il medico legale deve accertare anche il danno esistenziale? Occorre premettere che nella terminologia più recente della giurisprudenza non si parla più di danno esistenziale, ma di danno dinamico relazionale, che rientra certamente nell’accertamento medico legale. Tale posta di danno riguarda la separata valutazione degli effetti che un incidente può avere nella vita del danneggiato, per lo sconvolgimento delle sue abitudini di vita, come nel caso in cui sia costretto a non potere più camminare perché in sedia a rotelle. Tuttavia, l’accertamento del danno nella vita di relazione richiede maggiore attenzione ed accuratezza nella fase della allegazione e prova dei fatti, non potendo essere liquidato in assenza di documentazione e prova specifica. Il contributo del medico legale deve essere espresso solo in forma descrittiva, per coadiuvare il Giudice, o le parti in sede stragiudiziale, nella corretta quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima. Riassumendo la valutazione della sofferenza, menomazione-correlata, secondo una aggettivazione in scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima) ai fini della personalizzazione del danno. In base a quali criteri opera la personalizzazione del danno? Secondo le Tabelle di liquidazione del danno di Milano che, tuttavia, non trovano applicazione costante, il danno non patrimoniale può essere aumentato attraverso il sistema della personalizzazione. Ciò in presenza di determinate circostanze documentate e provate che incidano sia a livello di sofferenza interiore, che nella vita di relazione del danneggiato. Dunque, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati. Ovvero, ma solo ai sensi del terzo comma dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, il Giudice potrà riconoscere un aumento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Pertanto, solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà darsi ingresso ad accertamento medico-legale del danno sulle circostanze personalizzanti dedotte. L’accertamento medico legale del danno: il nuovo quesito medico legale Con il nuovo quesito medico legale, aggiornato nelle Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano 2021, il C.T.U. deve fornire al Giudice tutti gli elementi utili per accertare non solo l’entità del danno biologico dinamico-relazionale temporaneo e permanente, ma anche il grado di sofferenza soggettiva interiore correlata alla lesione dell’integrità psicofisica “menomazione-correlata”. Per l’accertamento medico legale del danno, pertanto, si deve fare riferimento a: la capacità o meno del soggetto di percepire gli effetti della malattia e della menomazione permanente sul “fare quotidiano”; quale barème di valutazione medico legale abbia adottato; in proposito si registra un forte consenso ad imporre con il quesito medico legale, in tutte le ipotesi di micropermanenti, l’adozione della “tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”, normativamente cogente solo per i fatti illeciti disciplinati dall’art. 139 Codice Assicurazioni; quale sia stato il grado di sofferenza fisica patita, definibile tecnicamente come “sofferenza nocicettiva”, specificando la eventuale terapia antidolorifica; quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l’entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad esempio: se in anestesia generale o locale); quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi; quale sia stata la durata dei ricoveri ospedalieri; la necessità di terapie continuative o di presidi protesici e/o dell’ausilio di terzi; gli ulteriori elementi constatati dal C.T.U. e rilevanti ai fini delle sue valutazioni, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta. Infine è stato chiarito che il C.T.U. medico legale non deve pronunciarsi su pregiudizi, che, sebbene componenti