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medicina legale
Medicina Legale

La Medicina Legale è Scienza di Metodo

Pubblichiamo la lettera aperta inviata dal Professor Vittorio Fineschi, Presidente  Italian Network for Safety in Health Care e Professore Ordinario di Medicina Legale, nonché Direttore dell’ Unità Operativa Complessa di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi Sapienza di Roma, ai propri Colleghi. Quale futuro per la disciplina medico legale? Gli avvenimenti che nei mesi scorsi hanno interessato la Medicina Legale hanno messo in evidenza una situazione di fragilità del nostro sistema scientifico e professionale che sembra attraversare un difficile momento. La Medicina Legale non gode più del prestigio che le sarebbe proprio. Il declino è fotografato anche dalla mancanza di unità di intenti delle tante associazioni nate in questi anni e incapaci singolarmente di apportare un reale contributo di crescita, dall’assenza, salvo eccezioni, di comunicazione scientifica di alto livello sostituita da una diffusione social tanto ricorrente e frequente quanto vuota. Si fa strada l’autoreferenzialità e si pensa che diffondere qualsiasi iniziativa sia lavoro meritorio salvo gridare al complotto se il ritorno d’immagine non è quello sperato. Di fronte ad una realtà che è sotto gli occhi di tutti, non c’è da aggiungere molto altro: siamo in una fase di “empasse” ed è questo il momento di alzarsi in piedi e iniziare insieme ad esplorare nuovi percorsi per capire se ci sia ancora margine per dare un futuro ai giovani che, con tanta fiducia ed aspettative, hanno scelto questa professione. La Medicina Legale è scienza di metodo Metodo che ci è stato insegnato, che viene custodito e trasmesso nell’apprendimento dei fondamentali principi medico-giuridici che informano la disciplina e che consentono di poter asserire la autonomia culturale e la specificità professionale. L’evoluzione e la dinamicità delle conoscenze sono assimilate durante percorsi formativi deputati alle Università ed alle Società scientifiche che, come primario compito, dovrebbero proprio garantire la coesione metodologica e la progressione culturale della disciplina. V’è, oggi, da chiedersi: siamo sicuri che questo avvenga? A giudicare dalle modalità e dai contenuti della informazione, della contenutistica dottrinaria e dalla convegnistica, forse, si potrebbe far meglio e di più e, sicuramente, in maniera diversa: pluralistica e condivisa. Senza entrare nel dettaglio delle specifiche tematiche, si deve constatare come una Società scientifica dovrebbe essere attenta al rispetto delle competenze, delle istanze che provengono dalle richieste della professione, intesa anche come bisogno sociale più che come frammentazione di realtà operative che si radunano in sottosistemi (sigle) cui confluiscono bacini regionali od interregionali. E poi la questione morale Se la società civile e, di riflesso, anche la politica si interessano di avere al timone figure che possono essere di esempio morale, culturale e fulcro del divenire operativo nei vari settori, a maggior ragione chi dovrebbe diffondere scienza, formazione, assistenza e professionalità non ne può fare a meno. Quello che è successo negli ultimi anni, dal punto di vista di immagine deteriore e di riflesso negativo per la nostra disciplina, si è cercato, e si cerca, di metabolizzarlo con il silenzio, con il lasciar correre e (ultima speranza) di dimenticarlo. Ebbene, è forse il momento di rivitalizzare, di dare nuova linfa vitale alla nostra amata disciplina mediante un impegno trasversale che veda unita la Società scientifica, alla ricerca di “ponti” istituzionali e di massima condivisione di intenti; questo soprattutto nei settori nevralgici che, lentamente, hanno visto un lento depauperamento di presenze e di attività sempre più erose dalle nostre competenze. Ed allora ci dobbiamo nuovamente chiedere: cosa è possibile fare, cambiare, innovare nella nostra disciplina. Cosa è possibile fare, cambiare, innovare nella nostra disciplina? Una Società scientifica dovrebbe costituire un riferimento costante ed un approdo culturale cui rivolgersi dottrinariamente e professionalmente, e questo tramite strumenti comuni a tutte le discipline, quali una Rivista (che non vediamo più nella gestione interna medico-legale), magari anche internazionale, canali informativi che non siano demandati a pillole di conoscenza ma che rimandino a strutturazioni documentarie solide e non alla buona volontà di più o meno giovani colleghi. Una Società scientifica dovrebbe costituire momento di interfaccia con altre Società, alla ricerca, non sporadica, di intenti condivisi e di consensi operativi visto che noi, la medicina legale, siamo la interconnessione privilegiata con le Scienze giuridiche e, ancor di più, dovremmo essere i consiglieri attenti per il Legislatore nelle tematiche di interesse precipuo. È il momento di interrogarsi se questi temi siano stati sino ad oggi svolti e se sì, come siano stati assolti. Crediamo che ci sia molto da lavorare, in termini di crescita della disciplina, e questioni personali ed il non voler praticare uno strumento quale l’autocritica può solo condurre a frammentazioni, scelte non condivise e operatività difformi o, peggio ancora, ad eterogeneità comportamentali che, in una piccola Società scientifica come la nostra, sono solo capaci di ulteriormente disgregare senza un futuro che sia di attenzione ed impegno culturale e professionale quale la società civile chiede ad una disciplina che dovrebbe essere dedicata a rispondere alle esigenze che vengono poste. Iniziare un percorso comune di rinnovamento Per questi motivi mi rivolgo a tutti i colleghi che hanno maturato i miei convincimenti ed avvertono la necessità di iniziare un percorso comune di rinnovamento di cui non ancora non siamo in grado di percepire quale direzione prenderà. Sappiamo, però, tutti noi che abbiamo a cuore questa disciplina cui abbiamo dedicato una vita di lavoro, che dobbiamo fare qualcosa. Non abbiamo soluzioni miracolose; sarà un percorso non breve e non facile e per questo motivo propongo un incontro collettivo per un semplice scambio di idee e poter condividere, insieme ed uniti, qualunque iniziativa pratica andremo ad intraprendere. Prof. Vittorio Fineschi  

accertamento medico legale
Infortunistica Stradale

Le lesioni stradali

Le lesioni stradali Cosa dice la legge quando a seguito di un incidente sono scaturite lesioni stradali con ricovero ospedaliero o, peggio ancora, un intervento chirurgico? In sede penale è previsto il reato di lesioni gravi, o gravissime; mentre in sede civile si ha diritto al risarcimento del danno quando l’incidente non è stato provocato da noi. In situazioni di questo tipo è importante essere supportati da professionisti qualificati per tutelare i propri diritti e provare il danno. Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali ha istituito un Pronto Soccorso Infortunistica Stradale che mette gratuitamente a disposizione del danneggiato i migliori avvocati avvocati e medici legali. Provare il danno per lesioni stradali Provare il danno significa documentare il danno. Per documentare il danno bisogna richiedere la cartella clinica di Pronto Soccorso e conservare i certificati di tutte le visite specialistiche effettuate dopo le dimissioni. Dati i tempi di attesa delle visite convenzionate, le visite mediche possono essere eseguite indifferentemente sia presso strutture pubbliche che private. Naturalmente si devono conservare anche tutte le spese mediche e farmacologiche, in  quanto si ha diritto al loro rimborso. Bisogna attendere la guarigione o lo stabilizzarsi delle lesioni, affinché queste possano essere accertate e formino oggetto di valutazione medico legale. Solo dopo la visita medico legale presso il medico della Compagnia di Assicurazioni responsabile del sinistro, sarà possibile effettuare il calcolo della somma spettante a titolo di risarcimento del danno. Avvocato per lesioni stradali L’infortunistica stradale oggi è largamente diffusa e l’accaparramento della clientela non  conosce regole per i procacciatori di incidenti stradali e patrocinatori stragiudiziali. Capita spesso che chi riporta lesioni personali in un incidente stradale, mentre è ricoverato in ospedale, o è in coma, non sia in grado di effettuare la scelta migliore e decidere a quale avvocato affidarsi. In caso di incidenti stradali gravi con feriti è essenziale documentarsi prima di conferire il mandato ad un avvocato. Bisogna esaminare la competenza specifica nel settore del diritto delle assicurazioni e della responsabilità civile da circolazione stradale del professionista prescelto. E’ sconsigliabile affidarsi ad inesperti ed è bene considerare gli anni di esperienza maturati, essenziali per trattare sinistri complessi e ottenere risarcimento elevati. Calcolo del danno nelle lesioni stradali Una volta documentato il danno, il calcolo è il punto di partenza per una buona trattativa e ottenere il massimo risarcimento per le lesioni. Il risarcimento del danno quando si riportano lesioni gravi a seguito di un incidente stradale si calcola nel seguente modo. Si parte dal calcolo dei giorni di ricovero  ospedaliero, da considerarsi come inabilità temporanea assoluta. Quindi si considerano gli ulteriori giorni di inabilità temporanea, dopo le dimissioni ospedaliere e fino alla guarigione, che vengono liquidati in misura ridotta. Infine si tiene conto dei punti di invalidità permanente accertati in sede di visita medico-legale. Riportiamo di seguito la formula esemplificativa. Calcolo del danno per lesioni da incidente stradale: inabilità temporanea assoluta +  inabilità temporanea parziale +  percentuale di invalidità permanente accertata = danno non patrimoniale relativo alle lesioni fisiche Lesioni stradali la personalizzazione del danno E’ possibile ottenere un aumento del danno non patrimoniale con la personalizzazione del danno. La personalizzazione del danno porta ad un aumento del risarcimento in percentuale variabile dal 15 al 50% relativamente al danno morale ed al danno esistenziale. Si aggiunge, dunque, al calcolo relativo alla inabilità temporanea assoluta e relativa ed alla percentuale di invalidità permanente accertata. Può seguire o meno, a seconda della tipologia di incidente e di ripercussioni nella sfera esistenziale, ovvero nella vita di relazione del danneggiato. La personalizzazione del danno avviene con un incremento della somma risarcitoria fino anche ad oltre il 50%. Anche in questo caso bisogna documentare e provare e molto dipende dalla scelta di un bravo avvocato civilista esperto nel risarcimento del danno da circolazione stradale. Le tabelle di liquidazione del danno Di seguito riportiamo le Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano TABELLE MILANO 2021 Le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano, sono state elaborate dal Gruppo Danno alla Persona dell’Osservatorio Civile. A questi lavori partecipa anche la nostra Associazione ADISM, rappresentata dal suo Presidente, Avv. Gianluca Sposato tra i massimi esperti in Italia nel campo della responsabilità civile da circolazione stradale per lesioni gravi. Le tabelle del danno prevedono la liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: ➢ c.d. danno biologico “standard” ➢ c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico ➢ c.d. danno morale. Come si calcola il danno biologico? Il danno biologico è il danno alla salute e all’integrità fisica e psichica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui. Proprio come avviene negli incidenti stradali, che sono causa di oltre 600 feriti in Italia ogni  giorno. Il calcolo, come illustrato nelle Tabelle di liquidazione del danno, tiene conto di un valore punto base che aumenta con il diminuire dell’età e l’entità dei punti di invalidità permanente riconosciuti. Ad oggi, ancora non esiste una Tabella unica nazionale In molti si rivolgono alla nostra Associazione, insoddisfatti per il lavoro che è stato svolto da periti e studi di infortunistica stradale, o da avvocati non specializzati nel settore del diritto delle assicurazioni e nel ramo della responsabilità civile da circolazione stradale. Non sempre possiamo intervenire, soprattutto quando i diritti dell’infortunato sono stati  pregiudicati, o l’azione civile è caduta in prescrizione, tenuto conto che l’azione di  risarcimento danni in tema di circolazione stradale è soggetta a prescrizione breve ( due anni ). Purtroppo non sempre chi ha riportato lesioni gravi in un incidente stradale ha la lucidità per potere effettuare la scelta migliore del professionista a cui affidarsi per tutelare i suoi  diritti. Nel risarcimento

Infortunistica Stradale

Chi ha ragione negli incidenti stradali?

Chi ha ragione negli incidenti stradali? Quanto si verifica un incidente stradale non sempre si è ragionevoli ad ammettere le proprie responsabilità. Anche nei casi più gravi, come in ipotesi di omicidio stradale, c’è chi non ammette la propria colpa per sottrarsi alle conseguenze previste dalla legge con l’aggravamento delle pene introdotte. Nonostante la copertura assicurativa obbligatoria, spesso non si ammette di avere torto nell’incidente per non rispondere dei danni procurati al proprio mezzo e a sé stessi. Non ammettere le proprie responsabilità quando si causa un incidente stradale è mancanza di senso civico ed educazione stradale. Ciò causa problemi per l’accertamento della colpa, non sempre facilmente evitabile, tenuto conto del disposto di cui all’art. 2054 del codice civile. Come superare la colpa in un incidente stradale? La norma cardine del nostro impianto civilistico in tema di responsabilità da circolazione stradale è dettata dall’articolo 2054 del codice civile. La legge in tema di circolazione stradale prevede una presunzione di colpa a carico di tutti i conducenti che hanno avuto l’incidente. L’unica eccezione è prevista per il conducente del tram che ha precedenza per la guida su rotaie. Nel caso di scontro tra veicoli si deve, pertanto, presumere, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti ha concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Questo significa che il conducente di un veicolo è sempre obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova della colpa di un incidente stradale grava sempre sul conducente del veicolo rimasto coinvolto che è tenuto a dimostrare di non essere responsabile per essere scagionato da ogni responsabilità. Dovendosi, in difetto ed in mancanza di altre prove, presumere sempre concorso di colpa. Come provare di non avere colpa nell’incidente stradale? Quando si verifica un incidente stradale bisogna chiamare le Autorità per gli accertamenti del caso. I reparti della Polizia Stradale, o i Carabinieri, intervenuti sul posto dove è avvenuto l’incidente procedono con le indagini e a redigere il verbale di incidente stradale. Le Autorità rilasciano il foglio di scambio delle generalità alle persone rimaste coinvolte e ai feriti in cui sono riportati i dati delle persone e dei mezzi coinvolti nel sinistro. Il verbale d’incidente stradale invece viene rilasciato solo una volta conclusi i termini per le indagini del  sinistro stradale, dopo 30, 60, o 90 giorni. Chi ha ragione negli incidenti stradali? Il verbale d’incidente Il verbale di incidente stradale contiene le dichiarazioni delle persone rimaste coinvolte nell’incidente che hanno valore probatorio. In caso di ammissione di responsabilità del conducente non sorgeranno problemi in ordine alla denuncia dell’incidente stradale. Il verbale contiene, altresì, le dichiarazioni di eventuali testimoni ed i rilievi dell’incidente dalla cui dinamica è possibile desumere le responsabilità. Le dichiarazioni testimoniali di eventuali persone presenti ai fatti che hanno assistito e visto la dinamica dell’incidente stradale sono fondamentali per l’attribuzione della responsabilità. Vi è sempre l’obbligo di rispettare il codice della strada, indossare la cintura di sicurezza, il casco su motocicli e rispettare i limiti di velocità, sia nei centri urbani che extra urbani. I rilievi dell’incidente stradale Per comprendere chi ha ragione negli incidenti stradali, soprattutto in mancanza di testimoni, i rilievi delle Autorità possono essere fondamentali. I rilievi di incidente stradale vengono eseguiti da personale preparato dei reparti della Polizia Stradale e delle Forze dell’Ordine e descrive lo stato dei luoghi e le modalità con cui si è verificato lo scontro tra mezzi. Il verbale di incidente stradale indica se vi sono danni riportati a persone e cose, il punto esatto dell’urto, nome della strada e geo localizzazione per determinare dove è avvenuto l’incidente. La direzione percorsa dai veicoli, le condizioni metereologiche, nonché dell’asfalto e di illuminazione, descrizione del punto d’urto tra i mezzi coinvolti e relativi danni visibili. E’ possibile ricostruire l’incidente ed attribuire responsabilità anche dall’esame della segnaletica stradale se presente ed eventuali tracce di frenata sull’asfalto. Elementi tutti che, se esaminati da personale specializzato, possono essere utili a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, attribuendo la colpa dell’incidente stradale. Il concorso  di colpa negli incidenti stradali Rispettare le norme del Codice della Strada è essenziale sia per la propria ed altrui sicurezza che per non incorrere nel concorso di colpa in caso di incidente stradale. Il concorso  di colpa negli incidenti può essere attribuito, oltre che per il mancato rispetto della segnaletica stradale e dei limiti di velocità, anche per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Indossare la cintura di sicurezza è fondamentale alla guida tanto sui sedili anteriori, che posteriori. Tutti gli occupanti di un veicolo, sia su sedile anteriore che posteriore, devono indossare sempre la cintura di sicurezza che attenua le lesioni e può salvare la vita, se correttamente allacciata, in caso di scontro tra mezzi. Chi non indossa la cintura di sicurezza contribuisce in maniera colposa al verificarsi del danno, la cui quantificazione in misura percentuale in termini di concorso di colpa è rimessa all’accertamento del giudice. Con conseguente riduzione di quanto dovuto al danneggiato all’esito degli accertamenti medico legali per il risarcimento lesioni incidente stradale. Limiti di velocità e segnaletica stradale negli incidenti stradali Rispettare i limiti di velocità è fondamentale per evitare di rimanere coinvolti o provocare un incidente stradale con  conseguenze gravi. Il conducente che non rispetta i limiti di velocità, anche se non ha causato l’incidente, perché l’altro conducente viaggiava contromano o non rispettava lo stop, è ritenuto anch’egli, responsabile dei maggiori danni subiti, che si sarebbero potuti evitare se si fosse attenuto al rispetto dei limiti di velocità. Tuttavia, una sentenza della Corte di Cassazione ( n. 34163/ 22 ) ha stabilito che il superamento del limite di velocità, se ininfluente nella dinamica del sinistro, deve lasciare escludersi il concorso di colpa; questione da valutare  sempre caso per caso. Rispettare la segnaletica stradale è fondamentale per non provocare un incidente stradale. Rispettare sempre gli stop e l’obbligo di dare precedenza ai veicoli che provengono da destra,

Medicina Legale

L’accertamento del danno biologico

Il calcolo del danno biologico Abbiamo chiesto al Dott. Enrico Pedoja, Referente del comitato tecnico scientifico di ADISM e Presidente della Società medico legale triveneta,  il punto della situazione, alla luce del costante evolversi della giurisprudenza, sull’accertamento e modalità di calcolo del danno biologico come inteso oggi dalla medicina legale e dei relativi criteri applicati per la sua valutazione. Il problema interpretativo del danno non patrimoniale Con riferimento alle attuali necessità di una parametrazione risarcitoria onnicomprensiva, equilibrata e non automatica del danno alla persona, l’immodificata configurazione medico legale del concetto di danno biologico, determina la persistenza di un sostanziale  “equivoco” interpretativo. Il problema si pone in ordine ad una “incongrua interpretazione” tecnica, tra differenti  correnti di pensiero e pronunce della Cassazione: ritenere di avere, col solo barème, la  possibilità di una definizione completa ed automatica delle componenti biologiche del “danno non patrimoniale”. Cosa si intende per danno biologico? Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito. Come si determina il calcolo del danno biologico? La valutazione ed il calcolo del danno biologico è espresso in termini di percentuale della menomazione all’integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti. Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva. In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull’integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali ( ex danno  esistenziale ). Elementi di prova ai fini del calcolo del danno biologico L’intervento tecnico dello specialista medico legale si basa esclusivamente sull’integrazione degli elementi probatori clinico strumentali ricavati in corso di indagine tecnica con  parametri afferenti esclusivamente a disfunzionalità anatomiche e/o psichiche dell’essere umano. Così da consentire di esprimere, motivatamente, il calcolo del danno biologico con percentuali di invalidità permanente calcolate esclusivamente rispetto a riferimenti “convenzionali” di disfunzionalità anatomica, o psichica. La variazione percentuale di invalidità permanente biologica si basa, dunque, su esclusivi criteri clinico – strumentali di riferimento scientifico, ma in nessun caso l’eventuale incremento o decremento del parametro “invalidità” permanente biologica (la causa) determina tassativamente, una automatica e proporzionale ricaduta negativa (effetto) sugli atti della vita quotidiana. Dissonanza che appare ancor più evidente ove si debbano considerare ai fini  del risarcimento del danno biologico anche le ripercussione della invalidità biologica sugli aspetti dinamico relazionali, derivandone la scarsa valenza probatoria dello stesso “postulato” medico legale di danno biologico. In sostanza il baréme esprime solo riferimenti percentualistici di disfunzionalità biologica rispetto al 100% della validità anatomo-psichica dell’essere umano. Danno biologico, la valutazione degli aspetti dinamico relazionali In ipotesi di sistema liquidativo tabellare il problema si pone laddove occorre riconnettere la stessa “causa” (invalidità permanente biologica) a “effetti” di danno alla persona differenti tra loro (capacità lavorativa generica rispetto agli atti della vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali). Come si può giustificare che una analoga quota di invalidità permanente biologica determini sempre una analoga ricaduta negativa sul “fare quotidiano” del danneggiato? Come si può ammettere che l’apprezzamento “quantitativo” di un danno alla persona (Invalidità permanente biologica) possa ricomprendere gli aspetti “personali e dinamico relazionali” dello stesso? Per fare un semplice, ma concreto, esempio applicativo il giurista dovrebbe domandarsi il motivo per cui un soggetto splenectomizzato (valutato complessivamente secondo barème con una IP del 10%) ha la stessa ricaduta sul fare quotidiano e sui comuni aspetti dinamico relazionali rispetto ad altro danneggiato portatore di una anchilosi della caviglia, di ben altro impatto esistenziale, al quale qualsiasi barème assegna una analoga invalidità permanente del 10%. Incongruità liquidativa delle Tabelle di calcolo del danno biologico Sono due entità di danno alla persona totalmente differenti (sia per la ricaduta sul “fare quotidiano e dinamico relazionale”, sia sul “sentire” del danneggiato) che dimostrano l’incongruità liquidativa delle Tabelle, ove correlate in via automatica alla sola sulla componente “quantitativa” di danno biologico (la invalidità permanente – I.P.). Considerazioni che assumono particolare rilievo per i casi definibili, secondo applicazione degli stessi barème e per prassi relativa alla valutazione medico legale del danno, quali “macro-invalidità”. Costituiti, di fatto, dal computo complessivo di lesioni di lieve entità, con ricaduta esistenziale palesemente difforme rispetto a casi di analogo riscontro “quantitativo” ma rappresentati, tuttavia, da un’unica macro menomazione. Si consideri ad esempio la stima di un danno biologico del 15 per cento conseguente al computo  di menomazioni plurime “coesistenti” dovute agli esiti di traumatismo plurifratturativo costale semplice associato ad esiti medi di un frattura para articolare di polso in arto non dominante, a esiti medi di frattura composta di metatarsi e ad esito cicatriziale estetico apprezzabile localizzato in regione corporea non coinvolgente il volto, rispetto ad analoga invalidità permanente del 15 per cento riferibile agli esisti di grave frattura articolare di ginocchio trattata con protesi. È possibile ammettere la stessa ricaduta della complessiva invalidità permanente biologica sugli atti della vita quotidiana sugli aspetti dinamico relazionali? La logica ed il buon senso porterebbero ad escluderlo. Si tratta quindi di “squilibri valutativi dell’attuale postulato di valutazione medico-legale di danno biologico, utilizzato ai fini di prova risarcitoria tra causa ed effetto” forieri, ove sussista un automatismo liquidativo, di evidenti sperequazioni risarcitorie, che necessitano, in contesto di un metodo di liquidazione tabellare, di opportuni ed adeguati parametri correttivi medico-legali. Il calcolo del danno biologico ed risarcimento del danno non patrimoniale Sulla base di tali considerazioni ne deriva che, ai fini del calcolo del danno biologico e risarcimento del danno non patrimoniale di tipo “tabellare”, che preveda quale presupposto la sola disfunzionalità anatomo-psichica, la  personalizzazione del danno non potrà che realizzarsi con l’applicazione di un distinto parametro di ordine “qualitativo” per determinare l’effettiva ricaduta “esistenziale” della disfunzionalità accertata sul comune fare personale e sentire di qualsiasi persona portatrice di quella determinata condizione menomativa. Componente di danno “ontologicamente” differente e svincolata dal “danno morale” che –come già affermato dalla

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IL MINISTRO SALVINI RINGRAZIA ADISM

Il Ministro Salvini ringrazia ADISM Con una nota indirizzata al nostro Presidente, Avv. Gianluca Sposato, il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Matteo Salvini, ringrazia Adism. Il ringraziamento giunto alla Presidenza di Adism riguarda le proposte relative ad interventi urgenti per la sicurezza stradale volte a contrastare il fenomeno delle stragi stradali. Prevenzione incidenti e sicurezza stradale Il Comitato tecnico scientifico dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali, studia costantemente le cause principali degli incidenti con feriti gravi e degli incidenti mortali. Il Comitato di Adism attraverso studi e raccolte dati ha chiesto che vengano poste in essere misure volte a contrastare e ridurre il fenomeno della morte per incidente stradale. La nostra Associazione ha sottolineato la necessità di avere strade più sicure e pene severe nei confronti di chi commette il reato di omicidio stradale con il carcere e la revoca definitiva della patente. La nota che Adism ha inviato al Ministro Salvini    Adism ha ricordato che gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di mortalità tra i giovani. Per ridurre la mortalità sulle strade le case automobilistiche potrebbero introdurre sistemi di limitazione della velocità sui mezzi omologati ad elevato rischio di sinistrosità e l’alcol lock. La nostra Associazione ha evidenziato che per quanto concerne la manutenzione stradale, i lavori dovrebbero essere affidati a ditte specializzate in grado di garantire la tenuta del manto, prestando idonee garanzie. Inoltre potrebbe essere utile aumentare la quota prevista dalla lettera b) dell’art. 208 del Codice della Strada inerente i proventi delle sanzioni amministrative in favore di chi è tenuto a garantire la sicurezza nella circolazione stradale. Adism ha denunciato che gli attraversamenti pedonali dovrebbero garantire maggior sicurezza al pedone, con insegne fluorescenti e, ove possibile, impianto semaforico. I marciapiedi nei punti più pericolosi dovrebbero essere muniti di transenne pedonali, al fine di evitare l’investimento del pedone in caso di sbandamento d’auto. Infine, si è fatto presente che l’incentivazione all’utilizzo del monopattino elettrico rende necessarie misure di sicurezza straordinarie. Si rende indispensabile la creazione di corsie preferenziali, obbligo assicurativo e divieto di percorrenza su strade ad elevato scorrimento. Di seguito il  testo  della lettera inviata da Adism  al Ministro Salvini Lettera Ministro Salvini _Adism Il  Decreto Legge n. 151/2023 con modifiche al Codice della Strada  Adism ha avviato un proficuo dialogo con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Abbiamo segnalato l’importanza di alcune iniziative da intraprendere con urgenza nell’interesse della collettività. In particolare la necessità dell’impego di maggiori risorse economiche per avere strade più sicure e corsie differenziate anche per pedoni e ciclisti. Alcune proposte di Legge inviate al Governo da Adism sono state già recepite ed inserite nel disegno di legge approvato lo scorso 27 giugno alla Camera con il Decreto Legge n 151, il cui contenuto è possibile leggere al link che segue Codice della strada: approvate in CdM nuove norme per migliorare la sicurezza stradale | mit La lettera di ringraziamento del Ministro Salvini  ad ADISM Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità da oltre 25 anni è impegnata, con un dialogo costante e rapporti consolidati con le Istituzioni, a diffondere la cultura dell’educazione e della sicurezza stradale. L’Associazione, con il suo Comitato tecnico scientifico, studia e si adopera per una riforma del criterio di risarcimento del danno alla persona che sia adeguato sotto ogni aspetto. Nel rispetto dei principi inviolabili dell’uomo, tutelati dalla Costituzione, tenendo conto del valore incommensurabile della salute e della vita umana. Adism, con oltre 100 professionisti, tra avvocati esperti in risarcimento del danno per lesioni gravi e danno da morte, medici legali e ricostruttori di incidenti stradali in tutta Italia assicura tutela risarcitoria ai danneggiati. Di seguito pubblichiamo la lettera di  ringraziamento inviata al nostro Presidente, Avvocato Gianluca Sposato, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati, dal Ministro Matteo Salvini. Ringraziamento ADISM Ministro Salvini

Risarcimento Danni

Il danno da premorienza

Il danno da premorienza Avv. Alessandro Lacchini  Se le tabelle milanesi sulla liquidazione del danno biologico rappresentano una pietra miliare nella storia del risarcimento del danno alla persona, al contrario ciò che è stato elaborato dall’Osservatorio nel 2018 in materia di premorienza ha destato notevoli perplessità. Il fatto che i criteri meneghini abbiano effettivamente trovato ampia applicazione presso le corti di merito, probabilmente fin troppo sensibili al “fascino della tabella” ai fini liquidativi, non ha placato le polemiche, anzi ha contribuito ad alimentarle. Danno intermittente, danno da premorienza e danno biologico terminale Iniziamo precisando che con le pittoresche definizioni di “danno intermittente”, “ danno da premorienza” e “ danno biologico terminale” si è voluta descrivere in modo diverso una fattispecie che, di fatto, è identica. Creando ulteriore disordine in un ambito già di per sé complesso, ovvero:  quella del decesso avvenuto successivamente all’evento danno, ma prima del risarcimento delle conseguenze della lesione, come nel caso  di lesioni stradali. Si è anche voluto distinguere, per motivazioni anch’esse non del tutto comprensibili, il caso in cui la morte sia causalmente connessa all’evento originario, da quello della morte per causa diversa. Il criterio di liquidazione del danno da premorienza Il consolidato indirizzo della Cassazione sul criterio da utilizzarsi per risarcire la premorienza per causa diversa dalla lesione primigenia, è chiaro. Il decesso antecedente al risarcimento del danno, facendo venir meno la variabile della durata della vita residua, rende improprio il ricorso alla liquidazione tabellare che tale incognita adotta. Deve tenersi conto dell’effettiva sopravvivenza del danneggiato Proprio in ossequio a tale indirizzo nel 2018 l’Osservatorio di Milano proponeva in una nuova tabella il procedimento di quantificazione del “danno biologico intermittente”, in caso di decesso per causa diversa dalla lesione. Fondato sull’idea che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi (…). Nello specifico si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell’arco temporale devono essere più elevati”. L’accettazione dell’invalidità da parte del danneggiato In sostanza, si volle teorizzare il principio secondo il quale il prototipo del danneggiato sarebbe sempre dotato di una resilienza tale da garantirgli una progressiva ripresa e, dal terzo anno, una stoica e definitiva accettazione della propria condizione di grave invalidità. Ma è veramente così, soprattutto nei casi di menomazioni gravi?  Il diretto contatto coi macro lesi ed il costante confronto con gli specialisti medico legali, induce a conclusioni di tutt’altra natura. È possibile, dunque, che gli ideatori di tale meccanismo non avessero altrettanto stretta contiguità con i “macro lesi”. In caso contrario, avrebbero debitamente considerato che il reale vissuto delle vittime è ben diverso da quello che ispira il metodo milanese, in special modo in caso di danni ingenti. In sostanza il danno non decresce affatto nel tempo, tantomeno i patimenti ad esso correlati. Il consolidamento delle lesioni gravi nel macro leso Senza considerare che il consolidamento delle lesioni gravi avviene a distanza di anni dal “sinistro stradale”. Spesso a seguito di complessi iter terapeutici e reiterati interventi chirurgici. Un simile calvario clinico rende difficoltoso individuare il momento dell’effettiva stabilizzazione. E anch’esso mal si concilia con tale idea di sofferenza, fisica ed emotiva, decrescente a partire dal fatto, che legittimerebbe una progressiva riduzione del valore monetario giornaliero nonostante il danno morale ed esistenziale. Criteri di risarcimento del macro leso a confronto Anteriormente all’attuale orientamento della Cassazione, ovvero del calcolo del danno biologico permanente in funzione dell’effettiva sopravvivenza, quando il decesso sopraggiungeva per cause non ricollegabili all’evento primario, prima dell’effettiva liquidazione, ma in epoca successiva alla “stabilizzazione dei postumi” , si procedeva ad una quantificazione secondo criteri tabellari.  Dunque, ad un ventenne con lesioni valutate in una percentuale dell’80%, sopravvissuto 5 anni, veniva riconosciuto a titolo di invalidità permanente un importo di circa € 850.000,00, sul presupposto, per l’appunto, che prima dell’exitus il danno potesse ritenersi stabilizzato. Adottando il criterio milanese del danno da premorienza, agli eredi del medesimo danneggiato viene oggi riconosciuta, invece, una liquidazione pari ad € 130.000,00. Di fatto, se formalmente conforme, nell’applicazione pratica il metodo milanese ha gravemente compromesso tale posta risarcitoria. E lo ha fatto sulla base dell’indimostrata teoria, cui abbiamo fatto cenno, secondo la quale “il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti”. La giurisprudenza contraria all’orientamento milanese Nonostante il perdurante successo del metodo milanese presso le corti di merito, da tale impostazione si discosta con decisione la giurisprudenza di legittimità. La Cassazione Civile vi ha preso inequivocabilmente le distanze. Da ultimo con l’ordinanza n. 41933 del 29 dicembre 2021, secondo la quale non è condivisibile supporre che “il danno è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”. Tale assunto è definito “in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale”. Sul piano logico, poiché non «ha senso ipotizzare che un danno possa “decrescere” nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, “permanente” » Ma anche sotto il profilo giuridico, non essendo dimostrabile “l’idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane (così, tra le altre, la nota ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513). Il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia “permanente”, tenuto conto che  sul piano medico legale «“permanenti” sono definiti quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo» Né pare esistere un effettivo riscontro empirico, in medicina legale, di questa “nocicezione decrescente” (nocicezione = percezione del dolore, n.d.r.). Gli effetti sulla gestione stragiudiziale delle macro lesioni L’imparagonabile risultato monetario cui si perviene ove il danno permanente sia liquidato al danneggiato ancora in vita, rispetto a quanto riconosciuto dopo il decesso secondo i criteri dell’Osservatorio, ha reso materialmente impossibile

Dicono di noi

Risarcimento pedone investito

Risarcimento pedone investito Riportiamo la testimonianza di una donna che mentre attraversava la strada è stata travolta sulle strisce pedonali da un’auto ed ha riportato lesioni gravi. A seguito dell’incidente il pedone investito da un’autovettura è stato sbalzato in aria e ha riportato fratture multiple con perdita parziale della conoscenza. Soccorsa è stata portata in ambulanza in Pronto Soccorso dove è rimasta ricoverata, per poi essere dimessa e seguire un percorso di riabilitazione. All’esito della degenza, supportata dagli avvocati e medici legali di ADISM, ha ottenuto un risarcimento, senza fare causa, di 450.000,00 euro. Pedone risarcito con 450.000,00 euro   La testimonianza di Rosa che si è rivolta ad ADISM per tutelare i suoi diritti non  sapendo  cosa fare se si verifica un incidente con un pedone. “Con la mia testimonianza voglio ringraziare l’Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali ed il suo Presidente, l’Avvocato Gianluca Sposato. Grazie al team  messomi  a disposizione da Adism, senza dovere anticipare spese, ho ottenuto un risarcimento per i danni fisici superiore ad ogni aspettativa del danno.  Consiglio a chiunque abbia riportato lesioni gravi in un incidente stradale di affidarsi  ad ADISM. Tutti i professionisti che vi collaborano, oltre ad essere sempre disponibili, sono estremamente efficienti, onesti e preparatissimi per il calcolo del danno biologico. In assoluto i migliori presenti in Italia per il risarcimento danni fisici in incidenti stradali.” Scarica la quietanza di 450.000,00 euro Risarcimento Pedone Investito 450.000   Come abbiamo tutelato il pedone investito? Rosa fortunatamente ci ha contattato il giorno stesso dell’incidente. E’ stato il marito a chiamare il numero nazionale ADISM 347.8743614 e denunciare il sinistro. Ci siamo immediatamente attivati per acquisire il foglio scambio generalità redatto dalle Autorità intervenute e acquisire le testimonianze dei soccorritori. Successivamente abbiamo inoltrato la richiesta di risarcimento danni in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 148 Cda. Decorso il periodo di riabilitazione, a distanza di 6 mesi dall’incidente, abbiamo fatto visitare la danneggiata da un nostro specialista per l’accertamento medico legale del danno. L’importanza del medico legale di parte è stata fondamentale per la quantificazione dei danni. Quindi, abbiamo richiesto  alla Compagnia di Assicurazioni dell’investitore di nominare un loro medico fiduciario, per sottoporre la danneggiata a visita medico legale. La trattativa con l’assicurazione e la quietanza In caso di investimento di un pedone è determinante l’esito della visita medico legale, alla quale la cliente è stata accompagnata dal nostro consulente medico legale di parte. In sede di  trattativa con il liquidatore del sinistro  il nostro avvocato è riuscito ad ottenere la personalizzazione massima del danno. Oltre ad un punteggio delle lesioni da invalidità permanente, ritenuto più che congruo dal nostro medico legale, con incremento del punto per la sofferenza relativamente al danno morale. Abbiamo ottenuto per Rosa anche il riconoscimento della menomazione della capacità lavorativa e la liquidazione del danno patrimoniale. Una trattativa per conto del danneggiato condotta dagli Avvocati di Adism, supportati dal Presidente, Avvocato Gianluca Sposato eletto migliore Avvocato 2022 nel diritto delle assicurazioni per risarcimento di danni gravi e danno da morte, come sempre in maniera eccellente! Descrivici il tuo caso e ricevi un parere legale e medico legale gratuito. ADISM è a tua completa disposizione per aiutarti ad avere il risarcimento dall’assicurazione

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Medicina Legale

L’accertamento medico legale del danno

L’accertamento medico legale del danno Chi riporta lesioni gravi a seguito di un incidente stradale, o per errore medico, può rivolgersi alla nostra Associazione per essere assistito da un avvocato e medico legale per l’accertamento medico legale del danno. Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità, grazie ad un accordo nazionale con i migliori medici legali e avvocati, tutela i diritti dei danneggiati ai fini del risarcimento dei danni fisici. Come vengono valutate le lesioni dal medico legale? La determinazione dell’invalidità e del danno avviene sempre in sede di visita medico legale. Sia attraverso l’esame della documentazione e dei referti medici, che visita medica del danneggiato da parte del consulente incaricato dalla compagnia di assicurazione. Ad ogni lesione viene attribuito un punteggio, il cui valore si somma all’entità del trauma delle lesioni riportate. Così ad esempio: trauma toracico + frattura malleolo + frattura costale + trauma cranico non commotivo = punti di invalidità permanente 10 sulla scorta del barheme di medicina legale applicato. Quali documenti portare alla visita medico legale? Quando le lesioni si sono stabilizzate si può procedere all’accertamento medico legale di parte, necessario per valutare il danno biologico. Successivamente l’avvocato di parte inviterà la compagnia di assicurazioni  a nominare un medico legale fiduciario, per sottoporre a visita il danneggiato. La consulenza medico legale di parte, oltre al certificato di avvenuta guarigione, permette al danneggiato che ha riportato un politrauma della strada, pedone, o motociclista, di avere una valutazione del danno. Ciò senza dovere rimettersi esclusivamente al giudizio del medico legale fiduciario della compagnia assicurativa. In ambito di responsabilità medica, a maggior ragione, risulta indispensabile per dimostrare la malpactice cui si è stati sottoposti, negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. I documenti e referti medici, lastre e diagnostica per immagini su cd o altro supporto informatico, devono essere portati in visione in originale alla visita medico legale. Come le spese mediche sostenute, unitamente a fotocopie del tutto, da lasciare in esame al medico legale incaricato dell’accertamento delle lesioni. Cosa rientra nell’accertamento medico legale del danno biologico? Oggetto dell’accertamento medico legale sono le lesioni fisiche riportate dal danneggiato. Ovvero quello che viene chiamato danno biologico, che comprende sia l’invalidità permanente, che l’inabilità temporanea assoluta e relativa al lavoro e ad ogni altra attività. Dunque, non è indagine di accertamento medico legale, se pure interessa ai fini della personalizzazione del danno, il danno dinamico relazionale, o danno esistenziale, che deve essere provato. Per il danno morale e l’incremento del punto, la prova della sofferenza subita dal danneggiato, può essere desunta anche presuntivamente in presenza di politraumi e gravità delle lesioni accertate. Accertamento della perdita della capacità lavorativa Purtroppo capita frequentemente che, in presenza di lesioni gravi, vi sia anche una menomazione della capacità lavorativa. O che, peggio ancora, superati sei mesi di assenza prolungata dal lavoro il lavoratore, anche a tempo indeterminato, subisca il licenziamento per superamento dei giorni di comporto. In questo caso al danno non patrimoniale per le lesioni riportate, si  aggiunge il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa, che dovrà essere oggetto di indagine e valutazione medico legale. Disaccordo sulle lesioni accertate in sede di visita medico legale Ove vi sia disaccordo sull’entità delle lesioni accertate in sede di  visita medico legale,  la negoziazione assistita e la mediazione, sono istituti propedeutici a promuovere una causa civile. Per chi ha avuto un grave trauma stradale, o riportato lesioni per errato intervento medico, quando sorgono contestazioni in ordine alla responsabilità e colpa si prospetta la strada del tribunale. In sede giudiziaria il medico legale di parte del danneggiato e della compagnia assicurativa rivestono il ruolo di CTP, consulenti medico legali di parte. Deciderà il giudice a chi affidare l’incarico di valutare le lesioni ed il danno fisico, rispondendo a quesiti medico legali, anche in ordine al nesso di  causalità tra evento e lesioni. Ciò nominando un CTU, consulente medico legale d’ufficio, che coordinerà e dirigerà le operazioni peritali. Le spese di CTU normalmente vengono poste a carico del danneggiato che, all’esito vittorioso della causa, avrà diritto al rimborso, come anche delle spese sostenute per il proprio CTP.  

Responsabilità Medica e Malasanità

Il danno odontoiatrico

Il danno odontoiatrico Quando è responsabile il dentista? Il dentista è tenuto a risarcire i danni che, nel trattamento delle cure, ha arrecato al paziente se non ha adempiuto esattamente alla prestazione dovuta. A fare scaturire la responsabilità medica è la mancata, o parziale, esecuzione del contratto d’opera professionale che vincola il dentista all’erogazione delle cure concordate. Affinché si possa provare il danno causato dal dentista deve esserci un nesso di causalità tra quanto denunciato dalla vittima riguardo l’errato intervento, in relazione all’esatta esecuzione della prestazione professionale richiesta. Il trapano del dentista ancora un incubo per molti La responsabilità civile dell’odontoiatra non può prescindere da una valutazione della condotta sanitaria, anche per cure particolarmente dolorose e inappropriate. Il dentista negligente è sempre responsabile se non fornisce la prova e riesce a dimostrare di non aver danneggiato il paziente. Quando il paziente ha sofferto durante le cure Nonostante i progressi della scienza nel campo, il trapano del dentista costituisce ancora un vero incubo per molti pazienti e l’ odontofobia è una patologia studiata e curata in ambito medico e psicologico, di cui soffrono molte persone. Basti pensare ad interventi di chirurgia orale eseguiti da personale non autorizzato, come l’odontotecnico, o peggio ancora da chi esercita in modo abusivo la professione di dentista. Come avviene la valutazione del danno odontoiatrico? Ai fini della responsabilità civile del dentista è importante distinguere tra danno evento ovvero la lesione arrecata al paziente dall’errore medico ( come ad esempio la cura canalare sbagliata, o l’estrazione sul dente sbagliato) danno-conseguenza, ovvero l’insieme delle conseguenze lesive scaturite dall’errato intervento del dentista ( non potere più sorridere, o masticare ). Le Tabelle di calcolo del danno dentario Per quanto concerne la valutazione del danno dentario occorre tenere presente anche del fattore estetico e  della sofferenza morale provata Inoltre delle spese odontoiatriche sostenute e necessarie per riparare all’eventuale danno causato dal dentista, la valutazione del danno biologico in medicina legale ha i seguenti valori di riferimento: perdita di un incisivo o canino arcata superiore 2 punti di  I.P. perdita incisivo o canino arcata inferiore 2 punti I.P. perdita di un premolare 1,5 punti  di  I.P. perdita di un molare 2 punti  di  I.P. perdita di tutti i denti arcata superiore 15 – 20 punti I.P. perdita tutti i denti  arcata inferiore 13 – 18 punti I.P. A queste indicazioni di base possono aggiungersi incrementi ove vi sia danno estetico al sorriso del paziente, o non sia possibile rimediare con cure odontoiatriche appropriate al danno causato dal dentista. Il danno odontoiatrico nella medicina legale L’Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, anche per contrastare l’esercizio improprio o abusivo della professione medica, ha pubblicato le Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico. Le Tabelle prendono in esame sia il danno psichico che la personalizzazione del danno che deve operare anche in ambito di responsabilità medica del dentista. ADISM ringrazia l’ANDI per il lavoro svolto e riporta di  seguito le Tabelle di valutazione del danno causato dal dentista Tabelle-valutazione-danno-ANDI-ProOF Se hai riportato un danno odontoiatrico chiama il numero nazionale Legale24h 347.8743614 o scrivi all’indirizzo di posta elettronica info@adism.it

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