Danno morale

Risarcimento Danni

Il danno morale nei prossimi congiunti

Il danno morale nei prossimi congiunti deve essere sempre risarcito Con la sentenza n. 7748 del  8 aprile 2020 la terza sezione civile della cassazione, tornando sul tema del danno da perdita parentale, ha chiarito che il danno morale dei prossimi  congiunti di una persona lesa in un incidente stradale può essere provato mediante presunzioni, quale conseguenza connaturale all’essere umano. Si tratta di una decisione importante ai fini della tutela dei diritti degli eredi di quanti hanno subìto la perdita di un loro familiare in un incidente stradale ed una vittoria di Adism, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione con  riferimento  agli articoli 2043 e 2059  del  codice civile,  relativamente a quanto  affermato  dalla stessa sezione della cassazione con la sentenza 11200/2019,in cui si è affermato che: “la mera relazione di  consanguineità non è da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, gravando sui congiunti l’onere di provare in  concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”. La perdita di un familiare rappresenta il più grande sconvolgimento che possa capitare nella vita di un essere umano, ponendo spesso fine alla voglia di vivere, una mancanza ed un dolore non sanabile nel tempo. Negare che l’uccisione di un proprio familiare costituisca violazione dei diritti, e dunque, dei danni, perlomeno non patrimoniali, dei congiunti superstiti è nozione contraria ai principi basilari del sentire sociale e del diritto che è  chiamato a tutelare tali beni  supremi: la salute, la piena dignità sociale e l’uguaglianza sostanziale dell’individuo di  fronte alla legge; così  come anche non  riconoscere che il dolore possa essere provato e manifestato in maniera differente e soggetto a valutazione equitativa da parte di organi giudicanti  differenti e con propri distinti convincimenti. L’articolo 32 della Costituzione L’articolo 32 della Costituzione riconosce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività; l’articolo 2 garantisce i  diritti inviolabili dell’uomo, mentre l’articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità  sociale e sono uguali davanti  alla legge. Dovere dimostrare lo sconvolgimento della propria vita per l’uccisione di un familiare è in contrasto con tali principi, violando la dignità  sociale che si manifesta anche nel  rispetto dell’altrui  dolore che non deve essere calpestato, né, tantomeno può costituire oggetto di prova nella generalità dei casi, attesa la natura interiore e strettamente personale del sentimento. E’, dunque, errato parlare per i congiunti della vittima  gravemente lesa, o morta in un incidente stradale per condotta illecita altrui, di danno riflesso, dovendo correttamente farsi riferimento ad un danno diretto, non suscettibile a prova più rigorosa del danno con la dimostrazione dello sconvolgimento delle abitudini di vita, poiché nell’ambito delle presunzioni  assume un rilievo primario proprio il rapporto di parentela stretta tra i congiunti e la vittima. Avvocato Gianluca Sposato – Presidente Adism

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Il danno morale e il danno esistenziale

Il danno morale e il danno esistenziale dopo la pronuncia delle S.U. n° 26972 del 11-11-2008 Le 4 sentenze gemelle ( n. 26972-26973-26974-26975 ) delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008,chiamate a dirimere il contrasto sul danno esistenziale, confermano e consolidano quanto gió espresso nel 2003 dalla Suprema Corte con le sentenze 7281, 7283, 8827 e 8828, oltre che dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 233, delineando un nuovo quadro ermeneutico a fronte del quale assume particolare rilievo la categoria descrittiva dei pregiudizi esistenziali a fronte dello scolorirsi della figura del danno morale e del danno biologico. La Cassazione affermando che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”, ha confermato il principio secondo il quale il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in categorie variamente etichettate, riconoscendo al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva. Criteri per la liquidazione del danno esistenziale Il Vero nodo da sciogliere resta il criterio che il giudice dovrà adottare per la liquidazione del danno atteso che si dovrà “procedere ad edeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. L’affermazione che il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome, ma hanno solo una valenza descrittiva nell’ambito del danno non patrimoniale, non significa che non debbano trovare adeguata tutela e avere rilevanza giuridica ai fini risarcitori. Si legge, infatti, testualmente nella sentenza in esame: “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. Come provare il danno esistenziale? In sostanza tutto viene lasciato al potere discrezionale del giudice, ma aumentano le difficoltà per gli avvocati ai fini della formulazione della domanda e delle conclusioni. Il problema sarà se chiedere soltanto il danno non patrimoniale o anche le sottocategorie; quanto, poi, alle prove necessarie per il risarcimento dei danni non patrimoniali sarà necessaria allegazione e prova non soltanto per il danno esistenziale, ma anche per il danno morale. Senza parlare delle incertezze per le cause pendenti. Il risarcimento del danno alla persona Non possono essere trascurare le ripercussioni che la sentenza delle Sezioni Unite potrà avere sotto il profilo assicurativo, dove si assiste da tempo al tentativo di limitazione delle poste risarcitorie ad evidenti fini riduttivi del risarcimento del danno alla persona. Una sentenza che potrebbe avvantaggiare ancora una volta gli assicuratori che avrebbero buon gioco, magari facendo vedere alla vittima le pagine dei giornali a commento della sentenza, facendo credere ai danneggiati da micropermanenti, che non hanno diritto ad assistenza legale, in virtù delle norme sull’indennizzo diretto, che non esistono più né il danno morale né il danno esistenziale e che, solo per grazia ricevuta, liquidano il danno biologico. La definizione del danno esistenziale accolta dalle Sezioni Unite è quella di danno provocato al fare areddituale della persona, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendole a scelte di vita diverse quanta alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Dunque quei danni che attengono alla dignità della persona e che sono risarcibili in virtù degli art. 1,2,4 e 35 della Costituzione. La Suprema Corte, adeguandosi alle sentenze gemelle della Corte Costituzionale del 2003 che avevano salvato l’art. 2059 dalla incostituzionalità ricordando che esso ricomprende i pregiudizi esistenziali, affermando che “il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno” esprime con nettezza e con chiarezza il principio giuridico secondo cui tali pregiudizi sono risarcibili quando derivino, anche al di fuori dei casi previsti dalla legge, dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito della persona. Tali pregiudizi non costituiscono una categoria a se stante ma costituiscono una categoria descrittiva, una sottovoce della categoria codicistica dei danni non patrimoniali, ormai risarcibili al di fuori dei casi di reato. La Corte Suprema riporta il risarcimento del danno a un sistema bipolare che prevede solo due categorie, quella del danno patrimoniale il quale è atipico e trova fondamento e disciplina nell’art. 2043 c.c. e quella del danno non patrimoniale, che è invece tipico e trova le proprie basi nell’art. 2059 c.c., aderendo a quanto contenuto nelle famose “sentenze gemelle” del 2003, in cui si stabiliva che “non era proficuo ritagliare distinte categorie all’interno del danno non patrimoniale”. Secondo la Cassazione, non esistono altre categorie di danno e il danno bioloqico così come delineato dagli art. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005, quello che provoca una lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale; il danno morale, relative alla sfera interiore del sentire, ed il danno esistenziale, che comporta la compromissione delle attività realizzatrici ovvero dello svolgimento delle quotidiane attività, non costituiscono figure autonome, ma hanno semplicemente una valenza nominalistica all’interno dell’unica categoria del danno non patrimoniale. Circa i Criteri di risarcibilità si legge nella sentenza in esame che “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. Al di fuori delle micro permanenti nel codice delle assicurazioni, il  giudice può operare la personalizzazione del danno Al di fuori delle micro permanenti nel codice delle assicurazioni, il giudice può procedere alla personalizzazione delle tabelle operando una valutazione in via equitativa del danno morale all’ interno del danno biologico anche da 1/3 alla metà del biologico, ma anche oltre, in quanto non esiste alcun automatismo risarcitorio, dovendo far riferimento il giudice alla discrezionalità motivata poiché “ il danno morale è ingiusto così come il danno biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica. Il danno morale ha

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