Stato di  bisogno del danneggiato e provvisionale.

Last Updated on 4 Marzo 2024 by Adism

Lo stato di bisogno del danneggiato negli incidenti stradali e la provvisionale

Un incidente stradale grave rappresenta un evento traumatico che sconvolge la vita di chi  lo subisce con molteplici ripercussioni non solo sulla salute, ma anche nella sfera esistenziale, familiare e lavorativa.

La degenza ospedaliera e post ricovero, con il percorso riabilitativo da seguire, comporta oneri e costi non indifferenti, cui molto spesso è difficile far fronte con la riduzione della capacità lavorativa o, nel caso  di professioni  autonome, perdita totale di guadagno.

Miglior medico legale di parte e avvocato esperto in incidenti stradali

Essere assistiti fin da subito dal team di esperti di Adism, affidati al miglior medico  legale di parteavvocato esperto in incidenti stradali consente al  danneggiato di  tutelare nel miglior modo possibile i suoi diritti ai fini del conseguimento dell’integrale risarcimento dei danni dovuti in conseguenza dell’incidente stradale.

La provvisionale negli incidenti stradali

La provvisionale  in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna contro l’assicurazione che non  vuole pagare, immediatamente esecutivo, per far fronte alle più immediate esigenzedel danneggiato. 

L’art. 147 Codice assicurazioni private prevede lo stato  di  bisogno  del  danneggiato  disponendo  che nel  corso  del  giudizio  di primo grado gli  aventi  al  diritto al risarcimento,  dunque anche gli  eredi, che a causa del  sinistro vengano  a trovarsi in  stato di  bisogno,  ad esempio per avere perso il lavoro,  o per le spese sostenute e da sostenersi per le cure mediche, possono  chiedere,  con istanza motivata al  giudice, che sia loro  assegnata una somma a titolo di  acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del  danno, con  la sentenza di  condanna a carico  dell’assicurazione.  

Presupposti per la concessione della provvisionale

Condizione affinché venga concessa la provvisionale è la sussistenza di  gravi elementi di responsabilità a carico dell’investitore, risultanti da un sommario accertamento relativamente alla dinamica dell’incidente,  dunque il superamento della prova sulla responsabilità che si ha, ad esempio, nel caso  del  terzo  trasportato,  o  di  riconoscimento di  responsabilità  da parte dell’investitore. 

Il  danneggiato deve,  inoltre, venirsi  a trovare in condizione di difficoltà economica: questo elemento, sebbene non più indispensabile per ottenere l’acconto sulla liquidazione totale a titolo  di  risarcimento  del danno, incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria, potendo il giudice concedere la provvisionale, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno. 

Dunque le effettive condizioni per la concessione della somma in acconto, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, sono: che sia iniziatauna causa risarcitoria nell’ambito esclusivo di un giudizio di primo grado; che siano state sentite le parti e da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente. 

La provvisionale tra vecchia e nuova normativa

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