Last Updated on 12 Agosto 2024 by Gianluca Sposato
Come provare il danno odontoiatrico e la colpa del dentista?
Il paziente che ha subito danni dal dentista per cure dentali inappropriate, particolarmente invasive, che potevano essere evitate, o eseguite male deve attenersi a queste regole per provare la responsabilità medica del dentista.
Adism, Associazione Difesa Infortunati e Malasanità, ha ricevuto segnalazioni e sottoposto ai propri medici legali esperti in odontologia forense molteplici casi in cui si è potuto fornire prova di un danno odontoiatrico.
Abbiamo affrontato e risolto casi relativi a cura canalare eseguita male per rottura dello strumento non rimosso nel canale, che nel tempo ha creato infezione, ascesso dentale e granuloma, con conseguente apicectomia non riuscita e perdita del dente.
In alcuni casi i nostri medici legali specialisti in odontoiatria forense hanno riscontrato l’esecuzione di un ponte, invece di una capsula, con compromissione e rotazione dei denti sani vicini che ha comportato un danno biologico alla paziente.
Raramente è stata riscontrata responsabilità del dentista anche per la devitalizzazione di denti sani e danni da estrazioni dentali che si sarebbero potute evitare.
Molto più frequenti, invece, dal dentista sono l’esecuzione di trattamenti inappropriati, relativi ad impianti dentali mal eseguiti con compromissione della salute del paziente, che ha comportato danni morali.
Come provare la responsabilità del dentista?
In materia di responsabilità odontoiatrica, la condotta negligente del dentista che ha causato un danno al paziente, anche in termini di sofferenza, è ravvisabile sotto il duplice profilo della errata diagnosi e corretta esecuzione del trattamento medico.
A riguardo occorre precisare che ove le cure eseguite dal dentista derivino da un rapporto contrattuale, grava sul medico chirurgo dentista l’onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente (Cass. 5128/20).
In altre parole, il dentista che ha sottoposto il paziente, o la paziente, a trattamenti inutili e scorretti, o particolarmente invasivi, affinché possa escludersi la responsabilità odontoiatrica, deve dimostrare che i trattamenti eseguiti non abbiano cagionato un pregiudizio alla salute della paziente.
L’aggravamento delle condizioni di salute è valutabile e ascrivibile al sanitario sotto il profilo della causalità giuridica, tenuto conto delle differenze in tema risarcimento del danno e onere della prova nella responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
Norme che regolano la responsabilità odontoiatrica
La responsabilità medica del dentista deriva sia da responsabilità contrattuale che extra contrattuale, con le diverse conseguenze in termini di prescrizione dell’azione di risarcimento danni e onere della prova.
Quando un paziente si rivolge ad un centro odontoiatrico e riporta lesioni, o compromissione della propria salute per cure dentali eseguite male, per ottenere il risarcimento dei danni, deve rivolgersi ad un avvocato esperto in responsabilità odontoiatrica, esporre il proprio caso e fare esaminare la documentazione.
Ove, all’esito dell’accertamento medico legale del danno eseguito da un odontoiatra forense, le doglianze del paziente vengano confermate e risulta dimostrabile sia il danno che la responsabilità del dentista potremo prendere in carico il caso di malasanità.
L’avvocato esperto in risarcimento del danno odontoiatrico procederà a quantificare in termini economici la richiesta risarcitoria, tenuto conto anche della sofferenza arrecata al paziente (danno morale) e delle spese mediche necessarie per porre rimedio ai danni causati dal dentista.
L’azione risarcitoria nei confronti della struttura odontoiatrica e del medico che ha eseguito l’errato intervento odontoiatrico è condizionata al fallimento della procedura obbligatoria di mediazione, presso struttura territorialmente accreditata.
La struttura odontoiatrica risponde a titolo di responsabilità contrattuale, il dentista, invece, a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo il caso in cui abbia eseguito l’intervento di chirurgia orale nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Onere della prova del danno causato dal dentista al paziente
Nel caso in cui il medico legale e l’odontoiatra forense abbiano riscontrato la responsabilità del dentista per inesatto adempimento della prestazione odontoiatrica, il paziente deve dimostrare il nesso di causalità tra danno e l’errata prestazione medico odontoiatrica.
Il nesso di causa tra danno ed evento è dimostrabile attraverso la fattura, o ricevuta fiscale della esecuzione dell’intervento odontoiatrico non riuscito e la comparazione dei referti radiologici eseguiti prima e dopo l’intervento, all’esito di una consulenza tecnica medico legale.
Il paziente danneggiato dal dentista per avere diritto al risarcimento del danno deve fornire la prova:
- del contratto (fattura intervento);
- dell’aggravamento della situazione patologica, o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’errato intervento del dentista, come per esempio, il dolore nella masticazione;
- del nesso di causalità tra la condotta od omissione del medico-dentista ed il danno da quantificarsi in termini di danno biologico.
Il medico dentista e l’odontoiatra per dimostrare di non essere responsabile e non avere arrecato danni al paziente deve fornire la prova:
- del corretto adempimento ed esecuzione della prestazione odontoiatrica;
- di avere operato con diligenza e che il danno lamentato dal paziente è stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile;
- in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Il paziente per avere diritto al risarcimento del danno deve dimostrare l’inadempimento qualificato del dentista.
Nell’ambito della responsabilità odontoiatrica, non assume rilievo qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce la causa o la concausa efficiente del danno patito dal paziente anche in termine di dolore.
Pertanto, il paziente danneggiato deve allegare un inadempimento qualificato, ossia “astrattamente efficiente alla produzione del danno” ( Cass. S.U. 577/2008).
Quindi, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità odontoiatrica, è onere del paziente dimostrare il nesso causale tra condotta negligente ed imprudente del dentista e danno arrecato, fornendo la prova che la condotta dell’odontoiatra è stata causa del danno, dovendo in difetto la domanda essere rigettata (Cass. 3704/2018; Cass. 27606/2019).
CTU medico legale in ambito odontoiatrico
Riguardo il consulente tecnico di parte odontoiatra forense è bene sottolineare l’incompatibilità tra il ruolo di odontoiatra curante e odontoiatra consulente forense, previsto dall’art. 62 del Codice di Deontologia Medica.
L’odontoiatra che svolge attività medico-legale e accertamento odontologico-forense deve prendere coscienza dei propri limiti in assenza di quei presupposti culturali, metodologici e formativi che caratterizzano la medicina legale e l’odontologia forense, ciò perchè la medicina legale è scienza di metodo.
Il modo migliore per valutare una responsabilità professionale odontoiatrica è attraverso la consulenza collegiale di un medico legale e di un odontoiatra esperto in medicina legale e odontologia forense.
Per denunciare un danno causato dal dentista potete esporre il vostro caso scrivendo a info@adism.it