Incidenti mortali e risarcimento agli eredi

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Incidenti Mortali, il risarcimento del danno  agli eredi

Una recente sentenza della Cassazione boccia le tabelle del Tribunale di Milano.

La sofferenza può provarsi presuntivamente.

La Cassazione con  sentenza n. 10579/2021,  ha chiarito  che: “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Per affrontare le problematiche irrisolte in tema di danno da perdita parentale  non si può prescindere dall’affrontare le seguenti questioni:

  • 1) a chi spetta tale posta di danno, ovvero a quale tipologia di congiunti della vittima (se in altre parole  anche  gli  zii ed i  cugini);
  • 2) quando e a che condizione spetta il risarcimento del danno, ovvero se occorra fornire sempre una prova specifica o, se in taluni casi, il risarcimento  possa avvenire “in automatico” (si profilano questioni di legittimità costituzionale per violazione degli  2,3,32);
  • 3) in che misura il congiunto della vittima deve essere risarcito (se in  altre parole debba applicarsi il  principio  sopra richiamato  dalla cassazione o  si debba tener conto  delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano).

Cosa è il danno da perdita parentale?

Il danno da perdita parentale  è quel danno non patrimoniale iure proprio del congiunto della vittima che consiste nello sconvolgimento dell’esistenza causato dalla morte del proprio caro che consiste nel cambiamento dello stile di vita, a causa del “…vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” come richiamato  dalla Cassazione con la sentenza n. 10107/11.

Quando gli eredi  delle vittime della strada hanno diritto al risarcimento del danno?

E singolare, tuttavia, pensare che possa (debba) restare radicalmente esclusa la configurabilità di tale danno e, dunque, il relativo  ristoro quando dall’evento conseguano “meri disagi, fastidi, disappunti, ansie” (Cass.16992/15;Cass.2228/12; Cass.10527/11), non potendo considerarsi esistente in re ipsa (ossia per il solo fatto dell’esistenza in sé del vincolo parentale), ma richiedendo “l’allegazione (e la verificazione) precisa e circostanziata dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. 22585/13; Cass. 16255/12; Cass.12273/11).

E’ quella che qualcuno ha definito la lugubre teoria del danno conseguenza, che crea non pochi  problemi in  ordine alla disparità  di  trattamento su  quella che rappresenta certamente la questione più importante della nostra esistenza: la vita umana;  nonché  l’unico  accadimento a cui  non è possibile porre rimedio: la morte.

La domanda è: davvero la morte di un figlio, di una sorella, di una moglie, di un marito, di un genitore può tradursi in un mero disagio od ansia, come le ripetute telefonate indesiderate di un operatore telefonico, o di uno stalker e, dunque, non trovare tutela, ai fini riparatori, in un ordinamento giuridico che voglia essere garantista?

Questioni di legittimità costituzionale relativamente la prova della sofferenza.

Questioni  di  legittimità  costituzionale relativamente la prova della sofferenza di quello che è un fatto che si discosta dal  sentire sociale: ovvero il  dolore e vuoto incolmabile per l’uccisione di un proprio familiare.  

La circostanza per cui “la liquidazione del danno non patrimoniale subìto dai congiunti in  conseguenza dell’uccisione di un  familiare non integra un  danno  in re ipsa  ma deve essere provato in  concreto dal  danneggiato  e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa” secondo il principio enunciato dalla sentenza 11200/19 dalla cassazione integra violazione degli  articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Nel  secondo  giudizio  di  riassunzione presso la Corte di  appello  di Roma (RG 5204/19), nel  quale si è  chiesto ai  fratelli di  restituire quanto percepito  a titolo  di  danno parentale poiché non avrebbero provato il legame affettivo (l’evento si è  verificato nel 1997)  è  stata sollevata pregiudiziale per eccesso  di potere legislativo e vizio  di  legittimità  costituzionale con  riferimento  agli articoli 2043 e 2059  del  codice civile nella parte in cui afferma che: “ la mera relazione di  consanguineità non è da sola sufficiente ad integrare il danno  risarcibile,  gravando  sui  congiunti l’onere di provare in  concreto  l’esistenza di  rapporti  costanti  e di  reciproco  affetto  e solidarietà con il familiare defunto”. 

Negare che l’uccisione di un proprio familiare costituisca violazione dei diritti, e dunque, dei danni, perlomeno non patrimoniali,  dei  congiunti superstiti è  nozione contraria ai principi basilari del sentire sociale e del diritto che è  chiamato  a tutelare tali beni supremi: la salute, la piena dignità sociale e l’uguaglianza sostanziale dell’individuo  di  fronte alla legge; così come anche non riconoscere che il dolore possa essere provato e manifestato in maniera differente e soggetto a valutazione equitativa da parte di organi  giudicanti  differenti e con  propri  distinti  convincimenti.

Evento e conseguenza si  concretano  nel  danno.

D’altronde il caos generato  sui  danni non patrimoniali da uccisione di un  congiunto,  con l’elaborazione della teoria del “danno  conseguenza” a scapito  del  “danno  evento”  non  tengono  conto  dell’unica considerazione meritevole di  tutela e cioè che:  la vita e la salute sono  beni  preziosi  ed irrinunciabili costituzionalmente protetti  e garantiti e che l’evento e la conseguenza si  identificano nel  danno  stesso, non potendo  avere distinta collocazione quali espressioni racchiuse nel dettame dell’articolo 2058 del  nostro  codice civile.

Negare che l’uccisione di un figlio non abbia ripercussioni  nella vita e sulla salute dei  genitori, che la morte di un fratello non  sconvolga l’esistenza dei familiari superstiti è principio che contravviene al sentire sociale e a quelle nozioni  comuni proprie di uno Stato  che voglia definirsi garantista e di  diritto. Per tale ragione l’assunto enunciato dalla sentenza 11200/19 deve necessariamente costituire una eccezione, con relativa inversione dell’onere della prova a carico di chi voglia  fornire tale dimostrazione, ovvero dimostrare la mancanza di affetti o di un legame spirituale, in un rapporto contro natura, tali che possano escludere  rapporti ed affetti familiari  ai  fini  risarcitori.

Il sentimento, il dolore non possono essere oggetto di prova univoca, né costituire oggetto di accertamento medico legale.

Il  sentimento  è qualcosa di interiore che non può  essere provato e l’onere della prova dovrebbe incombere su  chi intenda dimostrare  un fatto che si  discosti dal  sentire umano e sociale, ovvero che si qualifichi  come situazione eccezionale come il  non provare dolore, o  addirittura provare un  sentimento  di  gioia e felicità,   per l’uccisione di un proprio familiare e non rappresenti la regola: sofferenza, dolore, vuoto incolmabile, sconforto, perdita della voglia di  vivere per l’uccisione del proprio caro.

Diversamente il dolore per la perdita di un familiare come dovrebbe essere provato? Con una serie di certificati medici che certifichino: “Tizio soffre per la morte del fratello, non  esce più  di  casa e la sera non  dorme. Si certifica che è affetto da un danno non sanabile di grave entità rientrante nello scaglione massimo di  personalizzazione del danno secondo  quanto  affermato  dalle Tabelle del Tribunale di Milano”?

Tale situazione al limite della dignità umana e del ridicolo, se non già oltre, crea disparità sociale, poiché in fatto di sentimenti non viviamo tutti e manifestando l’affettività in egual modo.

Piuttosto la prova dovrebbe essere fornita, come prova contraria, da chi presume una situazione di fatto che si discosta da quella che è la normalità: ovvero il sentimento di amore spontaneo e l’affetto tra consanguinei.

Richiamando l’art. 32 della Costituzione, la perdita di un familiare rappresenta il più grande sconvolgimento che possa capitare nella vita di un essere umano, ponendo spesso fine alla voglia di vivere, una mancanza ed un dolore non sanabile nel tempo. Una situazione che non si augura a nessuno, non rappresentando l’assenza di  convivenza nel  mondo  in cui  viviamo e con le tecnologie a disposizione,  un ostacolo  alla pienezza del  rapporto  affettivo  tra consanguinei,  tant’è vero  che il  giudice può  ridurre (può, non  deve) l’importo  riconosciuto  a titolo  di  danno da perdita parentale fino  alla metà.

 

Avvocato Gianluca Sposato

Presidente ADISM  – Associazione Difesa Infortunati

Gruppo Danno alla Persona  – Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Roma